LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14559/2017 r.g. proposto da:
B.G., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Maurizio Curini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti;
– ricorrente –
contro
FLAMINIA SPV s.r.l. (cod. fisc. *****), con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.E., in qualità di cessionaria dei crediti della Veneto Banca s.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Marina Cavedal e Stefano Aleandri, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Chiana n. 48, presso lo studio dell’Avvocato Aleandri.
– controricorrente –
contro
IMMOBILIARE LARISSA s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza` della Corte di appello di Venezia, depositata in data 2.5.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto;
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con atto di citazione notificato in data 16.7.2004 Veneto Banca s.c.a.r.l. (poi trasformata in Veneto Banca s.p.a.) convenne in giudizio B.G. e IMMOBILIARE LARISSA s.r.l. per sentir condannare il B. al pagamento in suo favore della somma di Euro 244.552,34 e per sentir dichiarare l’intervenuta simulazione del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato in data 18.12.2002 avente ad oggetto l’immobile sito in ***** e, in via subordinata, per sentir accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’artt. 2901 e seg. c.c., per la revoca del predetto atto in quanto in frode ai creditori.
2. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 46 del 4 marzo 2010, accolse la domanda, condannando il B.G. al pagamento in favore della banca della predetta somma di Euro 244.552,34 e dichiarò la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare per simulazione assoluta, respingendo altresì la domanda riconvenzionale proposta dal B.G. volta ad accertare il diritto al risarcimento del danno per la mela gestio della banca nelle operazioni di acquisto titoli.
3. Proposti due distinti gravami da parte rispettivamente di B.G. e della IMMOBILIARE LARISSA s.r.l. avverso la predetta sentenza del Tribunale di Treviso, la Corte di Appello di Venezia, dopo aver disposto la riunione degli appelli separatamente proposti, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di simulazione proposta da Veneto Banca e ha confermato nel resto la gravata sentenza.
La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che la contestazione dell’appellante – in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta per l’illegittima gestione delle somme depositate sul conto corrente, senza, cioè, alcuna autorizzazione del cliente per la compravendita di titoli per cospicui importi – non fosse fondata, posto che, per un verso, l’autorizzazione per le operazioni di finanziamento in divisa estera non era stata neanche contestata dall’appellante e che, per altro, la documentazione versata in atti dimostrava che, dopo la consegna degli estratti conto e dell’elenco cronologico delle operazioni di compravendita titoli da parte della banca (cfr. lettera 6 febbraio 2002), non vi era stata alcuna significativa e pertinente reazione del correntista ovvero ancora una richiesta di esibizione del contratto quadro, del documento sui rischi generali, quanto piuttosto solo una richiesta di amichevole accordo; ha inoltre osservato che il contestato diniego di esibizione ex art. 210 c.p.c., della documentazione bancaria attestante l’asserita mala gesti() delle somme versate sul conto corrente non avrebbe potuto essere giustificata – come dedotto dall’appellante – dall’asserita distruzione della prova degli ordini né dalla violazione dell’art. 119 TUB sotto il profilo della mancata conservazione della documentazione per dieci anni, posto che in primis l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che il contratto quadro aveva prescritto che gli ordini potessero essere impartiti esclusivamente in forma scritta e non anche in forma orale o telefonica e perché, in tal ultimo caso, avrebbe dovuto considerarsi legittima l’obiezione della banca secondo cui, stante le previsioni dell’art. 69 Reg. 11522/98, le registrazioni telefoniche degli ordini di acquisto o vendita erano state conservate dalla banca solo per un periodo di due anni a decorrere dalla loro registrazione.
2. La sentenza, pubblicata il 2.5.2016, è stata impugnata da B.G. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui FLAMINIA SPV s.r.l., quale cessionaria del credito, ha resistito con controricorso.
La società controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle norme regolanti il riparto degli oneri della prova in relazione al rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale. Il ricorrente evidenzia che aveva provveduto a contestare la mala gestio dell’istituto di credito nelle operazioni di compravendita titoli per l’assenza di una sua espressa autorizzazione sia stragiudizialmente che nel corso dei due gradi di giudizio di merito e che tutte le perdite maturate sul conto corrente erano state determinate dalle predette operazioni su titoli e che aveva chiesto, in via istruttoria, l’ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione afferente i rapporti negoziali intrattenuti con Veneto Banca, comprese eventuali autorizzazioni ad acquisto e vendita titoli, con acquisizione anche di Ctu contabile volta ad accertare l’andamento di dare e avere tra le parti, e ciò dopo aver richiesto in via stragiudiziale alla banca tutta la predetta documentazione con lettera del 13.3.2007, documentazione che tuttavia veniva fornita dall’istituto di credito in modo incompleto ed insufficiente, senza l’indicazione di eventuali tracce documentali o registrazioni di autorizzazioni impartite dal cliente nelle operazioni di compravendita titoli. Osserva ancora il ricorrente che erronea avrebbe dovuto considerarsi l’affermazione dei giudici del merito secondo cui si sarebbe dovuto procurare la predetta documentazione tramite la richiesta prevista dall’art. 119 TUB. Sottolinea la ricorrente che, seguendo il ragionamento della corte di appello, si troverebbe nell’impossibilità di provare il diritto risarcitorio azionato in via riconvenzionale per la mancata dimostrazione dell’assenza di autorizzazione alle compravendite titoli e del conseguente danno subito, ciò integrando la violazione dell’art. 2697 c.c., in punto di ripartizione dell’onere della prova, dovendosi ritenere che, a fronte dell’allegazione da parte del cliente dell’inadempimento della banca agli obblighi di custodia, avrebbe dovuto essere la banca a provare il corretto adempimento delle sue obbligazioni, dimostrando l’esistenza delle necessarie autorizzazioni impartite dal cliente per l’acquisto dei titoli. Si evidenzia ancora che, coordinando le due norme sopra ricordate di cui all’art. 119 TUB e 69 Reg. Consob, la banca avrebbe dovuto conservare la documentazione relativa alle registrazioni degli ordini di acquisto per ben dieci anni, dovendo ricadere sulla banca stessa le conseguenze della dispersione della detta documentazione trascorso il biennio dalla sua registrazione.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1 Occorre in primis evidenziare che non è dato riscontrare alcuna violazione dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nella subiecta materia.
2.1.1 Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Sez. 63, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020).
2.1.2 Ciò posto, risulta evidente che la corte di appello non ha in alcun modo addossato al cliente l’onere di dimostrare l’assenza delle necessarie autorizzazioni in relazione alle operazioni sui titoli, essendosi invece limitata, tramite un ragionamento tipicamente indiziario, ad evidenziare che – sulla base della documentazione esibita dalle parti – la mancata reazione del cliente ai ripetuti ed ingenti acquisti di titoli operati dal funzionario della banca, unitamente alla mancata richiesta del contratto quadro e alla timida richiesta di una composizione amichevole della controversia, faceva ritenere che le predette operazioni di compravendita di titoli fossero state debitamente autorizzate dal correntista.
2.1.3 Ogni ulteriore questione sulla legittimità o meno del diniego dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta, poi, superata dalla considerazione che né gli ordini scritti, né le registrazioni telefoniche potevano essere oggetto di un ordine di esibizione, presupponendo quest’ultimo l’esistenza dei documenti cui dovrebbe riferirsi, mentre è pacifico in causa che essi nella specie non erano più in possesso della banca, essendo decorso il decennio di cui all’art. 119, u.c., T.u.b., quanto ai documenti, e il biennio di cui all’art. 69 Reg. Consob 11522/1998, quanto alle registrazioni telefoniche.
2.1.4 Non essendo previsti requisiti di forma, nemmeno ad probationem, degli ordini di acquisto dei titoli (neppure la registrazione delle telefonate è da considerarsi tale, come chiarito da Cass. 612/2016, 3087/2018, mentre il giudice di merito ha accertato in fatto che neanche era stato dimostrato che il contratto quadro prevedesse requisiti di forma), risulta legittimo il ricorso alla prova (testimoniale o, come nella specie) presuntiva (ex art. 2725 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2), come concretamente operato dalla corte territoriale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021