Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41904 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1538/2019 R.G. proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Sacchi 4, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Vella, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Francesco Currò;

– ricorrente –

contro

S.S. E SC.PA., elettivamente domiciliati in Roma, Via Sabatino 31, presso lo studio dell’avvocato Giorgia Minozzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Carrozza Pietro, Carrozza Francesco e Carlo Carrozza;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 996/2018 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA, depositata il 5/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

FATTI DI CAUSA

1. S.S. e Sc.Pa. proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, contestando il diritto di M.S. di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di precetto per rilascio di fondo rustico loro notificato il 12-14/6/2006; affermavano gli opponenti che la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 196 del 4/4/2006, azionata dalla M., non costituiva titolo esecutivo per il rilascio, in difetto di statuizioni di condanna al rilascio, né poteva attribuirsi tale natura alla pronuncia di riconoscimento in capo alla M. (che aveva esercitato azione di riscatto agrario) della titolarità del cespite da rilasciare.

2.11 Tribunale di Messina, sez. distaccata di Taormina, con la sentenza n. 18 del 2/3/2012, accoglieva l’opposizione, rilevando che la sentenza azionata come titolo era stata cassata da questa Corte con la pronuncia n. 12695 del 9/6/2011.

3. Proponevano appello gli stessi opponenti S. e Sc., deducendo che la decisione su cui si fondava il diritto al rilascio preteso dalla M. non costituiva titolo esecutivo ab origine (indipendentemente, dunque, dalla sua successiva cassazione) e che il Tribunale aveva erroneamente compensato le spese e mancato di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata in primo grado.

4. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 996 del 5/11/2018, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dalla M., in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione all’esecuzione per carenza originaria del titolo esecutivo e condannava l’appellata alle spese di lite e al risarcimento del danno da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.

5.Avverso la suddetta sentenza M.S. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale resistevano con controricorso S.S. e Sc.Pa.; le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, la M. deduce (richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,615,96 e 112 c.p.c. e art. 2043 c.c., per “Motivazione apparente. Rimozione di fatti decisivi ai fini della decisione. Extrapetizione. Preteso miglioramento della motivazione”; la ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’interesse all’impugnazione della decisione di primo grado da parte degli stessi opponenti in ragione della proposizione di una domanda risarci-toria (priva di allegazione e prova dell’an e del quantum del danno) avanzata per lo svolgimento di un’azione esecutiva, già conclusa con l’immissione in possesso, da reputarsi ex se legittima in considerazione dell’apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere e del controllo del titolo da parte dell’ufficiale giudiziario.

Con la seconda censura (anch’essa formulata con richiamo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 118,282,474,615,624 e 96 c.p.c. e art. 2043 c.c., per “Motivazione apparente perché fondata su una applicazione errata dell’art. 282 c.p.c. e su precedenti obsoleti e superati dai più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di utilizzabilità come titolo esecutivo delle sentenze dichiarative e costitutive provvisoriamente esecutive”; la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente statuito che i capi delle sentenze di natura costitutiva e dichiarativa – e, segnatamente, la pronuncia che riconosceva alla M. la proprietà del fondo rustico oggetto di riscatto che, avendo a riferimento alla sua originaria domanda, le attribuiva anche il diritto al rilascio del cespite – non hanno immediata efficacia esecutiva; al contrario, la sentenza azionata come titolo, confermativa della decisione del Tribunale di Messina, era dotata di provvisoria esecutorietà, disconosciuta nella pronuncia impugnata.

Col terzo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) si denuncia la violazione degli artt. 615,282,345,474 e 475 c.p.c. e art. 2043 c.c., per “inesistenza in capo alla ricorrente della illiceità presupposta dall’art. 2043 c.c. in quanto utilizzatrice di un titolo esecutivo per legge, spedito come tale dal Cancelliere e posto ad esecuzione dall’Ufficiale Giudiziario, i quali ultimi, entrambi pubblici ufficiali, sono responsabili della decisione relativa alla apposizione della formula esecutiva (Cancelliere) e alla utilizzabilità ai fini della messa in esecuzione (l’Ufficiale Giudiziario) del titolo”; con la censura si afferma che la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza impugnata è errata, sia perché la stessa non era stata proposta davanti al giudice di primo grado, sia perché la stessa Corte riconosce che i pregiudizi non sono stati allegati dagli appellanti, sia perché deve escludersi l’antigiuridicità dell’azione esecutiva della M. in quanto positivamente vagliata dal cancelliere (che aveva apposto la formula esecutiva) e dall’ufficiale giudiziario incaricato del rilascio; peraltro, la cassazione della decisione azionata come titolo esecutivo era stata disposta “solo per far verificare, in sede di rinvio, la sussistenza del requisito della mancata alienazione di fondi nei due anni antecedenti l’azione di riscatto”.

Il quarto motivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per “malgoverno del principio della soccombenza presupposto della condanna alle spese di lite. Mancato esame di un fatto decisivo della controversia”; lamenta la ricorrente che la condanna alle spese sarebbe iniqua perché la Corte d’appello ha di fatto respinto la condanna al risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti, rimettendo la lite ad altro giudice e, dunque, perché la M. non ha subito alcuna sostanziale soccombenza, né la decisione ha inciso sulla già intervenuta immissione nel possesso dell’immobile.

2. Il ricorso è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c. e per violazione dell’art. 360 c.p.c..

Dall’atto introduttivo, infatti, non emerge il contenuto della decisione impugnata (di cui sono riportati soltanto alcune frasi estrapolate dal contesto), né, soprattutto, quello della sentenza azionata come titolo esecutivo (della quale era controversa l’esecutorietà, ma anche la presenza di una statuizione, quantomeno implicita, di condanna al rilascio) e della sentenza del Tribunale di Messina (poi confermata dalla Corte d’appello e successivamente cassata), né quello delle domande introduttive avanzate da S. e Sc. (rilevante per valutare la denunciata ultrapetizione con la condanna generica al risarcimento dei danni).

Inoltre, coi primi tre motivi sono denunciate plurime violazioni di diverse ed eterogenee disposizioni (tra l’altro, cumulando la predetta censura con l’omessa considerazione di fatti decisivi che non sono nemmeno enunciati) senza tuttavia esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01).

3.Si osserva, ad abundantiam, che anche ogni singolo motivo è inammissibile.

Riguardo alla prima censura, si rileva che la Corte d’appello di Messina ha ravvisato l’interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. nell’utilità derivante agli stessi da una statuizione circa l’inesistenza originaria del titolo azionato rispetto alla sua sopravvenuta caducazione (già riconosciuta in primo grado).

Correttamente il giudice d’appello ha valutato l’interesse ex art. 100 c.p.c. collegandolo alla domanda risarcitoria (e’ irrilevante che la stessa sia nel merito fondata oppure no) avanzata da S. e Sc., posto che il riconoscimento dell’illegittimità ab origine dell’azione esecutiva iniziata avrebbe potuto influire su detta pretesa.

Con tale motivazione non si confronta il motivo formulato dalla ricorrente, che, per un verso, pretende di inficiare la conclusione della Corte di merito sulla sussistenza dell’interesse facendo riferimento alla mancanza di una condanna in forma specifica derivante dall’asserito difetto di allegazione e prova del pregiudizio e, per l’altro, attribuisce apoditticamente (ed erroneamente) la responsabilità risarcitoria per l’azione esecutiva dalla stessa intrapresa al cancelliere e all’ufficiale giudiziario.

Il giudice di merito ha poi escluso che la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 196 del 4/4/2006, azionata dalla M., potesse essere considerata come titolo esecutivo, sia perché non conteneva alcun ordine di rilascio, sia per la sua natura dichiarativa (e si aggiunge, peraltro, che il riconoscimento della natura costitutiva non avrebbe giovato alla M., stante la pendenza di impugnazione e, dunque, l’assenza di un giudicato favorevole).

Col secondo motivo la ricorrente, senza illustrare o riportare il contenuto della sentenza azionata, sostiene che la decisione conteneva una condanna implicita con riferimento alle sue iniziali domande (anch’esse non trascritte nel ricorso) e, inoltre, richiama i precedenti di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 26/01/2005 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18512 del 03/09/2007, per affermare che tutte le decisioni giudiziali sono immediatamente esecutive, indipendentemente dalla loro natura: la prima asserzione, avversa ad esplicita statuizione della sentenza impugnata, non è adeguatamente contrastata; inoltre, i precedenti giurisprudenziali citati sono richiamati impropriamente, dato che uno di essi si riferisce a pronuncia costitutiva di servitù coattiva e l’altro è superato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643-01.

In conclusione, non risulta affatto che la sentenza azionata contenesse una condanna (neanche implicita) al rilascio e, indipendentemente dalla sua natura costitutiva ovvero dichiarativa, la sentenza che accoglie la domanda di riscatto agrario non spiega effetti sino al suo passaggio in giudicato.

La tesi esposta nel terzo motivo – secondo cui il controllo esercitato dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario sul provvedimento giudiziale escluderebbero l’antigiuridicità della condotta del procedente – contrasta con la stessa lettera dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

Quanto alla condanna generica al risarcimento del danno, la sua erroneità può discendere dalla proposizione di una domanda di condanna specifica, ma il sindacato su tale profilo richiede, in ossequio al principio di autosufficienza, che siano riportate nel ricorso le istanze avanzate dai pretesi danneggiati (sia in primo, sia in secondo grado), adempimento al quale la ricorrente si è sottratta; peraltro, il divieto di separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum non opera se, alla richiesta avanzata dall’attore in tal senso, abbia prestato adesione, anche implicita, il convenuto, sicché nel ricorso la M. avrebbe anche dovuto illustrare la propria opposizione formulata innanzi al giudice di merito.

Palesemente infondata e’, altresì, la tesi che attribuisce alla pronuncia di cassazione con rinvio della sentenza azionata come titolo un valore implicitamente confermativo delle ragioni della M., posto che, al contrario, la decisione di questa Corte ha travolto le precedenti decisioni rese in suo favore.

In riferimento all’ultima censura, si osserva che la Corte d’appello ha accolto l’opposizione ex art. 615 c.p.c. riconoscendo la sua fondatezza già in primo grado “per carenza ad origine di titolo esecutivo” (così il dispositivo) e ha condannato la M. al risarcimento del danno da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio; e’, dunque, evidente la soccombenza – reale e non virtuale – dell’odierna ricorrente e la correttezza della conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.

4.In conclusione, il ricorso è inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

5.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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