Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4252 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17732-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANA CATALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8078/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Milano Assicurazioni s.p.a. (ora UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.) evocava in giudizio Poste Italiane s.p.a. deducendo che quest’ultima aveva eseguito il pagamento di un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato; spiegava che, in ragione di tale condotta della girataria per l’incasso, essa attrice si era vista costretta ad effettuare un secondo pagamento a beneficio del proprio creditore; domandava pertanto che Poste Italiane fosse condannata al pagamento della somma di Euro 6.000,00, pari all’importo che aveva dovuto nuovamente versare, maggiorato di interessi e rivalutazione.

Nella resistenza di Poste Italiane, il Tribunale di Roma condannava quest’ultima al pagamento della somma di Euro 8.383,29.

2. – Poste Italiane proponeva gravame che la Corte di appello di Roma rigettava. Osservava la Corte che Poste Italiane, avendo pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, era responsabile dell’errore commesso, a prescindere dalla sua colpa nell’identificazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione cartolare. Lo stesso giudice distrettuale rilevava, poi, che le deduzioni svolte da Poste Italiane in ordine all’incauta spedizione del titolo non avevano fondamento, giacchè la circostanza dell’avvenuto inserimento dell’assegno in un plico inoltrato per posta ordinaria (plico successivamente trafugato o smarrito) doveva ritenersi priva di rilievo causale con riferimento all’evento dannoso, determinatosi per effetto del pagamento a soggetto non legittimato.

3. – Contro tale sentenza, resa il 20 dicembre 2017, Poste Italiane ricorre per cassazione. L’impugnazione consta di due motivi. Resiste con controricorso UNIPOLSAI, che ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1763 del 1933, art. 43, in riferimento agli artt. 1176,1218 e 1992 c.c., e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, con riguardo al pagamento, ha ritenuto che ricorresse una responsabilità oggettiva di Poste Italiane: evenienza, questa, che avrebbe indotto la Corte di merito a non prendere in considerazione la prova liberatoria fornita dalla stessa ricorrente.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83, e del D.M. 26 febbraio 2004, in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. La censura investe l’affermazione del giudice distrettuale secondo cui sul nesso di causalità relativo al danno lamentato non può incidere la circostanza dell’invio dell’assegno non trasferibile a mezzo di posta ordinaria; si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell’odierna controricorrente: una forma di cautela diretta ad evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso.

2. – Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2 (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477).

In tal senso, la sentenza impugnata, che ha ritenuto doversi prescindere dall’accertamento della colpa della banca negoziatrice nell’identificazione del soggetto che ha presentato l’assegno per l’incasso, merita censura e deve essere cassata.

Le questioni sollevate da UNIPOLSAI nel proprio controricorso ineriscono all’accertamento in fatto della responsabilità di Poste Italiane: accertamento che la Corte di merito ha mancato di porre in essere; tali questioni sono naturalmente rimesse al giudice del rinvio.

3. – Resta assorbita la censura di cui al secondo motivo. Della relativa questione dovrà occuparsi il giudice del rinvio nel caso in cui ritenesse di affermare, in concreto, una responsabilità di Poste Italiane nel pagamento eseguito in favore del non legittimato.

4. – La sentenza impugnata è dunque cassata. La Corte di appello di Roma, cui la causa è rinviata, dovrà fare applicazione del richiamato principio di diritto. Alla stessa Corte è devoluta la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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