LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11448-2015 proposto da:
GLOBAL TRADING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MONTELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI NAPOLI –
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 9273/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto che la Corte accolga secondo, terzo e quinto motivo.
Conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Global trading srl, con cui individuava una maggiore pretesa fiscale per l’anno 2007. A seguito di ricorso della società intimata, la commissione provinciale di Napoli annullava l’accertamento ritenendolo fondato su mere presunzioni e senza riscontri.
L’appello proposto dalla Agenzia era accolto, ritenendo che correttamente era stato emesso atto di accertamento analitico induttivo basato su indizi e fatture passive ritrovate nella contabilità Kris, nonché per l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. Propone ricorso in Cassazione il contribuente deducendo, vari motivi così sintetizzabili:
i) Nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex art. 132 c.p.c., n., a causa della anomalia motivazionale rappresentata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e dalla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ex art. 360 c.p.c., n. 4;
2) Nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex art. 132 c.p.c., a causa della anomalia motivazionale rappresentata dalla motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 4;
3) Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione al fatto materiale rappresentato dalla eccepita falsità delle a 50 fatture che si asserisce siano state emesse dalla Global trading srl in favore della Kris srl, ex art. 360 c.p.c., n. 5.
4) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23,28,54, e dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico.
Si costituiva al solo fine di partecipare alla discussione orale l’Agenzia Delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata era obiettivamente incomprensibile per effetto di affermazioni inconciliabili incappando quindi nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Con il secondo motivo assume che la motivazione era apparente.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione alla mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico. I tre motivi, data la stretta connessione, essendo in parte anche sovrapponibili, vanno esaminati congiuntamente.
La motivazione – costituita da appena 12 righe, è talmente ‘ermeticà da non consentire di inquadrare la soluzione accolta di riformare in toto la sentenza impugnata, per esempio in ordine alla individuazione dei ricavi, metodo contestato dal contribuente, non vi è alcun accenno circa la correttezza del metodo adottato. Per quanto riguarda le fatture annotate nella contabilità Kris ed apparentemente emesse dalla società contribuente, il giudice di primo grado (passo riportato dal ricorrente ai fini della autosufficienza) aveva affermato che non vi era la prova che fossero attribuibili al contribuente, per una serie di ragioni e cioè difformità grafica rispetto a quelle ordinariamente emesse dall’emittente, indicazioni in tali fatture di articoli mai commercializzati dalla Global, dichiarazioni del trasportatore che né aveva negato la veridicità perché contestualmente all’orario del trasporto era stato impegnato in consegne in altri luoghi. Aggiungeva il giudice di primo grado che non si poteva dar credito esclusivo a quanto dichiarato dal legale rappresentante della Kris, interessato ad escludere la propria responsabilità, e comunque avvantaggiato da tali registrazione essendosi detratto l’iva ed i costi.
Nella motivazione manca qualsiasi riferimento alla individuazione di tale la vicenda e delle ragioni per cui la CTR ha ritenuto che l’appello sul punto dovesse essere accolto limitandosi alla apodittica l’affermazione secondo cui il contribuente aveva emesso le fatture “senza che i relativi importi peraltro di grosso ammontare abbiano alcun riscontro contabile”.
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., commi 2 e 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). La concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione).
Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la Ctr ha inteso assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad enunciare che l’appello era fondato e provato quanto ai suoi fatti costitutivi sulla base dello stesso atto di accertamento, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e delle ragioni addotte dal contribuente anche in grado di appello, sicché la motivazione risulta materialmente carente.
Pertanto il primo, il secondo ed il quinto motivo di gravame vanno accolti, (rimanendo assorbiti gli altri), con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Ctr della Campania (in diversa composizione) che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il 1, 2, e 5 motivo del ricorso e per effetto cassa la sentenza impugnata e per l’effetto dispone il rinvio alla Ctr Campania, che provvederà anche alle spese di questo grado.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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