LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24236/2016 R.G. proposto da:
D.C., c.f. *****, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato professor Mauro Bernardini, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tibullo, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Valerio Celesti.
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA di BOLOGNA, (già Provincia di Bologna), c.f.
*****, – in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale autenticata dal segretario generale dell’ente su foglio allegato in calce all’atto di costituzione, dall’avvocato Cristina Barone, e dall’avvocato Elena Giometti, dell’Avvocatura metropolitana di Bologna ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bologna, alla via Benedetto XIV, n. 3.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 936/2016 del Tribunale di Bologna;
udita la relazione nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con verbale n. ***** elevato in data 31.5.2010 la Polizia provinciale di Bologna contestava a D.C. la violazione di cuì all’art. 142 C.d.S., comma 8 – siccome il veicolo targato ***** di sua proprietà aveva percorso la strada provinciale n. *****, in direzione di *****, all’altezza del km. *****, alla velocità di 84 km/h, superiore di 14 km/h alla velocità massima consentita di 70 km/h – e gli irrogava la sanzione pecuniaria di Euro 227,67 in misura ridotta, incluse le spese di notifica.
2. D.C. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Bologna.
Deduceva, tra l’altro, la mancata osservanza delle regole tecniche nell’uso dello strumento “Traffiphot III SR Photo R&V”, di rilevazione della velocità dei veicoli.
Chiedeva l’annullamento del verbale.
3. Il giudice di pace rigettava l’opposizione.
4. Proponeva appello D.C..
Resisteva la Provincia di Bologna.
5. Con sentenza n. 936/2016 il Tribunale di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado liquidate in Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Evidenziava il tribunale che era destituito di fondamento il primo motivo d’appello, siccome il provvedimento prefettizio n. 14778 del 2008 per nulla limitava la rilevabilità della velocità, mediante l’apposita apparecchiatura, ai soli veicoli marcianti in senso opposto a quello percorso dall’appellante.
Evidenziava il tribunale che destituito di fondamento era pur il secondo motivo d’appello – con cui si era addotto che l’apparecchiatura utilizzata rilevava la velocità dei veicoli marcianti in entrambe le direzioni, sicché non vi era certezza circa l’attribuzione della velocità registrata in ipotesi di contemporaneo passaggio di veicoli procedenti nelle opposte direzioni – giacché dal verbale di accertamento si desumeva che l’infrazione era stata riscontrata attraverso apparecchiatura “regolarmente funzionante, sottoposta a revisione periodica e presegnalata”.
6. Avverso tale sentenza D.C. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La “Città metropolitana di Bologna” (già Provincia di Bologna”) ha depositato atto di costituzione; ha chiesto disporsi la cancellazione delle espressioni reputate offensive di cui all’avverso ricorso.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
8. Si dà atto previamente che la cancelleria ha certificato che l’originale del ricorso per cassazione e le relative copie sono prive della pagina n. 8.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. error in procedendo nella gestione dei fascicoli di parte.
Deduce che l’indisponibilità agli atti del giudizio d’appello dei documenti prodotti in primo grado ha comportato violazione del suo diritto di difesa.
Deduce che, a fronte dell’indisponibilità in grado d’appello del suo fascicolo di primo grado, ben avrebbe dovuto il tribunale disporre le opportune ricerche ai fini del reperimento del fascicolo e, in caso di esito negativo, accordargli un termine per la ricostruzione.
Deduce quindi che ha errato il tribunale a decidere la controversia in assenza del suo fascicolo di primo grado.
10. Il primo motivo di ricorso va respinto.
11. Il tribunale ha dato atto che in prime cure l’appellante aveva prodotto documenti unicamente con l’atto introduttivo e, in particolare, aveva prodotto “verbale di accertamento della violazione, elenco dei provvedimenti prefettizi, relazione tecnica con allegati, articolo di giornale” (così sentenza d’appello, pag. 3).
Il tribunale ha dato atto poi che mancava il fascicolo di primo grado dell’appellante e risultava depositato in seconde cure unicamente il verbale di accertamento della violazione.
Il tribunale ha soggiunto tuttavia che risultavano “di fatto inseriti” nel fascicolo dell’appellante la relazione tecnica e l’elenco dei provvedimenti prefettizi depositati in primo grado.
In tal guisa è da ritenere che la ricostruzione, quanto meno in parte, del fascicolo di primo grado dell’iniziale opponente è sostanzialmente avvenuta.
Cosicché non vi era ragione che il tribunale disponesse provvedersi alle opportune ricerche.
12. Certo, il ricorrente si duole per la indisponibilità, segnatamente, della fotografia eseguita dalla polizia provinciale, costituente l’allegato n. 4 alla relazione tecnica a sua firma, e di un articolo di giornale.
E nondimeno D.C. avrebbe dovuto addurre, in forma specifica ed “autosufficiente”, di aver domandato espressamente al secondo giudice la concessione di un termine per far luogo alla ricostruzione di tali documenti.
Invero, questa Corte spiega che, nell’ipotesi di perdita del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte in esso contenuti, la parte ha l’onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il proprio fascicolo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può – entro il termine assegnato – depositare nuovamente atti e documenti, a condizione che dimostri di averli già ritualmente prodotti (cfr. Cass. sez. lav. 8.2.2013, n. 3055; Cass. 11.5.2010, n. 11352).
13. D’altra parte, il ricorrente per nulla ha specificato quale sarebbe stata, ai fini della decisione da assumere, la valenza della fotografia mancante ed ha addotto sic et simpliciter che verosimilmente l’articolo di giornale conteneva considerazioni tecniche e statistiche (cfr. ricorso, pag. 9).
Invero, questa Corte spiega che, ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione; e che, qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità, ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (cfr. Cass. (ord.) 7.10.2020, n. 21571; Cass. 28.6.2017, n. 16212).
14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 345 c.p.c..
Deduce che ha errato il tribunale nella interpretazione del Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008, ossia allorché ha ritenuto che il decreto anzidetto non limitasse la rilevazione della velocità ai soli veicoli marcianti in direzione opposta a quella da lui percorsa.
Deduce infatti che nella premessa del decreto si fa riferimento ad istanze dell’Amministrazione provinciale di Bologna, con le quali la medesima amministrazione aveva richiesto l’installazione di nuove postazioni fisse per la rilevazione della velocità nel tratto di strada interessato dalla contestata infrazione “in direzione di *****”.
Deduce per altro verso che ha errato il tribunale a reputare nuovi i documenti dal n. 6 al n. 9 allegati alla relazione rimessa dalla polizia stradale alla Procura della Repubblica a seguito dell’esposto a sua firma.
Deduce infatti che i documenti anzidetti sono indispensabili ai fini della corretta interpretazione del Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008 e comunque che non avrebbe potuto produrli in primo grado.
Deduce segnatamente che dal documento n. 7 si desume che la prefettura ha rivolto istanza di parere all’autorità di polizia, onde conoscere se vi fossero motivi ostativi alla installazione di rilevatori di velocità nella direzione di marcia “*****”.
Deduce che tale documento è stato per conoscenza inoltrato anche alla Provincia di Bologna, che non ha al riguardo formulato alcuna osservazione né ha ritenuto di proporre istanze di rettifica del Decreto n. 14778 del 2008, affinché la rilevazione della velocità nel tratto di strada interessato dalla contestata infrazione avvenisse anche nella direzione di marcia “*****”.
15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, l’illegittima disapplicazione del Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008 in relazione al D.Lgs. n. 121 del 2002, art. 4.
Deduce che il tribunale ha arbitrariamente disapplicato il Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008 pienamente legittimo.
Deduce che l’illegittimità della disapplicazione rileva viepiù, giacché unicamente la legittima applicazione del Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008 avrebbe potuto giustificare la non operatività dell’obbligo di contestazione immediata.
16. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi comunque sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
17. Innegabilmente il secondo mezzo veicola una quaestio ermeneutica, quaestio cui si correla pur l’asserita illegittima espunzione dei riscontri documentali in quanto, questi ultimi, irritualmente – a giudizio del tribunale – allegati in grado d’appello.
18. In questi termini non può non darsi atto previamente, che, in ossequio agli oneri di specificità e di “autosufficienza” di cui, rispettivamente, al dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al n. 6, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel corpo del ricorso l’intero testo del Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008 (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; cfr. Cass. 12.12.2014, n. 26174).
19. In ogni caso sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo – è il caso di specie, siccome il Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008 concerne la rilevazione della velocità con riferimento alla strada provinciale n. *****, limitatamente al tratto compreso tra il km. ***** ed il km. *****, nei Comuni di ***** (cfr. Cass. 5.3.2007, n. 5062, secondo cui gli atti e provvedimenti amministrativi generali sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento ma determinabili) – risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme – in particolare, l’art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1363 e 1366 c.c. – che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. Ed a tenor del quale, inoltre, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; sicché, in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367; Cass. sez. lav. 2.4.2013, n. 7982).
20. Su tale scorta vanno senz’altro formulati i rilievi che seguono.
In primo luogo, il ricorrente né nella rubrica dei motivi in disamina né nel corpo dei medesimi motivi ha fornito puntuale indicazione dei parametri ermeneutici asseritamente violati (cfr. al riguardo Cass. 16.3.2012, n. 4233).
In secondo luogo, si è al cospetto di una “doppia conforme”, con conseguente preclusione, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, all’esperibilità della censura di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (l’appello è stato proposto con citazione notificata nel giugno del 2014, siccome la sentenza di primo grado è stata sì assunta in data 7.6.2011, ma è stata depositata in data 9.12.2013: cfr. ricorso, pag. 5).
21. In ogni caso non può non rimarcarsi, ulteriormente, quanto segue.
L’interpretazione patrocinata dal tribunale è ineccepibile e va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 e tra le quali, certo, non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Le censure dal ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione (“si noti, invece, che per le (dette) precedenti quattro strade provinciali, ad es., è scritto “in entrambe le direzioni””. Dopodiché, nella parte dispositiva, a p. 4 (…), il decreto formula un elenco con indicazioni un po’ semplificate”: così ricorso, pag. 16).
Difatti, questa Corte spiega che né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Risulta in toto condivisibile il rilievo formulato dalla controricorrente in appello – e riprodotto a pagina 17 del ricorso – secondo cui “la direzione ***** è riferibile al punto di installazione di un dispositivo idoneo, e di individuazione fotografica (…)”.
22. L’ineccepibilità e la congruenza dell’interpretazione patrocinata dal Tribunale di Bologna rendono vano il rilievo per cui “il Giudice d’appello ha ancora sbagliato quando ha ritenuto (…) di restringere la sua indagine documentale” (così ricorso, pag. 17).
23. In ogni caso, nella fattispecie, il testo di riferimento dell’art. 345 c.p.c., comma 3, è quello susseguente al D.Lgs. n. 83 del 2012 (cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590, secondo cui la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.Lgs. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.Lgs. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012).
Su tale scorta va sottolineato che il ricorrente non solo non ha dato ragione (in forma specifica ed “autosufficiente”) del contenuto del documento n. 6 (trattasi della relazione della Polizia stradale alla Procura della Repubblica in data 26.11.2011, scaturita dall’esposto penale a firma del ricorrente) e del contenuto dei documenti n. 7, n. 8 e n. 9 (trattasi di allegati all’anzidetta relazione della Polizia stradale), ma per tali ultimi documenti neppure ha dato conto in maniera puntuale dell’impossibilità di produrli in prime cure per causa a lui non imputabile.
24. L’ineccepibilità e la congruenza dell’interpretazione patrocinata dal tribunale rendono vana, in pari tempo, la doglianza veicolata dal terzo mezzo.
Ovvero è da escludere senza dubbio che il tribunale abbia arbitrariamente disapplicato il Decreto Prefettizio n. 14778 del 2008.
25. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’inidoneità tecnica della strumentazione adoperata.
Deduce che ha errato il tribunale a respingere il motivo con cui aveva addotto che l’apparecchiatura utilizzata, in quanto destinata a registrare la velocità dei veicoli procedenti in entrambe le direzioni di marcia, non dava certezza circa la rilevazione della velocità.
Deduce segnatamente che in ipotesi di contemporaneo transito dei veicoli nelle opposte direzioni non era possibile stabilire con certezza a quale veicolo imputare l’eccesso di velocità.
Deduce che non è stato dato alcun riscontro circa l’avvenuta taratura dell’apparecchio con cui è stata rilevata la velocità del suo veicolo.
Deduce segnatamente che nel verbale di contestazione dell’infrazione nulla è detto con riferimento all’adempimento dell’obbligo periodico di taratura.
Deduce che, a fronte dell’onere probatorio al riguardo comunque gravante sull’Amministrazione, ha allegato, alla stregua della relazione tecnica all’uopo prodotta, corredata da fotografie dello stato dei luoghi, elementi di prova di segno contrario.
Deduce che ben avrebbe dovuto il tribunale far luogo alla nomina di un c.t.u. ai fini dell’accertamento del funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità.
26. Il quarto motivo di ricorso del pari va respinto.
27. Il profilo dell'”inidoneità tecnica del procedimento e dello strumento”, rispettivamente, seguito ed utilizzato ai fini della rilevazione della velocità del veicolo di proprietà di D.C., afferisce, essenzialmente, al giudizio “di fatto” cui hanno atteso di giudici del merito.
D’altronde, significativamente, lo stesso ricorrente correla, in rubrica, siffatta ragione di doglianza alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ed e’, appunto, il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
28. In questi termini, evidentemente, si ripropone, in dipendenza della “doppia conforme”, la preclusione ex art. 348 ter c.p.c., u.c..
In ogni caso, il tribunale ha puntualizzato, con valutazione esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale”, che i dubbi prefigurati circa l’imputazione dell’eccesso di velocità rilevato nell’evenienza di contemporaneo transito di veicoli marcianti nelle opposte direzioni non avevano rinvenuto alcun riscontro probatorio.
E, ben vero, siffatta affermazione non può essere censurata in questa sede (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
29. Il profilo del “controllo e della taratura dell’apparato di rilevazione” utilizzato, appunto, ai fini della rilevazione della velocità dell’autovettura di D.C., è “nuovo” in questa sede e dunque inammissibile.
Invero, pur ad ammettere che siffatta ragione di doglianza abbia trovato espressione in primo grado alla stregua di quanto la statuizione di seconde cure riferisce (“in primo grado, l’attuale appellante aveva lamentato (…) la mancata indicazione della taratura dell’apparecchio (…)”: così sentenza d’appello, pag. 1), di certo la doglianza suddetta non risulta riproposta in secondo grado alla stregua della rappresentazione che dei motivi di gravame la medesima statuizione fornisce (cfr. pag. 2).
Sarebbe stato dunque onere del ricorrente, in ossequio alle prefigurazioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e del n. 6, dar ragione, specifica ed “autosufficiente”, del motivo d’appello esperito, a censura del primo dictum, onde addurre l’omesso riscontro della periodica taratura dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità della sua autovettura (non può non porsi in risalto, comunque, che nell’atto d’appello non vi è menzione alcuna della censura de qua, né nella “premessa in fatto” (cfr. pagg. 1 – 3), né nella parte concernente il “rispetto del decreto del Prefetto di Bologna” (cfr. pagg. 3 – 8), né nella parte concernente le “concrete modalità di rilevazione della velocità” (cfr. pagg. 8 – 11)).
30. In questi termini non esplica valenza nel caso di specie l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox”, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; e secondo cui, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (cfr. Cass. (ord.) 26.5.2021, n. 14597; Cass. (ord.) 18.6.2021, n. 17574).
Conseguentemente neppure hanno rilievo le argomentazioni al riguardo svolte dal ricorrente in memoria (cfr. pagg. 2 – 5). Ne’ rileva che il ricorrente abbia addotto di aver offerto elementi di prova asseritamente idonei a giustificare una valutazione di segno contrario rispetto a quella censurata.
Ovviamente la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile (così come nella fattispecie) dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326).
31. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. n. 55 del 2014.
Deduce che, in considerazione del valore della controversia, non eccedente lo scaglione fino ad Euro 1.100,00, il tribunale ha liquidato le spese del grado di appello in misura superiore ai “massimi” tariffari.
32. Il quinto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
33. Il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, va determinato avendo riguardo unicamente al quantum della sanzione pecuniaria irrogata (cfr. Cass. (ord.) 21.5.2018, n. 12517).
In tal guisa sussiste la denunciata violazione dei “massimi” tariffari.
Invero, in considerazione dell’importo della sanzione irrogata – Euro 227,67 – lo scaglione tariffario di riferimento è quello compreso tra Euro 0,01 ed Euro 1.100,00, cosicché i “massimi” per il giudizio d’appello dinanzi al tribunale – considerate le fasi tutte, di studio della controversia, di introduzione del giudizio, di trattazione e decisionale – si specificano (all’insegna della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014) in Euro 1.172,00.
Quindi si specificano in una somma abbondantemente inferiore all’importo di Euro 3.000,00, liquidato per compensi dal Tribunale di Bologna.
34. La controricorrente ha formulato istanza ex art. 89 c.p.c., di cancellazione dell’espressione di cui a pagina 9 del ricorso, con cui si è prefigurata la violazione del diritto di difesa del ricorrente in dipendenza del comportamento tenuto “o da uffici o da terzi (sbadati o contro interessati)”, nonché dell’espressione di cui a pagina 17 del ricorso, con cui si è parlato di “affermazione falsa e di comodo, non supportata da alcun elemento di prova, fatta slealmente a puro scopo ostruzionistico, smentita inequivocabilmente dal Prefetto in un provvedimento ad alto contenuto autoritativo”.
35. L’istanza non merita seguito.
Va ribadito l’insegnamento secondo cui la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi – prevista dall’art. 89 c.p.c., e tale da poter esser disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice – va esclusa allorquando le locuzioni censurate non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell’ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. Cass. 6.7.2004, n. 12309; Cass. 5.5.2009, n. 10288).
Nel solco della teste’ riferita indicazione giurisprudenziale, da un canto, vi ampio margine per escludere che le parole censurate siano espressione di un mero intento offensivo; d’altro canto, vi è ampio margine per ammettere che le parole censurate si iscrivono senz’altro nella complessiva ed articolata materia del contendere.
36. In accoglimento del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 936/2016 del Tribunale di Bologna va cassata.
Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e dunque a che sia confermata la statuizione “nulla sulle pese” pronunciata in prime cure dal Giudice di Pace di Bologna ed a che il ricorrente, D.C., sia condannato a rimborsare alla “Città metropolitana di Bologna” (già Provincia di Bologna”) le spese del giudizio di appello nella misura di cui in dispositivo.
37. Il ricorso è stato, seppur in parte, accolto. Si giustifica perciò e comunque l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
38. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; cassa – in relazione e nei limiti dell’accoglimento del quinto motivo di ricorso – la sentenza n. 936/2016 del Tribunale di Bologna e, decidendo nel merito, conferma la statuizione “nulla sulle spese” pronunciata in prime cure dal Giudice di Pace di Bologna, condanna il ricorrente, D.C., a rimborsare alla controricorrente, “Città metropolitana di Bologna” (già Provincia di Bologna”), le spese del giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Bologna, spese che si liquidano in Euro 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 345 - Domande ed eccezioni nuove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile