LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3780-2017 proposto da:
B.D., S.C., C.I., O.C., N.G.L.G., S.S., P.A., O.B., V.U., S.M., B.A., B.M., P.A., C.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCO NARDULLO;
– ricorrenti –
contro
T.P., rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BOSTICCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1211/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DIELLA DECISIONE 1. S.S., S.C., B.D., P.A., C.I., B.A., B.M., V.U., P.A., O.C., S.M., C.A.M., N.G.L.G., O.B. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1211/2016 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 15 luglio 2016.
2. Resiste con controricorso T.P..
3. Con citazione del 2007 S.S. ed altri condomini dell’edificio di ***** convennero T.P. per far accertare e dichiarare che i locali identificati al Catasto Edilizio Urbano al fg. ***** n. ***** sub 6 (accorpati catastalmente dal T. alla sua proprietà esclusiva) erano di proprietà condominiale, chiedendo altresì la condanna del convenuto alla restituzione degli immobili ed al risarcimento dei danni. Il T. si difese sostenendo che la proprietà dei locali era stata a lui trasferita a seguito di regolari atti di compravendita e successione, e che comunque tali beni erano nel suo possesso da oltre cinquantanno. Il Tribunale di Torino, con sentenza “parziale” del 25 novembre 2011 n. 6999/2011, dichiarò che gli immobili identificati al Catasto Edilizio al fg. ***** n. ***** sub 6, costituiti da tre locali al piano terreno ed un vano ad uso cantina al piano sotterraneo, rientravano tra le parti comuni dell’edificio, e pertanto condannò il T. a rilasciare gli immobili, disponendo con separata ordinanza riguardo alla prosecuzione del processo.
3.1. La sentenza del 25 novembre 2011 del Tribunale fu impugnata da T.P. e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1685/2014 depositata il 19 settembre 2014, accolse il gravame e dichiarò T.P. esclusivo proprietario dei locali di cui al fg. ***** n. ***** sub 6, in forza di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. (acquisto mediante atto del 21 luglio 1966 in capo a T.P., dante causa di T.P., trascrizione dell’atto, buona fede presunta).
3.2. La sentenza n. 1685/2014 della Corte d’appello di Torino fu oggetto di ricorso per cassazione proposto da S.S. e altri (RG 6931-2015), sulla base dei seguenti tre motivi:
1) violazione degli artt. 948,1117,2735 e 2733 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione, quanto alle valutazioni operate dalla corte d’appello in tema di mancata prova della titolarità del bene rivendicato, stante il sussistere di elementi documentali, ad es. nel regolamento, e la mancata contestazione della preesistente condominialità.
2) violazione dell’art. 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione, non avendo la corte d’appello proceduto adeguatamente all’interpretazione contrattuale in ordine alla natura comune dei beni in questione;
3) violazione degli artt. 1147,1158 e 1159 c.c., oltre che omessa e insufficiente motivazione, in quanto i documenti di causa, unitamente ai comportamenti del T. e del suo dante causa, avrebbero dimostrato l’assenza di buona fede, occorrente per la ritenuta acquisizione della proprietà a titolo originario.
3.3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4958 del 25 febbraio 2020, dichiarò inammissibili il primo e il secondo motivo e rigettò il terzo motivo del ricorso proposto da S.S. e altri (RG 6931-2015).
3.4. Il Tribunale di Torino, peraltro, a seguito della ulteriore istruzione disposta in forza di separata ordinanza contestuale alla sentenza “parziale” del 25 novembre 2011 n. 6999/2011, con sentenza del 6 maggio 2013, n. 1175/2013 aveva dichiarato nuovamente che i medesimi immobili oggetto di causa (cui era stato attribuito, mediante frazionamento e variazione catastale operati dal CTU, (identificativo fg. ***** n. ***** sub 62) rientrassero fra le parti comuni dell’edificio condominiale di Via Cumiana 31, condannando T.P. al pagamento della somma di Euro 25.711,58 in favore degli altri condomini.
3.5. T.P. propose appello avverso questa sentenza del 6 maggio 2013, n. 1175/2013, e la Corte d’appello, con la sentenza n. 1211/2016 del 15 luglio 2016, preso atto che la “sentenza definitiva” aveva indebitamente riaffermato la proprietà condominiale, già decisa con la sentenza n. 6999/2011, ha a sua volta riaffermato quanto deciso con la propria sentenza n. 1685/2014, dichiarando T.P. esclusivo proprietario dei locali di cui al fg. ***** n. ***** sub 6.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1, c.p.c.. Il controricorrente ha depositato memoria.
5. Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948,1117,2735 e 2733, c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., e omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti sostengono di aver fornito piena prova del diritto rivendicato sugli immobili in contesa e che le relative risultanze istruttorie circa la natura condominiale degli stessi non siano state prese in considerazione dalla Corte d’appello.
Il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Si assume che la Corte di Torino non abbia motivato in modo coerente ed esauriente le ragioni della prescelta interpretazione del contratto.
Il terzo motivo del ricorso allega, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147,1158 e 1559 c.c., nonché l’omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti ritengono che la Corte d’appello abbia errato nel considerare fondato l’acquisto per usucapione, stante la carenza di buona fede del T..
5.1. I tre motivi di ricorso riproducono evidentemente le medesime censure contenute nel ricorso per cassazione proposto da S.S. e altri (RG 6931-2015) contro la sentenza n. 1685/2014 della Corte d’appello di Torino.
5.2. Va rilevato come il Tribunale di Torino, dopo aver deciso con la sentenza “parziale” del 25 novembre 2011 n. 6999/2011, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, sulle domande attinenti al regime proprietario degli immobili identificati al Catasto Edilizio fg. ***** in. ***** sub 6 ed alla condanna di T.P. al rilascio degli stessi, disponendo per l’ulteriore istruzione della causa, con la sentenza “definitiva” del 6 maggio 2013, n. 1175/2013 statuì nuovamente sulla questione della natura condominiale dei locali, non considerando che, nel caso di pronuncia non definitiva ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2 e comma 4, e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il frazionamento della decisione comporta l’esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Il giudice che ha emesso la sentenza non definitiva – anche se non passata in giudicato – resta, infatti, da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia (a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata) (Cass. Sez. L, 23/11/2015, n. 23862; Cass. Sez. 3, 31/08/2009, n. 18898; Cass. Sez. 2, 14/09/2004, n. 18510). Avendo, appunto, la sentenza n. 1175/2013 del Tribunale, nonostante l’esaurimento della “potestas decidendi” al riguardo, adottato le medesime statuizioni della sentenza n. 6999/2011, la Corte d’appello, con la sentenza n. 1211/2016, ha a sua volta duplicato il contenuto decisorio della propria precedente sentenza n. 1685/2014.
La sentenza n. 1685/2014 del 19 settembre 2014, resa dalla Corte d’appello di Torino, è passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione RG 6931-2015 in forza dell’ordinanza n. 4958 del 25 febbraio 2020 di questa Corte. Tale giudicato, allegato dal controricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., è comunque rilevabile anche di ufficio, giacché formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e conseguente ad una decisione della Corte di cassazione, la cui cognizione può avvenire pure mediante quell’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. U, 17/12/2007, n. 26482).
Il ricorso in esame va perciò dichiarato inammissibile, essendo precluse dall’indicato giudicato le questioni con esso devolute. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.500.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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