Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41922 del 29/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23817/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

EMIL MEC SRL, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 47/20/12, depositata il 17 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021da1 Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

1. La società contribuente EMIL MEC SRL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2003, con il quale si contestavano alla contribuente operazioni oggettivamente inesistenti, con recupero di maggiori IRPEG, IRAP e IVA. L’atto impositivo traeva origine da un procedimento penale, nell’ambito del quale si accertava che la società contribuente fosse risultata destinataria di fatture inesistenti emesse da soggetti dediti all’emissione di fatture per operazioni inesistenti per facchinaggio.

2. La CTP di Modena ha accolto il ricorso. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 17 luglio 2012, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio non avesse fornito la prova dell’inesistenza delle operazioni commerciali relative alle fatture utilizzate dalla contribuente per lavori di facchinaggio. Ha, in particolare, ritenuto il giudice di appello che fosse generica l’affermazione secondo cui alcuni soci delle cooperative emittenti non avessero mai prestato la propria opera e che altri fossero colpiti da mandati di cattura, nonché non riferibile al caso di specie, così come non fosse riferibile al caso di specie la circostanza secondo cui parte dei corrispettivi sarebbe stata restituita alla contribuente. Ha, poi, ritenuto rilevante la circostanza della regolarità della contabilità della società contribuente.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

4. La società contribuente, benché intimata, ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata a termini del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonché in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c.. Il ricorrente riproduce l’avviso di accertamento, nel quale vengono riepilogati gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, osservando che in materia di operazioni oggettivamente inesistenti è sufficiente che l’Ufficio deduca circostanze anche meramente indiziarie, essendo onere del contribuente dedurre la prova della effettiva esistenza delle prestazioni contestate. Osserva, inoltre, il ricorrente come sia del tutto irrilevante la regolarità della contabilità della società contribuente. Osserva, pertanto, l’Ufficio ricorrente che, in costanza di elementi indiziari dai quali emergeva, da un lato, l’esistenza di “cartiere” delle società emittenti e, dall’altro, l’inesistenza delle prestazioni effettuate, sarebbe stato onere del contribuente portare la prova dell’esistenza delle prestazioni ricevute.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo. Osserva il ricorrente come le asserzioni del giudice di appello in ordine alla irrilevanza delle dichiarazioni del legale rappresentante del consorzio cui facevano capo le società emittenti e la circostanza che molti dei lavoratori fossero immigrati irregolari sia apodittica, così come apodittica risulti l’affermazione secondo cui tali elementi non avrebbero alcun riferimento al caso di specie. Osserva il ricorrente di avere addotto anche ulteriori elementi indiziari, tutti decisivi, che contribuivano a dare la prova dell’inesistenza delle prestazioni rese dalle società emittenti, che non sarebbero stati cumulativamente considerati dal giudice di appello.

2. Si osserva preliminarmente come non sia possibile delibare, in questa sede, in ordine alla domanda di definizione agevolata, prevenuta irritualmente a mezzo pec dalla parte intimata, non essendovi elementi di riscontro per ritenere che detta domanda, nonché la relativa documentazione, siano ascrivibili all’atto impositivo di cui al giudizio in oggetto, potendo tale istanza essere oggetto di esame anche nelle fasi successive del giudizio.

3. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Giova ricordare che la presente controversia è del tutto sovrapponibile ad altra, già decisa da questa Corte (Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15268), corrente tra le medesime parti processuali e relativa ad altro periodo di imposta (2004). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una volta che, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria abbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619).

4. Presupposto di tale rigoroso orientamento è che l’operazione sottostante l’emissione delle fatture esista solo cartolarmente, ma non effettivamente, per cui il dato contabile non potrebbe essere preso a riferimento ai fini della prova dell’esistenza delle operazioni commerciali (Cass., n. 15268/2015, cit.). Pertanto, a fronte della sussistenza di un quadro indiziario dal quale trarre la presunzione che l’operazione sottostante l’emissione delle fatture non è mai avvenuta, il ragionamento decisorio deve incentrarsi sulla prova contraria, da parte del contribuente, che l’operazione sottostante fosse stata effettivamente compiuta, prova che non può consistere, come afferma la CTR, nella regolare tenuta della contabilità. La sentenza impugnata, nell’avere ritenuto inconsistente il quadro indiziario addotto dall’Ufficio, anziché concentrarsi sull’assolvimento della prova contraria del contribuente, non ha fatto buon governo dei suddetti principi.

5. Il ricorso va accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021

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