LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1376-2019 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO LOCATI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. RG. 5489/18 del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
Che:
1. l’Avv. R.G. domandava l’ammissione al passivo del fallimento di ***** s.r.l. della somma di Euro 30.000 per l’attività di assistenza legale e consulenza giuridica prestata in favore della società in bonis nella predisposizione della procedura concordataria che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento;
il giudice delegato non ammetteva al passivo della procedura tale credito professionale, non solo per il fatto che la prestazione professionale non aveva arrecato benefici in termini di accrescimento dell’attività o di salvaguardia della sua integrità, ma anche in ragione del sostanziale inadempimento del professionista agli obblighi assunti nei confronti della cliente;
2. il Tribunale di Monza, a seguito dell’opposizione proposta dall’Avv. R., riteneva che le clausole contrattuali secondo cui al professionista doveva essere corrisposto circa il 60% del totale del corrispettivo non oltre la presentazione della domanda cd. in bianco andavano intese, a mente del canone di interpretazione conservativa di cui all’art. 1367 c.c., come predeterminazioni temporali meramente indicative per la corresponsione delle somme pattuite e non quali insindacabili momenti di esigibilità della prestazione pecuniaria da parte del professionista;
di conseguenza la spettanza tanto della residua somma di Euro 10.000 da versarsi secondo contratto al momento della presentazione del ricorso ex art. 161 L. Fall., comma 6, quanto dell’importo di Euro 20.000 contrattualmente dovuto al momento del deposito di proposta e piano risultava sindacabile rispetto all’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela;
ciò posto, il collegio dell’opposizione ravvisava la sussistenza di un inadempimento in capo al professionista opponente, poichè lo stesso, non rendendosi conto immediatamente della condizione di insolvenza in cui versava la società controllata Elettronica per Luce s.r.l., partecipata al 100% da ***** s.r.l. ed il cui presidente del consiglio di amministrazione era l’amministratore unico della compagine fallita, non aveva svalutato il credito vantato verso la stessa nè aveva ricercato un diverso attivo;
diligenza professionale avrebbe invece imposto la verifica di un’ipotesi di attivo che fosse succedanea dei crediti inesigibili verso la controllata, anche mediante richiesta ai soci di apporto di finanza esterna da effettuarsi prima dell’appostazione nel piano concordatario;
questa condotta si poneva, a giudizio del collegio dell’opposizione, in palese violazione dei parametri di diligenza media professionale, secondo cui la predisposizione del piano concordatario deve avvenire tramite la verifica di ipotesi fattuali che possano plausibilmente assicurare la sua fattibilità;
3. per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 27 novembre 2018, ha proposto ricorso l’Avv. R.G. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.r.l.;
parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e del D.M. n. 55 del 2014: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di conferimento di incarico professionale contrastasse con il principio di corrispettività fra attività compiuta e compenso dovuto e rimanesse in parte viziato;
in realtà nessuna pretesa di erogazione del compenso prima dell’esecuzione dell’opera professionale era stata presentata, dovendosi tenere conto di tutto il ventaglio di prestazioni, mai contestate dalla curatela e dai giudici di merito, costituite dalle attività prodromiche all’avvio della procedura di redazione, deposito e svolgimento di atti connessi alla presentazione della domanda anticipata di concordato e di predisposizione della proposta e del piano;
a fronte del comprovato svolgimento di una simile, complessa, attività il compenso richiesto si ispirava – a dire del ricorrente – al principio di corrispettività, riguardando le fasi processuali già concluse, e risultava addirittura inferiore ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014;
5. il motivo è inammissibile;
il collegio di merito non ha affatto rilevato, come sostiene la doglianza in esame, la nullità parziale della clausola determinativa dei compensi e dei tempi di corresponsione degli stessi per violazione del principio di corrispettività, nè, tanto meno, ha ritenuto che l’attività professionale non fosse stata espletata;
al contrario il Tribunale dapprima ha constatato che la clausola contrattuale che prevedeva il pagamento della seconda trance del corrispettivo al deposito del ricorso ex art. 161 L. Fall., comma 6, doveva essere interpretata in termini conservativi, ai sensi dell’art. 1367 c.c., come determinativa di scadenze meramente indicative dei pagamenti da effettuarsi, di modo che il riconoscimento del diritto di credito rimaneva esposto all’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, quindi ha ravvisato la fondatezza della medesima eccezione non in termini di inadempimento assoluto, per mancata esecuzione della prestazione, ma di adempimento inesatto, stante l’esecuzione della prestazione professionale in violazione dei parametri di diligenza media professionale;
la censura in esame risulta quindi inammissibile, vuoi perchè non coglie nè critica specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare (Cass. 19989/2017), vuoi perchè, non incontrando le ragioni offerte dal collegio di merito e sviluppando argomenti non correlati a queste ultime, non ha specifica attinenza al decisum del decreto impugnato e risulta così assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) (Cass. 20910/2017);
6. il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c.: il collegio dell’opposizione avrebbe ritenuto che il difensore fosse stato inadempiente pur avendo individuato la causa in concreto dell’accordo negoziale intervenuto fra le parti nell’intento di conseguire una composizione della crisi in cui versava la cliente, finalità a cui il professionista avrebbe contribuito tramite una complessa attività professionale che aveva favorito la conservazione dei valori aziendali assicurando la miglior soddisfazione dei creditori;
il che – in tesi di parte ricorrente – corrispondeva a quanto era avvenuto, in quanto la condotta del legale, il quale aveva curato la rimodulazione e la cessione del contratto di affitto di azienda a una società diversa dalla precedente affittuaria, non aveva arrecato in alcun modo un danno alla società, ma aveva permesso di mantenere i valori aziendali e assicurare la miglior soddisfazione del ceto creditorio;
7. il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni;
7.1 la censura in esame ha chiaramente allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato;
infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016);
risulta perciò inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017);
7.2 d’altra parte la doglianza assume che “l’attività professionale svolta dal difensore nelle more del deposito della proposta e del piano” avrebbe “permesso la conservane degli assets aziendali”, dovendosi di conseguenza riconoscere che il difensore aveva “diligentemente perseguito la causa in concreto del contratto”;
il decreto impugnato non fa però il minimo cenno nè al fatto che la riduzione del canone di affitto e la cessione del contratto siano intervenuti “nel giugno del 2017” grazie all’opera professionale dell’Avv. R., nè al fatto che una simile attività, ove effettivamente prestata dal professionista, rientrasse nel novero dell’incarico professionale concluso in data *****, così come non risulta dalla lettura decisione che queste questioni fossero state poste dall’opponente;
allo stesso modo nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che l’opponente, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato che l’incarico professionale in virtù del quale aveva richiesto l’ammissione al passivo del suo credito contemplasse anche la consulenza per la rimodulazione e cessione del contratto di affitto;
sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v. Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);
7.3 per di più la questione posta non risulta di nessuna decisività ai fini della valutazione di inadempimento compiuta dal Tribunale;
infatti, quand’anche quanto allegato fosse effettivamente avvenuto e fosse stato previsto dall’incarico professionale posto a base dell’insinuazione al passivo, rimarrebbe comunque accertato, in mancanza di alcuna impugnazione sul punto, che il professionista aveva collazionato un piano concordatario senza preoccuparsi in precedenza della “ricerca di un’ipotesi di attivo che fosse succedanea dei crediti inesigibili vantati nei confronti di Elettronica per Luce s.r.l.”;
omissione, questa, che – secondo la valutazione della congerie istruttoria compiuta dal giudice di merito e non rivedibile in questa sede di legittimità – costituiva di per sè una violazione dei parametri di diligenza media professionale e legittimava il disconoscimento del compenso previsto in ragione dell’inadempimento inesatto dell’incarico professionale conferito;
8. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021