Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4199 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28442/2015 proposto da:

Inpa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avvocato Orlandi Mauro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Forello Salvatore, giusta procura in calce al ricorso e procura speciale per Notaio Dott.ssa L.S.M.A. di *****;

– ricorrente –

contro

Comune di Bagheria, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 138, presso lo studio dell’avvocato MAGGIULI Marina, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSALACQUA EUGENIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1734/2014 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17/12/2020 dal consigliere Dott. Dott. MELONI Marina;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del motivo 3) di ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Bagheria, ritenuto necessario procedere ad un’indagine conoscitiva nell’ambito del territorio comunale dei soggetti ai quali imporre la tassazione di alcuni cespiti tributari, tra cui TARSU, ICIAP e ICI, stipulò un contratto di appalto di “servizio di accertamento di cespiti tributari” con Inpa spa nel quale erano previsti altresì i criteri e le procedure per il pagamento del corrispettivo.

Eseguita la prestazione e ricevuto in pagamento dal Comune l’importo di Euro 618.754,81, stante il rifiuto dell’ente appaltante di adempiere all’obbligo di pagamento delle ulteriori fatture emesse, l’Inpa spa chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in data 28/6/2006 per l’ulteriore importo di Euro 995.714,84 più interessi per un totale di Euro 1.129.802,50.

Il Tribunale di Palermo con sentenza 63 in data 21/10/2009 revocò il decreto ingiuntivo n. 149 del 28/6/2006 emesso a carico del Comune di Bagheria ed a favore di Inpa spa per un importo di Euro 1.129.802,50 oltre interessi e spese del procedimento monitorio relativo al servizio di accertamento di cespiti tributari e condannò l’opponente Comune di Bagheria a corrispondere ad INPA spa la complessiva somma di Euro 925.810,39 oltre interessi legali dal 6/7/2007.

Su impugnazione del Comune di Bagheria la Corte di Appello di Palermo ritenne che il Comune di Bagheria aveva violato la normativa dettata in materia di spesa di cui al D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, commi 1 e 4 e art. 27 e conseguentemente rigettò la domanda avanzata da Inpa spa riformando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione la INPA spa affidato a cinque motivi.

Il Comune di Bagheria resiste con controricorso.

Ritenuto che non sussistono nella specie le condizioni per decidere il ricorso in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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