LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29762-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA NICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1480/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. La Dott.ssa D.P.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze e l’Università degli studi di Bari, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione. A sostegno della domanda espose di essersi laureata in medicina e di aver conseguito la specializzazione in allergologia dopo un corso di tre anni, durato dal 1988 al 1991.
Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, nonché l’Università, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale e compensò le spese di lite.
2. La pronuncia fu impugnata dalla parte attrice e la Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, riconobbe il diritto della dottoressa a percepire, per ciascun anno di specializzazione, la somma di lire 21.500.000 e condannò la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 33.311,46, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate anno per anno.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello propose ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e questa Corte, con sentenza 7 febbraio 2014, n. 2785, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, dichiarò che la Dott.ssa D.P. aveva diritto non alla somma suindicata, bensì alla minore somma di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la sola aggiunta degli interessi e senza rivalutazione; cassò la sentenza impugnata in relazione e rinviò alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
4. La causa è stata quindi riassunta davanti alla Corte d’appello di Bari la quale, con sentenza 3 settembre 2018, ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento della minore somma di Euro 20.141,82, con gli interessi sugli importi anno per anno rivalutati dalla domanda al soddisfo. La Corte di merito, inoltre, ha dichiarato che l’Amministrazione appellata avrebbe avuto diritto a ripetere la maggiore somma asseritamente versata in esecuzione della precedente sentenza poi cassata, ma ha aggiunto che la pronuncia restitutoria non poteva essere emessa, poiché non vi era prova dell’effettivo versamento alla creditrice.
5. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato a due motivi. Resiste la Dott.ssa D.P.A. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11, sul rilievo che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione della somma portata dalla condanna.
1.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/GEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale, secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c., gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, confermata in seguito). Va pertanto esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641).
Questa giurisprudenza esisteva già quando questa Corte ha pronunciato la suindicata sentenza n. 2785 del 2014, tant’e’ che nella motivazione di quel provvedimento fu detto che sulla somma liquidata dovevano essere riconosciuti i soli interessi e non anche la rivalutazione.
La Corte d’appello di Bari, che era vincolata all’applicazione di quel principio, a maggior ragione in quanto si era in sede di giudizio di rinvio, ha correttamente indicato la somma dovuta, liquidando Euro 6.713,94 per ciascun anno, ma ha poi commesso l’errore di riconoscere gli interessi legali sugli importi anno per anno rivalutati; in tal modo contraddicendo il dictum di questa Corte.
Ciò comporta che il motivo debba essere accolto.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul rilievo che l’ordine di pagamento esistente agli atti e richiamato dalla Corte d’appello avrebbe dovuto condurre quel giudice ad accogliere la domanda di ripetizione della somma versata in esecuzione della sentenza poi cassata.
2.1. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente.
3. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è nuovamente rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione personale, dato che le contestazioni esistenti tra le parti circa l’effettiva percezione e restituzione della somma dovuta sconsigliano di procedere alla decisione nel merito.
La Corte di rinvio deciderà il merito dell’appello attenendosi al principio di diritto suindicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021
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