LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23609/2016 r.g. proposto da:
B.L., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Stefano Asara, ed Angela Maria Sechi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Olbia (SS), alla via Garibaldi n. 37;
– ricorrente –
contro
F.I., (cod. fisc. *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Domenico Putzolu, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tempio Pausania (SS), alla via Roma n. 106;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il giorno 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 14 ottobre 2003, n. 422, F.V.L., nato a *****, figlio di F.I., venne riconosciuto figlio naturale di B.L..
1.1. In forza di tale decisione, F.I., con citazione notificata il 5 settembre 2008, chiese al medesimo tribunale la condanna del B. al pagamento di una somma corrispondente alla metà delle spese da lei sostenute fino al conseguimento dell’indipendenza economica del loro figlio, somma quantificata, all’attualità, in non meno di Euro 700.000,00.
1.2. L’adito tribunale, pronunciandosi nel contraddittorio con il B., con sentenza n. 299/2010 dichiarò quest’ultimo tenuto a rimborsare all’attrice il 50% delle spese di mantenimento del figlio F.V.L., e per l’effetto, lo condannò al pagamento, in favore della F., dell’importo di Euro 218.090,38, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Decidendo sui gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dal B. e dalla F. contro l’appena menzionata decisione, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 349/2016, pubblicata il 12 luglio 2016, li ha accolti parzialmente entrambi, e modificando la decisione di primo grado (confermata per il resto), ha condannato il primo a rimborsare alla seconda la somma di Euro 363.812,79, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2.1. In particolare, ha così opinato: i) circa l’entità del contributo al mantenimento, contestata da entrambe le parti (il B. ne aveva chiesto la riduzione, la F., in via incidentale, l’aumento), che “…il Tribunale ha quantificato l’importo mensile attuale (*****) di Euro 600,00, comprensivo di rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data di nascita di F.V.L. (*****); ebbene, devalutando l’importo mensile come determinato dal primo giudice al *****, si ottiene un importo mensile di Euro 37,45 Euro: somma notevolmente inferiore all’importo mensile indicato dall’appellante come liquidazione mensile dell’epoca (100.000 e 250.000 Lire mensili). Erra, dunque, il giudice nella determinazione equitativa dell’assegno, risultato eccessivamente basso; per contro, anche soltanto applicando l’importo minimo di Lire 100.000 (Euro 51,65), l’assegno, alla data della sentenza, sarebbe di Euro 1.709,19, mentre alla data della conseguita indipendenza economica sarebbe di Euro 1.407,67, comprensivo di interessi e rivalutazioni. Pertanto, applicando il medesimo criterio di calcolo del primo giudice (valore dell’assegno mensile attualizzato al momento dell’ipotizzata indipendenza economica (2002) e successivamente rivalutato fino al momento del deposito della sentenza, oltre interessi e rivalutazione ricompresi (criterio non specificamente impugnato) si ottiene la somma di Euro 375.472,85, comprensivo di interessi e rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado”; ii) quanto all’epoca in cui il figlio si era reso economicamente indipendente, che ” F.V.L. – che ha costituito un nuovo nucleo familiare, ha contratto un consistente debito, ha cessato di convivere con la madre – abbia verosimilmente conseguito quella indipendenza economica che esonera i genitori dall’obbligo di mantenimento del figlio”, e che, “pertanto, in difetto della data esatta del matrimonio di F.V.L., l’assegno di mantenimento va riconosciuto fino a gennaio 2000; conseguentemente tale assegno sarebbe stato di Euro 1.329,91 che, diviso per due e moltiplicato fino al gennaio 2000 (29 mesi. Rectius: anni. Ndr), si ottiene la somma di Euro 231.404,34 che, rivalutata alla data del deposito della sentenza di primo grado, è di Euro 363.812,79”; iii) quanto al motivo di censura della sentenza nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto della F. al rimborso della metà delle spese per l’avvio dell’attività imprenditoriale del figlio, che “i genitori hanno il dovere di contribuire per le spese straordinarie tra le quali non rientra quella necessaria a consentire l’avviso di un’attività imprenditoriale”.
3. Avverso la descritta sentenza, non notificata, ricorre per cassazione il B. affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la F.. Risultano depositate memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., da entrambe le parti, ma quella del ricorrente è tardiva (essendo pervenuta solo il 13 gennaio 2021, tramite servizio postale), sicchè non potrà tenersene conto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all’art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 e art. 164 c.p.c. e loro combinato disposto. Mancata dichiarazione di nullità dell’appello incidentale per indeterminatezza della domanda e/o inammissibilità dello stesso”. Viene contestata la ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale della F. benchè aspecifico;
II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione al principio di correlazione tra chiesto e pronunciato ed al principio tantum devolutum quantum appellatum”, sostanzialmente ascrivendosi alla corte distrettuale di aver accolto il gravame incidentale della F. per ragioni diverse da quelle da lei prospettate;
III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6. Mancanza della motivazione, motivazione apparente, irragionevolezza della motivazione”, per avere la corte sarda “totalmente stravolto l’impostazione logica fornita dalla ricostruzione e decisione della causa dal giudice di primo grado, proponendo una motivazione del tutto disancorata dai fatti della causa e dalle argomentazioni che avevano ispirato la decisione (la condizione economica patrimoniale dei genitori, la condizione personale e sociale del figlio, che aveva frequentato soltanto la scuola media inferiore), tale da apparire incomprensibile ed inidonea a spiegare le ragioni di critica alla sentenza impugnata e di quelle a sostegno della decisione di riforma assunta, oltre che priva di alcun riferimento agli elementi oggetto di valutazione proposti dall’appellante…” (cfr. pag. 18 del ricorso);
IV) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: omesso esame e/o carenza di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti. In particolare, la responsabilità del mancato conseguimento della indipendenza economica dopo la maggiore età”. Si assume che la corte territoriale non avrebbe minimamente motivato in ordine alla circostanza, dedotta dal B., riguardante la responsabilità di F.V.L. per non essersi reso economicamente indipendente fin da dopo il raggiungimento della maggiore età;
V) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione al principio di correlazione tra chiesto e pronunciato ed al principio tantum devolutum quantum appellatum”, per avere la corte di appello riconosciuto alla F. la rivalutazione e gli interessi sulla somma attribuitale, malgrado l’assenza della corrispondente domanda.
3. All’esame congiunto dei primi tre motivi, chiaramente connessi, è opportuno anteporre alcune considerazioni di carattere generale riguardanti il tema della specificità dei motivi di appello.
3.1. Va immediatamente precisato che, nella specie, il gravame proposto dal B. avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 299/2010, promosso con citazione notificata il 5 gennaio 2011 (cfr. pag. 4 del ricorso), doveva considerarsi disciplinato dall’art. 342 c.p.c., comma 1, nel testo (“l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163”) anteriore alle modifiche apportategli dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito in legge il DL. 22 giugno 2012, n. 83. Il testo novellato di detta disposizione (riprodotto alla pag. 10 dell’odierno ricorso), infatti, si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012 (cfr. art. 54, comma 2 menzionato D.L.). Il gravame incidentale ivi spiegato dalla F., tempestivamente costituitasi con comparsa depositata il 28 aprile 2011 (cfr. pag. 6 del ricorso), era disciplinato, invece, dall’art. 343 c.p.c. (“L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166. Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa”).
3.1.1. Deve ricordarsi, inoltre, che la questione della genericità dell’appello (principale o incidentale), di cui al primo motivo, deve considerarsi tempestivamente proposta in questa sede, dal momento che non è richiesto che la corrispondente eccezione sia stata formulata nello stesso giudizio di appello potendo essere proposta per la prima volta in Cassazione anche a seguito del giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 17268 del 2020). Infatti, giusta consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 19222 del 2013; Cass. n. 17268 del 2020), il difetto di specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non rilevato d’ufficio dal giudice del gravame, può essere proposto come motivo di ricorso per cassazione dalla parte appellata (principale o incidentale), ancorchè essa non abbia sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello, poichè si tratta di questione che, afferendo alla stessa ammissibilità dell’impugnazione e, quindi, alla formazione del giudicato, è rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione.
3.2. E’ parimenti noto (cfr., amplius, Cass., SU, n. 27199 del 2017) che, nel sistema delle impugnazioni, il giudizio di appello viene tradizionalmente individuato come un rimedio che consente, nei limiti dei motivi proposti, il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, oggetto diretto della impugnazione. Si è al cospetto, dunque, di un mezzo di gravame attraverso il quale si realizza il principio, sebbene privo di copertura costituzionale, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall’effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum), e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata.
3.2.1. A differenza di altri mezzi di impugnazione, nei quali c’è una predeterminazione del tipo di vizi che possono essere fatti valere, con conseguente distinzione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, l’appello è un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
3.2.2. Tale funzione tipica, già delineata nel vigente codice di rito fin dal suo testo originario, è stata rafforzata ed ulteriormente ribadita dalla riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353. Dopo tale intervento, si è accentuato il carattere di revisio pnbris instantiae del giudizio in esame invece che quello di novum iudicium; si tratta, cioè, di un’impugnativa avverso la sentenza piuttosto che di un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell’intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza.
3.3. Tanto premesso, il problema dell’esatta interpretazione dei contenuti minimi dell’atto di appello è stato oggetto di svariate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, tra le quali merita di essere ricordata, innanzitutto, la sentenza 29 gennaio 2000, n. 16, nella quale le Sezioni Unite giunsero alla conclusione per cui la violazione dell’art. 342 c.p.c. “determina un vizio dell’atto da qualificare, in prima approssimazione, come invalidità”. Indi, classificata l’invalidità in termini di irregolarità, ovvero di nullità, ovvero di inesistenza, la sentenza in esame rilevò che l’art. 164 c.p.c. non può trovare applicazione in tema di appello. Mentre, in primo grado, la costituzione del convenuto “sana i vizi dell’atto di citazione, perchè consente il raggiungimento dello scopo dell’atto”, la costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado non consente il raggiungimento dello scopo “di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attraverso la denuncia della sua pretesa ingiustizia”. Di qui la conclusione per cui l’inapplicabilità dell’art. 164 cit. “non esclude che si sia in presenza di un atto nullo”, nullità, però, non sanabile dalla costituzione dell’appellato “e rilevabile d’ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno”. Tale nullità fu ritenuta da sanzionare “con la pronuncia d’inammissibilità dell’appello proposto, proprio perchè il giudice, rilevato il vizio dell’atto, inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il giudizio d’impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione e cioè al giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata”. Questa pronuncia, quindi, teorizzò, pur in assenza di un’espressa previsione nel tessuto normativo allora vigente, l’inammissibilità dell’atto di appello redatto in forme non rispettose dell’art. 342 codice di rito, e la giurisprudenza degli anni successivi ha sostanzialmente mantenuto questo indirizzo confermando che la sanzione conseguente al mancato rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c. è quella dell’inammissibilità (cfr. Cass. n. 10401 del 2001; Cass. n. 967 del 2004).
3.3.1. E’ stato pure precisato che il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono, per cui è indispensabile che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione: ciò al fine di incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell’impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure. Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (cfr., ex multis, Cass. n. 12984 del 2006; Cass. n. 9244 del 2007; Cass. n. 25588 del 2010; Cass. n. 22502 del 2014; Cass. n. 18932 del 2016; Cass. n. 4695 del 2017. Si vedano, anche, Cass., SU, n. 28057 del 2008; Cass., SU, n. 23299 del 2011; Cass., SU, n. 27199 del 2017).
3.4. Per mera completezza, infine, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, investite dell’interpretazione da attribuirsi all’art. 342 c.p.c., nel testo novellato dalla già menzionata modifica del 2012 (che non contiene più il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”), hanno sancito che lo stesso va interpretato nel senso che “l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass., SU, n. 27199 del 2017, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 13535 del 2018).
3.5. Così ricostruiti i termini giuridici del problema, e considerato che per l’appello incidentale devono ritenersi operanti, quanto all’esigenza di specificità dei suoi motivi, principi affatto analoghi, riferendosi l’art. 343 c.p.c. esclusivamente al termine della sua proposizione ed all’atto con cui ciò deve avvenire, può procedersi, dunque, all’esame congiunto dei suddetti primi tre motivi di ricorso. Va rimarcato, peraltro, che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore – come avviene nel caso odierno, relativo alla regolarità formale dell’appello incidentale della F. rispetto al suo modello legale – il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (cfr. in motivazione Cass., SU, n. 27199 del 2017. In senso sostanzialmente analogo, si vedano anche le più recenti Cass., SU, n. 20181 del 2019, nonchè, in motivazione, Cass. n. 17268 del 2020). Nella specie, il B. ha riprodotto lo specifico tenore letterale del motivo di gravame incidentale della F., sicchè nessun dubbio può sorgere sul punto.
3.5.1. Ciò posto, – e ricordato che “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali” (cfr. Cass. n. 7960 del 2017) – quei motivi si rivelano insuscettibili di accoglimento nel loro complesso.
3.5.2. Invero, quanto alla formulazione del contestato motivo di appello incidentale della F., come risultante dalla relativa trascrizione nell’odierno ricorso (cfr. pag. 6 ed 11: “La scrivente difesa in via incidentale ritiene doveroso effettuare alcune osservazioni con particolare riferimento alla determinazione, da parte del giudice di prime cure, delle somme riconosciute per il mantenimento, in quanto queste ultime sono totalmente ridimensionate alla luce dei fatti di causa. Il calcolo riportato in sentenza non corrisponde agli importi pro quota sostenuti dalla signora F., perchè il G.I. si è limitato a determinare tale corrispettivo limitatamente a quanto impegnato a titolo di garanzia dall’attrice per l’avvio dell’attività commerciale del figlio, senza tenere in considerazione le restanti somme anticipate per la crescita, quali l’istruzione, cure e ludiche”), deve richiamarsi l’orientamento, di cui si è dato conto in precedenza, secondo cui il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, per cui è indispensabile che l’atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione al fine di incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell’impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure, senza, però, inutili formalismi, nè richiedendosi all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali.
3.5.2.1. Pertanto, è sufficiente osservare che il B. aveva censurato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 299/2010 sostenendo che l’importo ivi sancito per ristorare la madre dagli esborsi sostenuti per il figlio fosse troppo elevata. Con l’appello incidentale, viceversa, la F. aveva lamentato che quell’importo, riconosciuto e determinato in via equitativa, fosse inferiore al dovuto tenuto conto che le spese da lei complessivamente sopportate (non solo per l’avvio dell’attività commerciale del figlio, ma anche per la sua crescita, quali quelle per l’istruzione, per le cure e le ludiche) erano state maggiori. E’ di tutta evidenza, dunque, che il capo della sentenza investito dal suo gravame incidentale era lo stesso (sebbene per ragioni diverse e volto ad un esito opposto) di quello già impugnato dal B. (la concreta quantificazione della somma dovutale) e ne erano state sufficientemente (benchè sinteticamente) esposte le ragioni di contrapposizione alle argomentazioni della sentenza di primo grado. A ciò va solo aggiunto che, come affatto condivisibilmente sancito da Cass. n. 7675 del 2019, “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata”.
3.5.3. Nemmeno è configurabile la violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e di quello tantum devolutum quantum appellatum, così come prospettata nel secondo motivo di ricorso.
3.5.3.1. La F., invero, aveva criticato la quantificazione effettuata del tribunale, in via equitativa, della somma attribuitale ritenendola errata per difetto, non avendole riconosciuto tutti gli esborsi sostenuti (ricondotti alle tipologie – spese per l’istruzione; per le cure; ludiche – ivi genericamente indicate). Al cospetto di tale censura, la corte distrettuale, sempre in via equitativa, ha considerato assolutamente inadeguata, in ragione della sua eccessiva esiguità, quella quantificazione (“Erra dunque il Tribunale nella determinazione equitativa dell’assegno risultato eccessivamente basso…”. Cfr pag. 3 della sentenza), altresì rimarcando che quest’ultima si rivelava addirittura inferiore all’importo che si sarebbe ottenuto anche facendo applicazione della somma minima (Lire 100.000 mensili, dalla maturazione dei diritto e da rivalutarsi fino alla data della sentenza impugnata) indicata dallo stesso B. come quello generalmente considerato congruo in sede giudiziale in fattispecie analoghe, ed ha provveduto ad una diversa quantificazione.
3.5.3.2. Posto, allora, che l’appellante incidentale aveva lamentato proprio l’attribuzione di un assegno eccessivamente basso, l’odierna, descritta censura di cui al secondo motivo di ricorso del B. non merita accoglimento. Nè, in contrario, può attribuirsi decisivo rilievo al fatto che la F., nel dolersi di tale determinazione, avesse fatto riferimento al mancato riconoscimento di tutte le spese sostenute per istruzione, cure, ludiche. Ella, in realtà, fin dal primo grado (insistendo, poi, su questo punto con il proposto gravame incidentale), aveva invocato la quantificazione dell’assegno mensile dovutole (alla cui stregua stabilire la somma complessivamente dovutale, ed indicata, all’attualità, in complessivi Euro 700.000,00) in misura maggiore di quella attribuitale dal tribunale. In altri termini, la doglianza promossa con il gravame incidentale concerneva l’eccessiva esiguità dell’assegno riconosciutole in primo grado, e su questo si è pronunciata la corte distrettuale procedendo ad una nuova valutazione, anch’essa equitativa (come già accaduto per il tribunale) e, come tale, frutto di una ponderazione evidentemente globale ed unitaria di tutti gli esborsi potenzialmente ed ordinariamente riconducibili al mantenimento del figlio F.V.L. nell’intervallo temporale considerato.
3.5.4. Infine, con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso, giova ricordare che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza pubblicata il 12 luglio 2016, deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 22865 del 2019) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 25432 del 2020).
3.5.4.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui, pur essendo la stessa graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
3.5.4.2. Un simile vizio – da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva – è, nella specie, insussistente, posto che (come si è esposto al p. 2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, per brevità, qui riprodotto) la corte territoriale ha ampiamente esposto le ragioni e gli elementi giustificativi della quantificazione, in via equitativa, dell’importo riconosciuto alla F.. Da un lato, dunque, deve considerarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto, senza che rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione; dall’altro, va ricordato che, per costante giurisprudenza, “al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. n. 5748 del 1995, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, ex multis, le successive Cass. nn. 1069 e 5169 del 2017; Cass. n. 12220 del 1998; Cass. nn. 5231, 10571, 10902 3 13910 del 2001; Cass. nn. 12362 e 21412 del 2006; Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 8767 del 2011; Cass. n. 10656 del 2016; Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 22050 del 2020), altresì nuovamente rimarcandosi che quella quantificazione è correttamente avvenuta in via equitativa (cfr. Cass. n. 16657 del 2014), sicchè nemmeno era necessaria l’indicazione delle cifre delle singole voci che componevano il contributo per quel mantenimento.
4. Analoga sorte negativa merita il quarto motivo di ricorso, secondo cui la corte territoriale non avrebbe minimamente motivato in ordine alla circostanza, dedotta dal B., riguardante la responsabilità di F.V.L. per non essersi reso economicamente maggiore età.
4.1. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che quella corte ha specificamente opinato che “…in epoca prossima al matrimonio e comunque dalla data del matrimonio, F.V.L. – che ha costituito un nuovo nucleo familiare, ha contratto un consistente debito, ha cessato di convivere con la madre – abbia verosimilmente conseguito quella indipendenza economica che esonera il genitore dall’obbligo di mantenimento del figlio” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), mostrando, così, di aver comunque valutato anche questo aspetto, sicchè ogni prospettazione contraria doveva ritenersi implicitamente respinta proprio alla stregua del medesimo indirizzo interpretativo descritto alla fine del precedente p. 3.5.4.2.
4.2. A tanto deve solo aggiungersi che: i) in ogni caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pure formalmente invocato dal B. con la doglianza in esame), nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); come chiarito, ancora recentemente, da questa Corte (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), il vizio di un provvedimento decisorio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). In altri termini, la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pure formalmente proposta dal B. nel motivo in esame, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), posto che non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e così via, sino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere, o non, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); iii) contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, non incombeva all’attrice provare che il figlio non era stato negligente nel reperire un attività lavorativa, gravando, se del caso, quest’onere sul B. (cfr. Cass. n. 17183 del 2020).
5. Infondata si rivela, infine, anche la censura di cui al quinto motivo di ricorso, riguardante l’avvenuto riconoscimento alla F. della rivalutazione e degli interessi sulla somma attribuitale, malgrado l’assenza della corrispondente domanda.
5.1. In proposito, è sufficiente considerare, da un lato, che la F., fin dal primo grado, aveva domandato che il richiesto assegno venisse determinato al valore attuale (ricomprendendo, dunque, una siffatta istanza anche quella di rivalutazione di quanto a lei originariamente spettante), sicchè le sole concrete modalità con cui entrambi i giudici di merito avevano proceduto a rivalutare gli importi da essi rispettivamente ritenuti dovuti al momento della maturazione del relativo diritto certamente non configurano una pronuncia su domanda non proposta; dall’altro che, come già chiarito da questa Corte, la domanda di pagamento delle somme corrisposte per il mantenimento dei figli in epoca precedente all’introduzione della causa in luogo dell’altro genitore è assimilabile ad un’azione di ripetizione dell’indebito, di cui all’art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 16657 del 2014; Cass. n. 3916 del 2011), da ciò conseguendone che (trattandosi di debito pecuniario), una volta quantificata detta somma mediante pure la sua rivalutazione alla data della sentenza oggi impugnata (come operato dalla corte distrettuale), affatto correttamente gli interessi sono stati fatti decorrere dalla sentenza stessa, a tal fine nemmeno necessitando di specifica domanda di parte.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
6.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna B.L. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla F., liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021