LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24325/2020 proposto da:
I.M., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Torino, Via Palmieri 40;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 584/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 3/6/2020, NRG 448/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Dott. BELLE’ Roberto.
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato le domande di protezione internazionale, nelle forme della tutela per i rifugiati, della protezione c.d. sussidiaria e in subordine umanitaria proposte da I.M., cittadino nigeriano;
la Corte di merito ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse munito di sufficiente attendibilità in quanto, oltre ad alcune incongruenze rispetto a precedenti ingressi in Italia dello stesso migrante, esso conteneva illogicità ricostruttive;
in particolare, la Corte di merito riteneva non verosimile quanto narrato in ordine alla (erronea) credenza, che il ricorrente assume si fosse diffusa nei suoi confronti, di una sua omosessualità, desunta dal fatto che egli aveva problemi nel sedersi, in realtà a suo dire dovuti ad emorroidi di cui soffriva;
la Corte territoriale osservava che non solo ciò avrebbe potuto essere da lui in ipotesi smentito esibendo la relativa documentazione sanitaria, ma riteneva altresì poco verosimile l’ipotesi del diffondersi di una tale credenza, così labilmente sostenuta, a fronte del fatto che il ricorrente era sposato e padre di una bambina;
quanto alla tutela sussidiaria, nella sentenza impugnata veniva ricostruita la situazione della Nigeria sulla base di dati aggiornati al 2020 e si escludeva che le zone al sud del Paese da cui proveniva il ricorrente fossero, a differenza del nord-est interessato dalle azioni di Boko Haram, caratterizzate da violenza indiscriminata, mentre rispetto alla tutela umanitaria veniva evidenziata l’assenza di elementi di integrazione e la curabilità anche nel Paese di origine di una patologia diffusa e poco invalidante quale quella esposta in causa;
I.M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto di costituzione in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e comunque l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), e fa leva sulla compatibilità dell’art. 2697 c.c., con le regole sulla c.d. prova attenuata, proprio perché, si afferma, una persona che fugge da persecuzioni approda nel paese di accoglienza sprovvista di tutto e spesso anche senza documenti personali, sicché se il racconto appare credibile sulla base di fatti ed avvenimenti non personali, è doveroso concedere il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario;
la doglianza è priva di fondamento;
il motivo sovrappone i due diversi piani giuridici della dinamica della prova, entrambi sottesi al disposto dell’art. 2697 c.c. ma riguardanti, l’uno, l’onere di apportare elementi utili all’istruttoria di causa e l’altro la regola finale di giudizio sui fatti comunque rimasti ignoti;
la specialità del regime processuale della protezione internazionale opera notoriamente e con particolare intensità, sul primo versante degli oneri probatori;
vi è infatti attenuazione del carico probatorio della parte, che resta modulato dalla pervasiva previsione di poteri officiosi, ampiamente riconosciuti, oltre che di doverosa applicazione (tra le molte, Cass. 16 agosto 2021, n. 22951; Cass. 15 luglio 2021, n. 20218), nonché – ed in ciò si esprime il “beneficio del dubbio” cui fa riferimento il ricorrente – dalla possibilità che il racconto, seppure non pienamente provato, possa essere ritenuto veritiero ove ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (tra le moltissime, Cass. 21 giugno 2021, n. 17599);
tutto ciò è previsto in coerenza con le difficoltà che il migrante irregolare ha nel documentare e far constare le situazioni che hanno determinato il suo espatrio;
cosa diversa è tuttavia l’onere della prova come regola finale di giudizio, cui il processo di protezione internazionale non deroga, sicché è improprio fare riferimento rispetto a tale aspetto ad un “beneficio del dubbio”, che in sé, al momento ultimo della decisione, non è regola che può fondatamente orientare il convincimento del giudice, se non ricorrano i presupposti di credibilità, pur valutata secondo le regole di favore di cui si è detto, che inevitabilmente devono sorreggere, sotto il profilo fattuale, la domanda del richiedente per quanto riguarda i fatti strettamente personali accaduti al medesimo o che caratterizzano la sua situazione individuale;
e’ del resto evidente come il racconto che viene qui in evidenza, sopra riepilogato, attenga a vicende che, come narrate, hanno un taglio assolutamente personale, rispetto al quale non ha senso ipotizzare un approfondimento istruttorio sulla situazione del paese di origine;
un tale approfondimento potrebbe infatti riguardare solo il trattamento ivi destinato all’omosessualità, ma non potrebbe di certo avallare in alcun modo la credibilità di un racconto la cui non attendibilità “intrinseca” – rispetto ad una vicenda in sé unica nei contorni fattuali di essa delineati dal ricorrente – è stata non implausibilmente vagliata in senso negativo dal giudice del merito nella osservanza dei criteri dettati dall’art. 3, comma 5, lett. c), e);
in tale quadro è evidente che nessun apporto il giudice poteva svolgere al fine di verificare il racconto reso, in quanto non era il trattamento in Nigeria dell’omosessualità a venire in gioco, ma l’ipotesi che qualcuno desumesse quell’orientamento dai problemi di salute evidenziati dal ricorrente e di cui si è detto;
assolutamente generico è infine il secondo motivo, sulla protezione umanitaria, ove si fa riferimento ad una “particolare vulnerabilità”, che sarebbe stata trascurata nel giudizio di merito, ma di cui non si precisano i connotati e la natura;
il ricorso va dunque integralmente disatteso, ma nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, senza svolgere reale attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021