Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4198 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 30457/2019 proposto da:

B.V., elett.te domiciliata presso l’avvocato Schuster Alexander, dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente in via princ.le e controricorrente in via incidentale –

R.C., elettivamente domiciliata in Roma, in via Muzio Clementi n. 51, presso lo studio dell’avvocato Amelia Fabrizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Nardacchione Rosa Carla, e Rossetto Massimo, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

B.V. chiese al Tribunale per i minorenni di Venezia, a norma degli artt. 333 e 336 c.c., di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale dell’ex compagna R.C. e di essere reintegrata nella facoltà di visita, accudimento e frequenza delle due bambine-gemelle, nel preminente interesse di quest’ultime.

In particolare, la B. espose: di essere la madre, sociale ed intenzionale delle due minori, nate il *****, da R.C. a seguito di fecondazione assistita in vitro, con consenso scritto di entrambe, sulla base di un progetto di genitorialità condiviso; che dopo cinque anni dalla nascita delle bambine la relazione e coabitazione tra le due donne s’interruppe, ma aveva continuato, sulla base di un accordo scritto con la R., a frequentare regolarmente le bambine ed a accudirle e curarne gli affari in forza di delega della madre biologica; che il *****, inaspettatamente e senza motivazione la R. ritirò la suddetta delega e le vietò di intrattenere rapporti con le figlie, con grave lesione del diritto alla continuità affettiva delle minori, legate alla ricorrente da un autentico vincolo filiale.

Intervenne nel procedimento il Pubblico Ministero il quale, facendo proprio il contenuto del ricorso, pur eccependo il difetto di legittimazione della B., rilevò che, nell’interesse delle minori, fosse da verificare le capacità genitoriali della madre biologica, la relazione delle minori con la stessa e con la ricorrente, e chiese l’affido al servizio sociale per un progetto di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali e della situazione evolutiva delle minori, nonchè per l’organizzazione delle visite con la ricorrente, se ritenute necessarie per la crescita psicofisica delle bambine.

Con decreto emesso il 17.4.19, in via provvisoria ed urgente, il Tribunale per i minorenni, in accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero, ha limitato la responsabilità genitoriale di R.C., affidando le due bambine gemelle ai servizi sociali con l’incarico di regolare il diritto di visita da parte della B., quale genitore sociale.

Con decreto emesso il 21.6.19, la Corte d’appello di Venezia – sezione specializzata per i minorenni -, ha dichiarato inammissibile il reclamo, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali, dando atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, osservando che: il reclamo era stato proposto avverso un provvedimento definito nei dispositivo come “temporaneo ed urgente”, destinato pertanto ad essere assorbito dalla decisione definitiva da adottare all’esito dell’istruttoria del procedimento de potestate; in effetti, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, il diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ex art. 315bis c.c., era da riconoscere non solo ai soggetti legati al minore da rapporto di parentela, ma anche ad ogni altra persona, coniuge o convivente di fatto, che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio psico-fisico; era in corso l’accertamento del diritto fatto valere dalla reclamante, per cui non sussistevano i presupposti per accogliere la domanda nel procedimento di reclamo.

B.V. ricorre in cassazione con nove motivi, illustrati con memoria.

R.C. resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. La B. resiste al ricorso incidentale con controricorso.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., comma 1, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse legittimata a presentare il reclamo in quanto il decreto impugnato era munito di stabilità e decisorietà sul punto, considerando che il procedimento è proseguito unicamente rispetto all’istanza del Pubblico Ministero. La ricorrente rileva al riguardo che la Corte d’appello ha deciso una questione pregiudiziale di rito definitiva, riguardante il merito della domanda introdotta in primo grado, e non si è limitata invece ad escludere la suddetta legittimazione relativamente alle misure cautelari.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 101 c.p.c., in quanto il decreto impugnato, avendo escluso la legittimazione ad agire in astratto, poichè dipendente da un accertamento di fatto sulla relazione tra le due donne a tutela dell’interesse delle minori, ha violato il principio del contraddittorio, da garantire anche nei procedimenti camerali.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e art. 24 Cost., comma 1, avendo la Corte territoriale escluso la legittimazione ad agire della ricorrente, quale “genitore sociale” (come anche riconosciuto dal Tribunale), precludendo così ogni tutela dei suoi diritti, garantiti dagli artt. 317bis e 336 c.c., anche in virtù della giurisprudenza di legittimità che ha affermato come il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni sia da riconoscere anche ai soggetti non legati ai minori stessi da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, dimostratosi idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile dalla quale il minore stesso possa trarre beneficio psico-fisico (Cass., n. 19780/18).

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 317bis, 333 e 336, c.c. estensivamente e analogicamente interpretati, poichè il decreto impugnato ha di fatto negato alla ricorrente il diritto alla protezione della propria vita familiare, riconosciuto ormai anche alle persone che, nella concretezza del rapporto affettivo e sociale, hanno assunto rispetto ai minori i ruoli contemplati dal predetto art. 336 c.c., senza che la mancanza di un titolo formale di parentela possa escludere il diritto di agire in giudizio. Nella fattispecie, la ricorrente invoca la sua qualità di “genitore sociale” ed affettivo quale titolo di legittimazione per agire in giudizio, da ricondursi o alla posizione di ascendente di fatto (ex art. 317bis) oppure di genitore o parente, estensivamente interpretato (ex art. 336).

La ricorrente assume altresì che non esclude l’invocata legittimazione ad agire a tutela del minore, ex artt. 317bis e 336 c.c., l’ordinanza della Corte Cost., n. 225/16, secondo la quale l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 cit. codice già consente al giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall’art. 336 c.c.), anche su sollecitazione dell’adulto (non parente) coinvolto nel rapporto in questione.

Al riguardo, secondo la ricorrente, tale pronuncia non esclude la legittimazione processuale, nè la questione di legittimità costituzionale era stata posta in ordine a tale profilo processuale, anche in relazione all’art. 8 Cedu.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 13 Cedu, per non aver il giudice di secondo grado tenuto conto dei principi espressi dalle suddette norme e dalla giurisprudenza della Corte Cedu in ordine alla tutela dei legami affettivi con i minori e del diritto alla protezione della vita familiare degli adulti affidatari rispetto al minore, anche in relazione al diritto di visita riconosciuto a coloro che possano vantare un legame affettivo con il minore anche di fatto. Il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del principio di diritto in tema di intenzionalità riproduttiva da parte del cd. “genitore sociale” il quale, con il proprio consenso, ha comunque concorso alla nascita di bambini attraverso la pratica della fecondazione assistita, rilevando che ciò non è precluso dalla L. n. 40 del 2004.

Il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, sia perchè la R. non era parte del procedimento di primo grado con specifico riferimento alla questione della legittimazione ad agire, sia perchè la stessa controricorrente non era legittimata ad intervenire circa il capo del decreto impugnato sulla questione della legittimazione ad agire della B., anche perchè è stata la Corte d’appello ad ordinare la notificazione del reclamo alla stessa R., sia in quanto quest’ultima non ha svolto alcuna difesa che sia stata accolta dalla Corte territoriale, (avendo contestato la astratta legittimazione della ricorrente ex art. 336 c.p.c., e non avendo invece dedotto difese sulla natura cautelare del provvedimento reclamato).

L’ottavo motivo denunzia che la Corte territoriale, omettendo di decidere il ricorso incidentale autonomo – e non tardivo – della controparte, dichiarandone la manifesta inammissibilità, non avrebbe fatto emergere espressamente la situazione di soccombenza della ricorrente incidentale, rilevante in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Il nono motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, avendo la Corte d’appello dichiarato l’obbligo della ricorrente di versare una somma pari al doppio del contributo unificato, senza rilevare che il procedimento in questione è invece esente dal versamento di tale contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione dell’art. 336 c.c., in combinato disposto con l’art. 78 c.p.c. e art. 111 Cost., con la conseguente nullità dell’intero procedimento per la mancata nomina di un difensore delle due minori o, quanto meno, di un curatore speciale per la loro rappresentanza legale e processuale. Invero, la ricorrente adduce la violazione dell’art. 336 c.c., u.c. che contempla l’assistenza del difensore per i genitori e il minore in ordine ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, nell’ambito del procedimento de potestate, come nel caso concreto, rendendosi necessaria anche la nomina del curatore speciale del minore, considerando altresì che la posizione di quest’ultimo, nel giudizio in questione, è sempre contrapposta a quella dei genitori, data l’incompatibilità delle rispettive posizioni, anche se potenziale.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 101 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., comma 2, e nullità del procedimento e dei provvedimenti emessi, per la violazione del principio del contraddittorio per la mancata notifica, a cura del Pubblico Ministero, del decreto del Tribunale per i minorenni alla ricorrente incidentale, quale madre delle minori, a nulla rilevando che quest’ultima abbia avuto conoscenza del suddetto decreto indirettamente, attraverso la notifica del reclamo della B., poichè ciò non poteva sanare la mancata notifica da parte del soggetto che ne era stato onerato.

Il terzo motivo denunzia, in subordine al mancato accoglimento dei primi due, violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia della Corte di merito sul reclamo incidentale attraverso il quale R.C. aveva lamentato l’adozione del decreto in mancanza dei presupposti legali, non sussistendo l’urgente necessità e il grave pericolo di pregiudizio per le minori.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c. e dell’art. 7, lett. c) della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (ora Trattato Europeo n. 1929), avendo la Corte d’appello pronunciato inaudita altera parte sulla base delle sole allegazioni della B., in mancanza dell’urgente necessità richiesta dall’art. 336 c.c., legittimante i provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, considerando altresì che il Tribunale aveva ritenuto di valutare la ripresa dei rapporti delle minori con la B. e l’eventuale pregiudizio che l’interruzione della relazione tra le due donne avrebbe potuto comportate per le bambine, senza nulla motivare in ordine all’urgenza e su una condotta censurabile ascrivibile alla R. con il conseguente pregiudizio arrecato alle minori.

La ricorrente espone altresì che la relazione con la controparte, finita ben prima della interruzione della convivenza, nel *****, era stata caratterizzata dagli atteggiamenti morbosi, ossessivi e possessivi dell’ex compagna nei confronti delle bambine, la quale aveva di fatto assunto il ruolo di madre “ludica”, ponendo in essere una serie di atteggiamenti diseducativi, evidenziati da amici e conoscenti della coppia e dallo stesso pediatra, cui era seguita anche una sindrome depressiva per la quale, nel tempo, la B. era stata sostenuta anche con cure farmacologiche. Pertanto, la ricorrente, anche a seguito di condotte prevaricatorie della controparte, tradottesi pure in aggressioni fisiche, aveva chiesto a quest’ultima di allontanarsi dalla propria abitazione, per poi decidere di interrompere ogni sua frequentazione con le minori a seguito di ingerenze nelle scelte di salute e scolastiche delle minori.

Il collegio ritiene che la causa sia da rimettere all’udienza pubblica in ragione della particolare rilevanza e novità delle questioni introdotte sia dal ricorso principale che dal ricorso incidentale in ordine alla figura del cd. “genitore sociale”, nell’ambito di un rapporto di fatto tra persone dello stesso sesso (seppure non risultante inquadrato nell’ambito di un’unione come disciplinata dalla L. n. 76 del 2016). In tale contesto, assumono altresì particolare rilevanza le questioni della legittimazione alla proposizione del ricorso principale e della necessità di nomina del curatore speciale.

La novità delle suddette questione rende opportuna anche l’acquisizione di una relazione del massimario.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza e dispone che sia acquisita dall’Ufficio del Massimario una relazione sulle questioni oggetto di causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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