Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41958 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3130/2017 proposto da:

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria, rappresentata e difesa dagli avvocati Monti Alberto, Monti Franco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.R., P.F., P.L., P.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/d, presso lo studio dell’avvocato Fazi Rinaldo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zacà Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

G.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3988/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

D.R.R., P.R., P.L. e P.F., convenivano in giudizio davanti al tribunale di Roma, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. p.a. (in seguito per brevità BPPB) e G.B. affinché, accertata la loro responsabilità solidale in relazione ai danni provocati dall’illecito comportamento tenuto dalla G. che, in qualità di promotore finanziario della Banca convenuta, si era fatta consegnare delle somme di denaro per alcuni investimenti che non erano mai stati rimborsati, venissero condannati in solido al risarcimento della somma complessiva di Euro 233.000,00, oltre interessi, da ripartirsi tra gli attori in ragione degli importi degli investimenti da ciascuno effettuati e mai rimborsati.

Si costituivano sia la BPPB che la G.B., entrambe per contestare quanto sostenuto dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti. In subordine, la banca chiedeva che venisse accertato il comportamento colposo degli attori che avevano contribuito alla causazione del danno da essi lamentato e la condanna del promotore finanziario a tenere indenne la banca da qualsiasi somma che quest’ultima fosse stata condannata a pagare in favore degli attori.

Il tribunale adito rigettava la domanda, rilevando come la stessa apparisse del tutto carente delle allegazioni giuridiche, fattuali e probatorie necessarie al suo accoglimento.

D.R.R., P.R., P.L. e P.F. proponevano appello che veniva accolto integralmente.

A supporto dei propri assunti, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistere la responsabilità della banca appellata, ex art. 2049 c.c., nonché del D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 31, comma 3, che configura in capo all’intermediario una “responsabilità oggettiva indiretta” per il fatto illecito del promotore finanziario cui abbia conferito l’incarico; tale responsabilità, ad avviso della Corte d’appello, sorge a prescindere dalla sussistenza di un nesso causale tra le mansioni affidate al promotore e l’evento dannoso, essendo invece sufficiente la sussistenza di un rapporto di “occasionalità necessaria” (e cioè, l’insorgenza di una situazione per effetto dell’incarico affidato, tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito e il conseguente evento dannoso, quand’anche l’incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell’ambito delle proprie mansioni). Dall’esame della complessiva vicenda, la Corte distrettuale ha infatti, ritenuto provati sia i pagamenti eseguiti dai clienti della Banca alla Sig.ra G.B. che rilasciava loro attestazioni e conferme degli ordini e sia le finalità d’investimento dei predetti pagamenti. Inoltre, la Corte d’appello non ha ritenuto sussistere la concorrente responsabilità degli attori nella causazione del danno, in quanto la norma sulla tassatività dei mezzi di pagamento è rivolta esclusivamente al promotore finanziario e non ai suoi clienti, essendo obbligo del primo richiedere ai clienti di eseguire i pagamenti nelle forme richieste dalla banca per la quale agisce o in quelle richieste dalla normativa di settore. Inoltre, la Corte territoriale ha accolto la domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti di G.B., quale promotore finanziario della stessa.

Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. p.a. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d’appello di Roma, affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso, D.R.R., P.R., P.L. e P.F..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce la violazione degli artt. 214 c.p.c. e segg., in tema di effetti del disconoscimento di documenti, perché la Sig.ra B. aveva disconosciuto quasi tutti i documenti oggetto di produzione di parte attrice e, in assenza di produzione degli originali da parte dei clienti della banca e della conseguente istanza di verificazione degli stessi documenti, la Corte d’appello non avrebbe dovuto utilizzarli per formare il proprio convincimento sfavorevole alla medesima banca. Con il secondo motivo, la banca ricorrente prospetta la violazione della normativa sostanziale e processuale che governa la prova nel processo civile, perché la Corte d’appello avrebbe riconosciuto valore di prova a due schede di acquisto di certificati di deposito redatti su carta intestata a un soggetto terzo rispetto al presente giudizio e recanti la sola sottoscrizione dei risparmiatori, i quali hanno poi inteso avvalersene nella presente sede.

Con il terzo motivo, la banca ricorrente lamenta il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 31, comma 3 TUF che governano la responsabilità civile vicaria, per la parziale insussistenza del vincolo di preposizione della banca rispetto al promotore, Sig.ra G.B., perché relativamente agli assegni per Euro 25.000,00 consegnati alla B. che risultano incassati il 28.5.2008, la banca ha evidenziato che a tale data non sussisteva alcun mandato rilasciato dalla banca al promotore che sarebbe, invece, iniziato il successivo 30 maggio 2008.

Con il quarto motivo di ricorso, la Banca ricorrente denuncia il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 31, comma 3 TUF che governano la responsabilità civile vicaria, per l’insussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il vincolo del promotore con BPPB e l’attività dello stesso in danno degli investitori.

Con il quinto motivo, la banca ricorrente contesta il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 2697 c.c., sull’allocazione dell’onere della prova nel processo civile, perché non era mai stato dedotto dai clienti a fondamento delle proprie pretese né aveva mai formato oggetto di prova nel corso dei due gradi di giudizio, la circostanza che il promotore avesse il mandato da parte della banca alla riscossione delle somme versate dai risparmiatori.

Con il sesto motivo, la banca ricorrente propone il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo: la mancata spendita da parte del promotore del nome della banca ricorrente.

Con il settimo motivo, la banca ricorrente propone il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo: le palesi anomalie dei rapporti intercorsi tra le parti, in particolare, per l’assenza del nesso di occasionalità necessario, tra il rapporto di agenzia intercorrente tra la banca e la promotrice e la condotta truffaldina di quest’ultima nei confronti degli investitori.

Il primo motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello affermato che il disconoscimento dei documenti prodotti dagli investitori da parte della promotrice era generico (“…attestazioni e conferme d’ordine che la stessa, in primo grado, non aveva mai disconosciuto se non genericamente”, v. p. 4 della sentenza impugnata), mentre la ricorrente si limita a sostenere – v. pp. 7-8 del ricorso – che vi era stato il disconoscimento, ma non contesta specificamente la ratio della decisione impugnata, basata appunto, sulla genericità della contestazione. Ne’ la formula con cui la sig.ra G. avrebbe effettuato il disconoscimento, come riportata in ricorso appare di per sé specifica (“la Sig.ra G.B. disconosce tutta la documentazione prodotta dagli attori rilevando che la stessa non proviene dalla Dott. G. ad eccezione delle firme sull’assegno di Euro 15.000,00 del 3 giugno 2008…”).

Il secondo motivo è improcedibile, in quanto le schede di acquisto di certificati di deposito redatti su carta intestata di soggetto terzo, che sono i documenti a cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito valore, non sono stati allegati in copia al ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, né sono, comunque, rintracciabili in altro modo, visto che la sig.ra G., che li aveva prodotti, non si è costituita in questa sede e dunque il suo fascicolo di parte non è disponibile.

Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili perché si basano su dati di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non accertabili in sede di legittimità: infatti, per come risulta dalla p. 3 della sentenza impugnata, la Corte d’appello ha accertato che l’operazione d’investimento era stata compiuta nel mese di giugno 2008 e non nella diversa data indicata dalla ricorrente (adesione degli appellanti ad una proposta del promoter G.B. per un investimento finanziario in certificati di deposito con versamento della somma iniziale di Euro 100.000,00, poi in seguito alimentato con importi ulteriori a mezzo di assegni bancari sino a un totale di Euro 233.000,00).

Il quinto, sesto e settimo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, non avendo la ricorrente dimostrato la decisività nell’economia della decisione adottata dalla Corte d’appello sia della circostanza che la Sig.ra G. avesse o meno il mandato all’incasso delle somme versate dai risparmiatori sia del fatto che il medesimo promotore nell’ambito dell’attività svolta avesse o meno speso il nome della banca preponente, se è vero che era sufficiente che la predetta attività fosse anche solo stata agevolata o resa possibile dall’inserimento del promotore nell’attività d’impresa della preponente, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell’incarico affidato all’agente che era in procinto di assumere, né è chiarito dove e quando si è discusso, nel giudizio di merito, dei fatti escludenti il nesso di occasionalità necessario, quali, ad avviso della ricorrente, aver raccolto l’ordine su carta intestata di un soggetto terzo, la dazione delle somme di denaro con assegni in bianco (p. 26 del ricorso), la mancata ricezione di alcuna rendicontazione da parte della banca ricorrente e la promessa di rendimenti improbabili (pp. 25-26 del ricorso).

Il ricorso e’, pertanto, inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la banca ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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