LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27161/2016 proposto da:
Immobilgest s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, assistita, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefano Santi, e Daniele Manca Bitti, quest’ultimo procuratore domiciliatario, con studio in Roma, via Luigi Luciani, n. 1, in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
S.G.R. s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di BRESCIA n. 437/2016, pubblicata il 12 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione proposto dalla società Immobilgest nei confronti del lodo pronunciato dall’Arbitro Unico il 25 maggio 2011, nel procedimento promosso dalla società SGR e avente ad oggetto le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci di Immobilgest in data 29 aprile 2010.
2. L’arbitro unico aveva accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla società SGR s.r.l. intesa ad ottenere la declaratoria di invalidità delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci di Immobilgest s.r.l., quali risultanti dal verbale di assemblea rep. N. 15529, racc. n. 105230 Notaio R. di ***** e degli atti ad esso allegati e presupposti, per l’invalidità del procedimento di convocazione dell’assemblea e di formazione della volontà assembleare e, per l’effetto, ne aveva pronunciato l’annullamento, con obbligo per l’organo amministrativo della società Immobilgest s.r.l. di prendere i conseguenti provvedimenti sotto la proprio responsabilità.
3. La Corte di appello, dopo avere rilevato che l’esame delle censure di nullità del lodo per violazione di norme di diritto, era limitato all’accertamento della disapplicazione da parte dell’Arbitro delle regole di legge asseritamente violate, ha affermato che la violazione degli artt. 2479 e 2479 bis c.c., in tema di decisione dei soci ed assemblea dei soci, non rientravano tra i casi di nullità enunciati dal legislatore all’art. 829 c.p.c., ed esulavano anche dalla previsione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36; né risultava che una tale ipotesi fosse stata contemplata dalla clausola compromissoria contenuta nell’art. 29 dello Statuto Sociale della società Immobilgest s.r.l. e che solo una tale previsione avrebbe consentito ad una pretesa violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, quale era quella specificamente dedotta dall’appellante, di potere essere utilmente valutata ai fini della delibazione in punto di nullità del loro arbitrale.
4. La società Immobilgest s.r.l. ha depositato ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di appello.
5. La società S.G.R. s.r.l. non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36; art. 828 c.p.c.; art. 829 c.p.c., comma 3, art. 1362 c.c.; art. 1366 c.c.; art. 1367 c.c.; art. 2479 c.c.; art. 2479 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la Corte a richiamare, quale motivo di nullità dedotto da Immobilgest le norme di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c., avendo la stessa società fornito nell’atto di appello una precisa ed esauriente interpretazione delle previsioni statutarie lamentando l’errata applicazione da parte dell’Arbitro dei principi stabiliti dall’art. 1362 c.c.; la Immobilgest aveva dedotto l’errata interpretazione delle clausole statutarie e, in particolare, dell’art. 25.2 dello Statuto, in rapporto al precedente art. 13; che la Corte di appello aveva parlato unicamente di lamentata violazione degli artt. 2479 e 2479 bis c.c., quando in realtà l’appellante aveva anche lamentato la “violazione sull’interpretazione dello statuto (violazione riconducibile a quella generica delle norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti)”, come testualmente in appello e come testualmente riportato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata; nell’atto di appello l’Immobilgest aveva anche lamentato l’errata interpretazione da parte dell’Arbitro dell’art. 23.1 dello Statuto; la Corte erroneamente aveva affermato che la clausola compromissoria non richiamava ipotesi di nullità di lodo, in quanto contenente il richiamo al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (il n. 6 appariva mero errore materiale) e quindi all’ipotesi di nullità quando l’oggetto del giudizio fosse costituito dalle validità di delibere assembleari.
1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi motivi.
1.2 E’, innanzi tutto, inammissibile per il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali.
1.3 Si tratta di un principio generale del diritto processuale, che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., opera anche nel processo civile ed espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, assistite, queste sì, da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass., 21 marzo 2019, n. 8009).
1.4 Più in particolare, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c..
L’inosservanza di tale dovere comporta, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2 e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., 6 agosto 2014, n. 17698).
1.5 Il motivo, inoltre, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che esclude la censurabilità della violazione delle regole di diritto, applicando l’attuale testo dell’art. 829 c.p.c., comma 3.
1.6 Va osservato, in proposito che – secondo il recente arresto nomofilattico delle Sezioni Unite, intervenute a comporre un contrasto formatosi nella giurisprudenza di questa Corte – l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006).
E tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass., Sez. U., 9 maggio 2016, n. 9284).
1.7 Il ricorso, al riguardo, difetta di specificità, non indicando la data di stipula della convenzione arbitrale, che, per quanto detto, ha rilievo decisivo ai fini di ritenere ammissibile o meno l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27.
1.8 Il ricorso, inoltre, non si confronta adeguatamente nemmeno con l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le norme citate dall’appellante “esulano dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Il motivo, infatti, si dilunga in una interpretazione delle diverse clausole statutarie, che non rileva ai fini della violazione di legge denunciata, e che, peraltro, lungi dal denunciare un vizio di legge, investe invece il merito della lite e risulta di conseguenza inammissibile, poiché implica un accertamento di fatto.
1.9 Va considerato altresì che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745).
Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846), onere che, nel caso in esame, non è stato assolto.
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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