Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.42027 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25460/2016 R.G. proposto da:

C.T., e G.L., rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Canociaco, con domicilio eletto in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio del medesimo difensore;

– ricorrenti –

contro

D.B.M., e D.B.A., entrambi nella qualità di eredi di D.B.E., nonché

D.B.R., rappresentati e difesi dagli avv. Filippo Turrio Baldassarri, e Angelo Tanzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via Giuseppe Zanardelli n. 23;

– controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4758 depositata il 26 luglio 2016 e notificata in data 29 luglio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12513/2009, accoglieva la domanda proposta da C.T. e G.L. nei confronti di E. e D.B.R. volta ad accertare l’acquisto della proprietà per usucapione del terreno sito in *****, ritenendo provato, alla luce delle risultanze testimoniali, il possesso ininterrotto per vent’anni del predetto terreno, ritenute inattendibili le dichiarazione dei testi indicati da parte convenuta.

– sul gravame interposto dai B., la Corte di appello di Roma, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 4758/2016, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di usucapione formulata dei C. – G..

A sostegno della propria decisione, la Corte di appello osservava che le deposizioni dei testi escussioni erano fra loro contrastanti, con riferimento al possesso e all’utilizzazione del terreno, per cui non riteneva raggiunta la piena prova circa l’esclusività del possesso, posto che per alcuni testi gli appellati avevano posseduto “animo domini” il terreno per il prescritto ventennio, mentre per gli altri testi gli appellanti (formali intestatari del bene) si erano curati del fondo, essendosi adoperati per pulirlo e per ripristinare la recinzione tutte le volte che veniva abbattuta.

Per giunta, la Corte di appello escludeva la continuità del possesso del fondo da parte degli originari attori, stante lo stato di abbandono dei luoghi di causa, comprovato dalla perizia e dalla relativa documentazione fotografica allegata dagli appellanti, nonché dalle deposizioni testimoniali.

Sulla base di siffatti accertamenti, il giudice del gravame non riteneva provata la sussistenza degli elementi di cui all’art. 1158 c.c. necessari ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione.

– per la cassazione della sentenza ricorrono C.T. e G.L. sulla base di tre motivi, cui resistono D.B.M. e D.B.A., nella loro qualità di eredi di D.B.E., e D.B.R. con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1141 e 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver il giudice del gravame tenuto conto del riparto dell’onere probatorio in tema di possesso.

Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di secondo grado avrebbe errato laddove ha ritenuto che l’onere di dimostrare il possesso del terreno oggetto di causa incombeva sugli originari attori, mentre di converso il relativo onere probatorio graverebbe sulla controparte che, nella specie, non avrebbe in alcun modo allegato circostanze idonee a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza del corpus possessionis e dell’animus possidendi in favore degli odierni ricorrenti.

Peraltro, secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe fondato il proprio convincimento circa il mancato raggiungimento della prova sull’esclusività del possesso fondatosi solo sulla perizia di controparte, ritenendo che la stessa potesse avere un’autonoma valenza probatoria, in violazione degli artt. 1141,2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.

I ricorrenti, infine, si dolgono della valutazione operata dal giudice di secondo grado in ordine alla attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dalle persone indotte da parte appellante.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1141,1142,1158 e 2697 c.c. per aver il giudice del gravame disatteso i presupposti previsti dalla legge per l’integrazione della fattispecie di acquisto della proprietà per usucapione.

Secondo i ricorrenti il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente in capo alla controparte l’onere di fornire la prova negativa che l’acquisto del possesso fosse avvenuto con violenza o clandestinità, ovvero che il decorso del termine prescritto per usucapire il bene fosse stato sospeso o interrotto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ossia per inesistenza della motivazione, per non aver il giudice del gravame indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’accoglimento dell’appello.

I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione argomentativa, in quanto tutti vertenti, seppure sotto diversi profili, sulla questione dell’assolvimento dell’onere probatorio – vanno respinti.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’animus, potendo eventualmente quest’ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l’onere di dimostrare il contrario (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001).

Inoltre, per quanto concerne l’accertamento del corpus possessionis, la giurisprudenza di questa Corte afferma pacificamente che si tratta di un accertamento di fatto che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l’intero reticolo di poteri concretamente esercitati sul bene; cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario (Cass. n. 6123 del 2020).

Nella specie, la Corte capitolina – con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici – ha accertato che parte attrice non aveva fornito la prova del possesso ultraventennale a fronte delle contrastanti dichiarazioni testimoniali riguardanti il possesso e l’utilizzazione del terreno e quindi lo stesso corpus.

In particolare, il giudice del gravame, premettendo che l’inattendibilità dei testi non poteva soltanto derivare dai legami di parentela in mancanza di ulteriori concreti riscontri al riguardo, ha accertato che per alcuni testi gli appellati avrebbero posseduto “animo domini” il terreno per il prescritto ventennio, mentre per gli altri gli appellanti (formali intestatari del bene) non si sarebbero disinteressati del fondo, ma avrebbero provveduto a pulirlo ed a ripristinare la recinzione tutte le volte che veniva abbattuta.

Ebbene, alla luce di siffatti apprezzamenti, la Corte di appello, facendo buon governo dei principi richiamati, ha ritenuto non raggiunta la piena e rigorosa prova circa l’esclusività del possesso dedotto dagli appellati. Inoltre, tenendo conto delle deposizioni testimoniali, della perizia di parte appellante e della relativa documentazione fotografica a quest’ultima allegata, attestanti lo stato di abbandono del terreno, il giudice ha anche accertato la discontinuità del possesso, affermando, pertanto, che non poteva ritenersi fornita la prova della sussistenza dei presupposti temporali di cui agli artt. 1158 c.c. e ss..

A tal ultimo riguardo, è incontestato nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 1158 c.c. pone tra gli elementi costitutivi dell’usucapione, il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo; cosicché l’attore o il convenuto che intendano farsela riconoscere sono onerati della prova di tale continuità ed il giudice, a sua volta, deve accertare siffatta continuità, essendo condizione per l’accoglimento della domanda o dell’eccezione (in tal senso, Cass. n. 13921 del 2002).

Ciò posto, ad avviso del Collegio il ricorso si risolve in una critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito, aspirando ad una nuova valutazione dei fatti non ammissibile in sede di legittimità.

Del resto, il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass. n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011).

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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