Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41948 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4153-2016 proposto da:

GLOBAL TRADING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MONTELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ***** NAPOLI –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6695/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Global trading srl, con cui individuava una maggiore pretesa fiscale per l’anno 2010, recuperando l’iva illegittimamente detratta per le fatture considerate soggettivamente inesistenti.

A seguito di ricorso della società intimata, la commissione provinciale di Napoli annullava l’accertamento ritenendolo fondato su mere presunzioni e senza riscontri.

L’appello proposto dalla Agenzia era accolto, dalla Ctr di Napoli (sentenza n. 6695/51/15) ritenendo che correttamente era stato emesso atto di accertamento analitico induttivo, basato su indizi e fatture passive ritrovate nella contabilità, emesse nell’ambito di una frode carosello, qualificandole soggettivamente inesistenti.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente deducendo, vari motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3; della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 18, comma 3, e dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Nullità della sentenza per violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c., n. 4, a causa della anomalia motivazionale rappresentata dalla motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, 21, 23,28,54, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si costituiva al solo fine di partecipare alla discussione orale l’Agenzia Delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce che l’atto di accertamento emesso sia affetto da nullità in quanto sottoscritto da soggetto non dirigente come invece dispone il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Tale motivo non supera il requisito della autosufficienza, in quanto non avendo la sentenza impugnata esaminato tale punto, era onere della parte ricorrente specificare: a) in quale punto del ricorso in primo grado era stata sollevata la questione, e b) in quale punto della comparsa di costituzione in appello sia stata richiamata tale doglianza,ai sensi dell’art. 346 c.p.c., applicabile al rito tributario, visto che la sentenza di primo grado lo vedeva vittorioso per motivi procedurali. Il non aver indicato i passaggi, in cui abbia riproposto tale doglienza nel grado di appello, e prima nel corso del giudizio di primo grado, non può che far ritenere la novità della questione e quindi la sua inammissibilità in quanto proposta per la, prima volta in questo grado. La censura, quindi, è inammissibile per novità, non avendo il relativo profilo mai costituito oggetto del thema decidendum peraltro la sua disamina richiederebbe accertamenti di fatto preclusi a questa Corte.

In tema di contenzioso tributario, è difatti inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.(vedi in senso analogo Cass. sez. 5, 09/11/2015, n. 22810, Rv. 637348-01,).

Con il secondo motivo il ricorrente assume che l’atto di appello non era stato sottoscritto da soggetto munito del necessario requisito dirigenziale. Anche in questo caso non può che ripetersi la motivazione di cui al primo motivo, visto che ricorrente non solo non deduce di aver già sollevato la questione con la comparsa di costituzione in appello ma neppure trascrive il punto in cui sarebbe stata dedotta tale. Pertanto anche tale motivo è infondato.

Con il terzo motivo il ricorrente assume che la motivazione era apparente.

Tale motivo va rigettato. Il vizio di motivazione è deducibile quale vizio di legittimità solo quando si concreti in una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; ciò accade solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni, circostanze che non ricorrono nel caso in esame. La censura si limita a prospettare una motivazione apparente non rendendosi conto che le argomentazioni prospettate celano il tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito (peraltro, senza argomentazioni pregnanti), come emerge dai riferimenti circa la non corretta qualificazione dell’esistenza della fattispecie di fatture soggettivamente inesistenti o della conoscenza dell’esistenza della frode carosello, tutte valutazioni di merito che spettano al giudice di merito.

Il giudice di appello si è basato su presunzioni, in conformità del principio che la Corte ha più volte affermato e cioè che la prova per presunzioni costituisce una prova “completa”, e quindi il giudice di merito nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, aveva solo l’obbligo di verificarne l’attendibilità dei fatti specificati dalla Agenzia, e se avessero i requisiti delle presunzioni, dando atto come il numero elevatissimo di rapporti economici con le società cartiere e con il modesto ricarico applicato in sede di rivendita faceva ritenere la partecipazione alla frode della Global, evidenziando come nella fase delle indagini tale soggetto non ha saputo precisare come si svolgevano in concreto le trattative delle varie e notevoli compravendite. Nel caso il giudice del merito, come era suo potere ha non solo affermato che i fatti addotti avessero i requisiti della precisione e gravità, ma ha anche fornito del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria, rendendo chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Infatti il giudicante non si è limitato ad affermare il proprio convincimento, procedendo invece sia ad una valutazione analitica che complessiva di tutti gli elementi acquisiti, escludendo che l’agenzia avesse fatto ricorso a mere congetture. A fronte degli elementi di prova presuntiva forniti dall’amministrazione attraverso la motivazione dell’accertamento, considerati congrui dal giudice viene poi a ricadere, quindi, sul contribuente l’onere di fornire la prova piena in ordine all’esistenza effettiva, delle prestazioni documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito ha escluso che ci fosse una tale prova per il solo fatto che fossero state emesse le fatture e la contabilità appariva regolare.

Con il quarto motivo deduce la estraneità alle attività asserite illecite. Tale motivo è altresì infondato per quanto già si è detto nell’esame del terzo motivo ma anche per l’ovvia ragione che appare illogico ritenere che nell’ambito di una frode carosello, diretta ad eludere il pagamento dell’iva, l’ultimo anello della catena, essenziale per il raggiungimento dello scopo illecito fosse in perfetta buona fede alla luce proprio del numero rilevante di rapporti economici conclusi.

Pertanto il ricorso va rigettato nella sua totalità, senza che occorra provvedere sulle spese non essendovi una regolare costituzione della Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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