Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.42037 del 30/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1216/2019 proposto da:

A.G., e Z.S., rappresentati e difesi dall’Avv. CARLO VAUDETTI, ed elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Franco Muratori, in ROMA, Via GINO FUNAIOLI 54/56;

– ricorrenti –

contro

M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. ANNA LORES MACCARIO, e domiciliata presso il suo studio in VENTIMIGLIA (IM), Via CAVOUR 49;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1557/2018 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata in data 16.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. VAUDETTI CARLO, per i ricorrenti il quale ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

M.G. conveniva in giudizio A.G. e Z.S. chiedendo l’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 14.11.2009 per inadempimento dei promissari venditori, consistente nel non avere indicato l’ipoteca gravante sull’immobile oggetto del preliminare, nonché la mancanza della piena proprietà in capo ai promittenti venditori del giardino pertinenziale e del magazzino. Chiedeva altresì la restituzione della somma versata a titolo di caparra e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti, i quali chiamavano in causa il mediatore L.L. per il risarcimento del danno.

Con sentenza n. 477/2013, il Tribunale di Imperia dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare in oggetto; condannava i convenuti alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di Euro 40.000,00, oltre interessi dalla data della domanda e sino al saldo; rigettava ogni altra domanda; condannava i convenuti alla rifusione delle spese.

Con atto di appello A.G. e Z.S. impugnavano la suddetta sentenza, instaurando il contraddittorio solo con M.G.. Quest’ultima si costituiva chiedendo in via preliminare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del mediatore.

La Corte d’Appello di Genova, con ordinanza del 14.10.2014, respingeva l’istanza ex art. 331 c.p.c. in quanto non risultava proposta nei confronti del terzo L.L. alcuna domanda, neppure essendo stato proposto appello incidentale.

Con sentenza n. 1557/2018, depositata in data 16.10.2018, la Corte d’Appello di Genova, confermata l’ordinanza con cui era stata respinta l’istanza relativa all’integrazione del contraddittorio, rigettava l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte territoriale, quanto alla questione della nullità della diffida ad adempiere per difetto di forma e inefficacia della stessa, rilevava che la suddetta questione non era stata trattata nella sentenza impugnata in quanto in alcun atto dei convenuti in primo grado tale difesa era stata esposta. Quanto al magazzino, gli appellanti non avevano fornito alcuna idonea prova del consenso del terzo al trasferimento del bene. Quanto, infine, al giardino pertinenziale, era documentalmente provato che il suddetto bene non fosse compreso nel decreto di trasferimento (atto di acquisto dei beni da parte di A. e Z.). Anche qualora si fosse ritenuto che in forza del vincolo della pertinenzialità il giardino fosse stato loro trasferito, esso sarebbe stato in comproprietà con l’aggiudicatario degli altri beni, A.S., del cui consenso alla vendita non vi era prova.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione A.G. e Z.S. sulla scorta di sei motivi. Resiste M.G. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “Invalidità per difetto di forma della pretesa diffida ad adempiere sulla cui base è stata dichiarata la risoluzione di diritto del contratto preliminare ex art. 1454 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 1325,1418,1324 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La Corte d’Appello aveva errato a ritenere inammissibile, perché nuovo, il motivo di appello relativo all’invalidità per difetto di forma della pretesa diffida ad adempiere; viene richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 14292 del 2010), secondo cui affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore. Ciò tanto più ove si verta in tema di contratti formali, da stipularsi per iscritto a pena di nullità, come nel caso di contratto preliminare avente ad oggetto immobili (art. 1351 c.c.). Si osserva che, nella fattispecie, la controricorrente M. aveva legato la propria pretesa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alla lettera del 28.4.2010 a firma dell’avv. V.G. senza che risultasse traccia della necessaria procura scritta o della co-sottoscrizione da parte di M. della suddetta lettera.

1.1. – Il motivo è infondato.

1.2. – Va rilevato che il contratto preliminare oggetto del giudizio era stato dichiarato risolto di diritto dal Tribunale di primo grado per l’inutile decorso del termine intimato con la diffida ad adempiere. Tale atto proveniva dal difensore della M., il quale essendo la diffida ad adempiere atto soggetto all’onere della forma scritta ad substantiam, avrebbe dovuto essere dotato di procura, anch’essa in forma scritta ex art. 1932 c.c. E’ noto, infatti, che la nullità del contratto può sempre essere dedotta in giudizio salvo il limite del giudicato formatosi sul punto; la qual cosa determina la ammissibilità del motivo di appello formulato in proposito.

Peraltro, “Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 c.c., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione ipso jure del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale” (Cass. sez. un. 14292 del 2010).

Ciò posto, “in tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all’art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell’intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell’art. 1393 c.c.” (Cass. n. 10860 del 2018). Inoltre, la parte che sottoscrive la procura data al suo difensore a margine od in calce alla citazione è considerata aver sottoscritto l’atto e così avere emesso le dichiarazioni di natura negoziale in essa contenute (Cass. n. 6465 del 1996). Per riferire alla parte la ratifica di una diffida ad adempiere fatta a suo nome non è dunque necessario che nella procura data al difensore per il giudizio sia espresso il potere di ratificare la dichiarazione negoziale di ratifica della diffida che sia in esso contenuta (Cass. n. 16221 del 2002).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Improduttività di effetti della pretesa diffida ad adempiere sulla cui base è stata dichiarata la risoluzione di diritto del contratto preliminare ex art. 1454 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Per far constare il preteso inadempimento di A.- Z. e derivarne gli effetti di cui all’art. 1454 c.c. M. avrebbe dovuto intimare i promittenti venditori a comparire per la stipula del definitivo avanti a Notaio identificato, in luogo, data e ora altrettanto identificati. Solo non comparendo i ricorrenti avrebbero potuto essere considerati inadempienti al contratto preliminare. Invece, la lettera dell’avv. V. si limita alla generica diffida a voler stipulare l’atto pubblico di compravendita entro e non oltre 15 giorni. Anche in questo caso si verte in tema di mera difesa o eccezione in senso lato, deducibile anche in appello.

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuovo, il motivo relativo all’inidoneità allo scopo della diffida ad adempiere, in quanto tale contestazione era stata sollevata solo in sede di appello.

Si sottolinea che il Notaio era stato scelto da parte acquirente già da tempo e già da tempo comunicato alle parti venditrici, le quali si erano recate più volte dallo stesso Notaio per completare la documentazione mancante; pur rappresentando la stessa mera difesa e eccezione non in senso stesso. Dalla lettera dell’avv. S. dell’11.5.2010 si comprendeva la conoscenza degli A.- Z. del Notaio che avrebbe dovuto rogare l’atto. Si evidenzia che quando la resistente fece inviare la diffida ad adempiere, aveva acquisita conoscenza della non proprietà di parte dei beni in capo ai venditori e che quindi per colpa di questi non poteva fissarsi una data dal Notaio, finché essi non avessero regolarizzato la loro posizione.

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano “La decisione ultra petita riguardo al magazzino. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, osservando che non rilevava se la circostanza dell’asserita appartenenza pro quota a terzi del magazzino sia stata solo dedotta dalla M., quanto se la stessa circostanza era stata addotta dalla resistente quale causa petendi dell’azione di risoluzione. Invero, dall’atto di citazione risulta il riferimento al tema, ma solo a fini descrittivi del contesto. Nella parte narrativa dell’atto di citazione, M. faceva riferimento al magazzino fra le problematiche superate prima dello scadere del termine indicato nella pretesa diffida ad adempiere.

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono il “Mancato rilievo della pacificità del consenso del terzo A.S. a trasferire il magazzino per la quota di competenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” Nell’atto di appello era stato evidenziato che il consenso di A.S. al trasferimento del magazzino per la quota di competenza si desumeva, oltre che dal tenore complessivo delle difese di M. (in cui il riferimento al magazzino compare tra le asserite problematiche risolte prima del termine di cui alla pretesa diffida ad adempiere) dal fatto che in causa i ricorrenti hanno ribadito che il magazzino veniva promesso in vendita con il consenso del comproprietario, disponibile alla redazione del rogito e che a tale allegazione M. non ha opposto alcuna contestazione, con le conseguenze che ne derivano ex art. 115 c.p.c., comma 1. Si sottolinea come non rilevi se M. abbia espressamente ammesso o meno circa la condotta del terzo, quanto piuttosto se abbia contestato le allegazioni dei ricorrenti, il che non è stato.

4.1. – I motivi terzo e quarto vanno congiuntamente esaminati e decisi.

4.2. – Essi sono infondati, in quanto riguardanti circostanze di mero fatto, che intendevano disattendere il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata.

Il motivo era altresì infondato in quanto la resistente aveva inviato diffida ad adempiere indicando tutte le inadempienze addebitabili ai ricorrenti. Dopo infruttuosi contatti, la M. iniziava azione giudiziaria ove erano elencate le gravi inadempienze indicate nella suddetta diffida.

5. – Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono: “il giardino pertinenziale e la decisività della procura di cui si è munita M. prima di intimare la diffida ad adempiere. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Nell’atto di appello era stato evidenziato che, solo all’esito della costituzione del terzo chiamato, L.L., i ricorrenti avevano appreso che M.G., ben prima del termine del 28.4.2010, indicato per la stipula del rogito di vendita, si era accordata con P.A. (indicato dalla stessa resistente come inte s.o catastale del giardino pertinenziale) per la voltura catastale del giardino in questione e per l’acquisto di altro terreno finitimo. A tale fine M. si era dotata di procura speciale del 17.3.2010 con la quale (oltre un mese prima della scadenza del termine del 28.4.2010) aveva acquisito da P.A. il potere di disporre comunque dei terreni in questione, ivi compresi i poteri di venderli a sé stessa, nonché di meglio identificarli, descrivendoli con confini e dati catastali.

Il fatto che M. potesse disporre del bene contestato escludeva a priori qualsivoglia ipotetico impedimento alla vendita. La questione tuttavia non era stata esaminata dalla Corte d’Appello in applicazione del principio della ragione più liquida.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – La resistente, già nel marzo 2010, si era attivata per acquisire non solo il giardino pertinenziale, ma anche una piccola fascia confinante, in modo da garantire privacy all’appartamento che intendeva acquistare. Purtroppo, in tale vicenda è stata vittima di una truffa, in quanto dopo un certo tempo appurava che sui due piccoli terreni (giardino pertinenziale e terreno vicino) gravava un’ipoteca per più di un milione di Euro. L’impossibilità per la M. di riuscire ad avere il bene, la induceva a chiedere l’adempimento ai ricorrenti, che si erano ben guardati dal fare cenno a tale evento.

6. – Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono “Ancora sul giardino pertinenziale. (l’) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c., artt. 818 e 2912 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe errato: a) nel ritenere che dalla lettura del decreto di trasferimento e dalla documentazione ivi richiamata si ricaverebbe che il giardino non vi era compreso e che sarebbe stato onere dei ricorrenti produrre l’atto di pignoramento; b) a ritenere che la pertinenzialità non rileverebbe ai fini del regime della proprietà della cosa accessoria rispetto a quella della cosa principale; c) a considerare l’ipotetica appartenenza del giardino, pro quota, a terzi. Invero, il decreto di trasferimento comprende espressamente il giardino pertinenziale, come da relazione del CTU. Si aggiunge che la pertinenzialità comporta ex art. 818 c.c. l’assoggettamento della pertinenza al regime della res principale. In tema di trasferimenti immobiliari in seguito a procedura esecutiva, costituisce principio consolidato quello per cui il pignoramento e il decreto di trasferimento si estendono automaticamente alle pertinenze della cosa pignorata, anche se non espressamente menzionate nell’atto (Cass. n. 3359 del 2011; Cass. n. 14863 del 2000). Infine, essendo stato acquisito il consenso del terzo A.S. a dare esecuzione al contratto preliminare, tale consenso risolve a priori anche la questione del giardino.

6.1. – Il motivo è inammissibile.

6.2. – Costituisce principio consolidato quello per cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n. 17182 del 2020; conf. Cass. n. 10815 del 2019).

E’ dunque sufficiente osservare come, nella specie, non risultasse censurata anche la seconda ratio decidendi, per la quale il giardino del cui carattere pertinenziale si discuteva, fosse in comproprietà di terzi e non di proprietà esclusiva dei promittenti venditori.

6.3. – In conclusione, dunque, il ricorso si presenta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, risultano eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall’evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

6. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021

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