LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9988-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EUREK SRL, elettivamente domiciliata in VIGEVANO, V. MADONNA 7 DOLORI 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RODOLFO MASERA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
FATTI DI CAUSA
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia Delle Entrate, nei confronti della Eurek srl, in particolare per effetto della applicazione degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, art. 62 bis erano individuati maggiori ricavi, con conseguente rimodulazione della pretesa fiscale.
Tale atto era impugnato dalla società intimata che si doleva della illegittimità dell’accertamento, che si basava sul mero scostamento della dichiarazione rispetto agli studi di settore.
Si costituiva l’Agenzia che ribadiva come i motivi di opposizione erano già stati valutati dall’ufficio in sede di contraddittorio preventivo.
La Ctp di Bologna accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Agenzia avesse fondato l’accertamento sul mero scostamento dei dati rispetto a quelli degli studi di settore, senza peraltro confutare le argomentazioni difensive del contribuente svolte nella fase ante accertamento, e senza considerare la realtà in cui operava l’impresa.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era respinto dalla CTR di Bologna.
Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:
i) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, conv. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si costituiva il contribuente, con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente si duole che la CTR non abbia applicato i principi di diritto, avendo considerato che i risultati conseguenti all’applicazione degli studi di settore fossero un semplice elemento indiziario, non in grado di supportare l’accertamento. Il motivo è fondato.
In primis occorre evidenziare, (vedi avviso di accertamento il cui contenuto è riportato analiticamente nel ricorso, ai fini della autosufficienza), che prima di emettere l’avviso impugnato l’Agenzia ha instaurato un contraddittorio con il contribuente per verificare le ragioni dello scostamento tra gli indici standardizzati ed i dati dichiarati.
Pertanto, nella fase endo-procedimentale era stato attivato il contraddittorio nell’ambito del quale il contribuente aveva potuto svolgere le proprie tesi difensive, poi comunque esaminate e in parte disattese con l’emissione dell’atto di accertamento. In altri termini per effetto ed in esito al contraddittorio, avendo l’Agenzia valutato gli argomenti difensivi dedotti, le presunzioni su cui si basano gli studi di settore devono ritenersi gravi, precisi e concordanti, in grado quindi di sostenere la pretesa impositiva.
Proprio l’instaurazione di questo contraddittorio preventivo autorizzava il contribuente a contestare l’applicazione dei parametri, provando le circostanze concrete che giustificassero lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenesse attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Nella fase propedeutica all’avviso di accertamento, come emerge dalla lettura di tale accertamento, la parte aveva dedotto una serie di argomentazioni (analiticamente riportate, poi motivatamente disattese).
Come è noto, secondo l’indirizzo giurisprudenziale costante, gli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis convertito dalla L. 29 ottobre 1999, n. 427 rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d. Inoltre spetta al contribuente, sia nella fase amministrativa endoprocessuale e/o nella fase contenziosa l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza, di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato.
Va anche sottolineato che la legittimità dell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, è stato confermato anche in sede sovranazionale, cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16. Pertanto non essendo stati applicati gli studi di settore in automatico ma dopo una fase amministrativa, in cui il contribuente ha potuto esporre le proprie ragioni, deve ritenersi che la Ctr è incorsa in errore di diritto laddove ha ritenuto che era onere dell’Agenzia specificare gli elementi concreti per cui potessero applicare gli studi di settore. Nel caso non ha minimante esaminato le ragioni con cui l’Ufficio impositore, ha ritenuto rilevante solo l’argomentazione difensiva relativamente al bene strumentale acquistato il 16 dicembre 2004 (non in grado quindi nell’anno in questione di determinare un incremento di entrate), disattendendo le altre argomentazioni del contribuente. In sostanza non è stato considerato che gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio, di cui l’Agenzia ha tenuto conto.
Inoltre l’Agenzia ha sottolineato che nella sintesi del diario di gestione del 10.12.2004 (documento prodotto da essa società nella fase endo processuale e riportato nell’accertamento) la società specificava “alla data attuale la situazione soddisfa pienamente le aspettative aziendali” il che rende ulteriormente poco plausibile lo scostamento rispetto agli studi di settore.
Sicuramente sussiste il difetto di violazione di legge in quanto la sentenza appellata si è limitata a considerare che non bastava la divergenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore senza considerare tutte le ragioni poste a fondamento dell’accertamento nel suo complesso, tralasciando di valutare in concreto le argomentazioni svolte dall’ufficio per contrastare le difese del contribuente, limitandosi a mere e generiche affermazioni.
Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR di. Bologna (in diversa composizione) che provvederà anche alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla Ctr Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021