Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41951 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11236-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

Contro

N.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2399/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva accolto il ricorso di N.P. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2010, ai fini Irpef, per il maggior reddito da partecipazione, sulla base della presunzione che gli fossero stati distribuiti gli utili realizzati, e non dichiarati, dalla Std Kunsthaus s.r.l., durante il periodo nel quale il medesimo contribuente ne era l’unico socio.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47; e dell’art. 2697 c.c. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, ha erroneamente escluso l’operatività della presunzione della distribuzione degli utili extrabilancio al contribuente, sul presupposto che questi “pur essendo stato socio unico per il periodo dal 1.1.2010 al 24.5.2010, non era tale alla data di chiusura dell’esercizio finanziario 2010, ed è a tale data che si formano gli utili d’esercizio eventualmente da distribuire”.

Aggiunge l’Agenzia che, in relazione alla distribuzione di utili societari occulti, è irrilevante la considerazione del momento nel quale sia intervenuta, o sarebbe dovuta intervenire, una formale deliberazione di approvazione del relativo bilancio, o comunque si sia chiuso il relativo esercizio finanziario, che per definizione non avrebbe potuto prenderli in considerazione ai fini di una legittima distribuzione. Ciò che rileva, nel caso di specie, secondo la ricorrente è che il contribuente fosse socio (unico) nell’arco temporale nel quale gli utili non dichiarati si sono realizzati.

Il motivo è fondato.

Infatti, come deduce la ricorrente Agenzia, “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti” (Cass. n. 8988/2017, in motivazione, che cita Cass. Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015 e Cass. Sez. 5, n. 7260 del 26/03/2007).

Ha quindi errato la CTR quando (senza mettere in dubbio l’an ed il quantum degli utili extrabilancio in questione, accertati nei confronti della società) ha ritenuto che la presunzione di distribuzione degli stessi al socio unico dovesse essere ancorata, sotto il profilo temporale, non al momento di conseguimento dell’imponibile societario occulto, ma a quello deputato alla formale chiusura del relativo esercizio finanziario, che per definizione non ne avrebbe potuto tener conto, proprio perché si trattava di utili extracontabili.

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto, in ordine all’individuazione del momento di conseguimento dell’utile societario occulto in questione, e della sua rilevanza fiscale, in relazione all’arco di tempo nel quale il contribuente era socio della s.r.l..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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