LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15582-2017 proposto da:
PROGETTO SISTEMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. UMBERTO MANCUSO, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
C.O.M., rappresentato e difeso dall’avv. FABIO NISI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 602/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato Progetto Sistema S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia, in virtù del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di C.O.M., della somma di Euro 67.098,35 a titolo di corrispettivo per l’attività di consulenza prestata dall’opposto in favore dell’opponente. Quest’ultima, in particolare, eccepiva che il C. aveva prestato la propria opera non in veste di consulente, bensì come legale rappresentante della società; che il conferimento dell’incarico e lo svolgimento della prestazione non erano provati dalla produzione delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo; che il C. aveva causato gravi danni alla società, in relazione ai quali veniva spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento.
Si costituiva il C., resistendo alle domande spiegate dall’opponente ed invocando la conferma del decreto opposto.
Il Tribunale disponeva la separazione della domanda riconvenzionale, soggetta a trattazione collegiale e al rito speciale previsto per le controversie in materia societaria, dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 356/2014, rigettava l’opposizione, ritenendo provato sia il conferimento dell’incarico che lo svolgimento delle prestazioni da parte del C..
Interponeva appello Progetto Sistema S.r.l. e, nella resistenza dell’appellato, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, n. 602/2016, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del giudizio.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Progetto Sistema S.r.l., affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso C.O.M..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,115,116 c.p.c., artt. 2697 e 2724 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che Progetto Sistema S.r.l. non avesse contestato lo svolgimento delle prestazioni per le quali il C. pretendeva di essere retribuito. La società, infatti, aveva contestato sia la cattiva gestione, da parte del C., del suo ruolo di amministratore, in relazione alla quale aveva spiegato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sia l’assenza, tra le parti, di un rapporto di consulenza, perché il C. aveva svolto la sua opera nella qualità di amministratore, e non di consulente, della società.
Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli art. 3,24 e 111 Cost. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte perugina avrebbe omesso di considerare il fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’effettiva qualificazione da attribuire all’opera svolta dal C.. La ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte territoriale non abbia considerato che dalla documentazione allegata agli atti del giudizio non emergeva la prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioni di consulenza alle quali il C. aveva collegato la sua pretesa creditoria.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
Innanzitutto, avendo la parte ricorrente dedotto col primo motivo la violazione di norme di diritto, è bene puntualizzare quanto segue:
-la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le varie, Sez. L -, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 Rv. 658541);
– in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037;
– in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. S.U. cit.);
– più in generale, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le varie, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549).
Nel caso di specie, come è evidente, si è fuori da tutte le ipotesi richiamate: infatti, le censure mosse dalla ricorrente si risolvono in una istanza di revisione del giudizio di merito e della valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dalla Corte distrettuale, da ritenere estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
La Corte di Appello, in particolare, ha valorizzato il fatto che le fatture, con allegati prospetti delle spese, fossero state tutte vistate dalla società debitrice “evidentemente per approvazione” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); che il credito trovasse riscontro nei libri contabili di Progetto Sistema S.r.l., nei quali si rinveniva la posta debitoria verso il C. (cfr. ancora pag. 5); che i testimoni escussi nel corso del giudizio di merito avessero confermato lo svolgimento dell’attività da parte del C.; che Progetto Sistema S.r.l. non avesse contestato al C. la mancata esecuzione delle prestazioni esposte nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, ma soltanto il fatto che tali prestazioni non fossero state rese come consulente, ma in veste di legale rappresentante della società.
I motivi proposti dalla Progetto Sistema S.r.l. non si confrontano adeguatamente con tale articolata motivazione, la quale, pur non esprimendo differenti rationes decidendi, indica tuttavia vari argomenti logici a sostegno della decisione finale assunta dalla Corte perugina, che dunque il ricorrente non attinge nella sua interezza.
Peraltro, la valutazione delle risultanze istruttorie è materia riservata al giudice di merito. Va, sul punto, ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La società ricorrente propone, in sostanza, una lettura alternativa dei fatti di causa, rispetto a quella, in sé non implausibile, prescelta dalla Corte distrettuale, lamentando – con il secondo motivo – la mancata ammissione di alcune istanze istruttorie.
Ne’ può parlarsi nel caso in esame di nullità della sentenza per violazione di principi costituzionali.
Le sezioni unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830) hanno chiarito che La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Ed ancora, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. S.U. cit.).
Nel caso in esame, il fatto che si assume decisivo (la natura delle attività svolte dal C. e per le quali è stato chiesto il compenso) è stato esaminato dalla Corte d’Appello (cfr. pagg. 5 e 6), seppur con esito non conforme alle aspettative della ricorrente.
Il problema si sposta, semmai, sulla sufficienza della motivazione adottata dalla Corte di merito, ma il relativo vizio non è stato denunziato e comunque non è neppure più censurabile in sede di legittimità (cfr. art. 360 c.p.c., n. 5).
In definitiva, dunque, le due censure presentano un contenuto essenzialmente meritale e vanno dichiarate inammissibili.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2021
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