LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 856-2019 proposto da:
M.M., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29/B, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RODOLFO CICCHETTI;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA di RIMINI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GILITRI rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE BELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1503/2(118 della C()RTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata l’01/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. B.R. e M.M. ricorrono in cassazione con un unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la corte di appello di Bologna, decidendo su di un giudizio in materia di determinazione della giusta indennità di esproprio in relazione ad un’area di 5 mq. – di cui gli attori erano comproprietari e che faceva parte di un più ampio compendio immobiliare costituito da un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di ***** (RN), distinto in catasto al f. *****, mappali ***** con sovrastante fabbricato residenziale – interessata da procedura espropriativa per la realizzazione della “bretella di collegamento fra la S.P. ***** e la S.P. *****”, aveva determinato l’ammontare dell’indennità in Euro 550,00, in tal modo confermando la stima effettuata dalla terna arbitrale D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21, ed escludendo l’ipotesi dell’esproprio parziale citato D.P.R., ex art. 33.
2. Il motivo fondato in applicazione del principio, costante nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, per il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, quella parziale per la quale l’indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell’unico bene prima dell’espropriazione ed il valore della porzione residua secondo la L. n. 2359 del 1565, art. 40 (oggi D.P.R. n. 227 del 2001, art. 33), si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggette e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (da ultimo, massimata: Cass. n. 15040 del 15/07/2020; vd. anche ex multis: SU n. 9041 del 08/04/2008; Cass. n. 17789 del 08/09/2015; Cass. n. 6926 del 08/04/2016).
3. L’indennizzo resta escluso invece rispetto al soggetto espropriato quanto al deprezzamento dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall’intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica realizzata o da realizzare (Cass. n. 2810 del 08/02/2006; Cass. n. 26357 del 07/12/2011; Cass. n. 8578 del 2018).
4. In applicazione dell’indicato principio si ha che la questione, di squisito diritto, relativa al credito indennitario maturato dai ricorrenti, soggetti espropriati, non ha trovato corretta soluzione nella sentenza 1.1 giudice di appello che ha erroneamente richiamato a definizione della prima la distinta previsione contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, destinata ad operare invece là dove il danno permanente, per servitù e pregiudizi indiretti, riguardi immobili non coinvolti dalla espropriazione e quindi terzi che, pur non avendo subito l’espropriazione, ricevono pregiudizio dall’esecuzione o dall’esercizio legittimo dell’opera pubblica (Cass. n. 7500 del 05/06/201).
E’ rispetto a quest’ultima fattispecie che rinviene infatti ragione l’affermazione, pure contenuta nell’impugnata sentenza, sull’esistenza, in materia, dell’ordinaria cognizione del tribunale da far valere in un distinto giudizio e non di quella sull’opposizione all’esproprio devoluta invece alla corte di appello, in unico grado.
L’azione ordinaria e intatti rimedio destinato a valere rispetto al terzo danneggiato dall’attività lecita posta in essere dall’ Amministrazione in sede di esproprio per un interesse che non altrimenti tutelato nel giudizio di opposizione, a competenza funzionale della corte di appello, deve trovare soddisfazione nell’introduzione di un’ordinaria azione di danno D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44, là dove dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, il terzo risulti gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
La giurisprudenza di questa Corte formatasi sul punto – là dove diretta a rimarcare che i fatti successivi alla procedura di esproprio, integrati dalle modalità costruttive e comunque dalla edificazione dell’opera pubblica e dal relativo esercizio, non possono essere presi in esame nel giudizio di determinazione della indennità di espropriazione, ma devono essere oggetto di un separato ed ordinario giudizio di cognizione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 – tocca come tale, le posizioni del terzo non interessato dall’esproprio.
Si tratta di ipotesi che prescinde dall’esistenza di un provvedimento ablativo ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell’immobile, subendo, per effetto dell’esecuzione dell’opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente.
Il rimedio di cui al citato D.P.R., art. 44, inserito nel Capo VIII, titolato “Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato” è relativo, invero, alle posizioni del terzo non interessato dall’esproprio e richiede per il suo riconoscimento il nesso di causalità tra i fatti successivi all’esproprio relativi all’opera realizzata ed il danno subito.
Le ulteriori puntualizzazioni sulla necessità che rispetto al terzo danneggiato – sicchè di danno “per effetto di esproprio” e non “da esproprio” si deve parlare – debba aversi, infatti, un nesso di stretta causalità tra attività che conseguano all’esproprio e diminuzione di valore del fondo vale a contenere e valorizzare le ragioni dell’estensione al terzo del ristoro da attoo lecito dell’Amministrazione, e tanto in deroga ai principi generali.
Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità si deve, per vero, distinguere tra gli effetti in pregiudizio che sono diretta conseguenza della vicenda espropriativa ed attingono come tali il proprietario espropriato e quelli che derivanti dai Datti successivi all’esproprio toccano le posizioni del terzo proprietario non destinatario del provvedimento ablativo che, rimasto nella titolarità del bene, risenta dei danni che sono conseguenza della realizzazione ed utilizzazione dell’opera pubblica.
Occorre infatti muovere dal principio per il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità ed in presenza di un’unica vicenda espropriativa, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo (Cass. 08/04/2016 n. (.)926).
Una delle declinazioni del danno da esproprio e del conseguente ristoro rispetto al soggette espropriato è quindi integrata dall’esproprio parziale che si realizza quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare, caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, e determini in capo al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento (Cass. n. 17789 del (18/(19/21)15).
Ferme le indicate coordinate, la sentenza impugnata ha individuato secondo un’errata prospettiva il paradigma normativo applicabile alla fattispecie in esame che, relativa all’ipotesi dell’esproprio parziale D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33, lascia alla cognizione in unico grado della corte di appello la materia dei danni risentiti dall’espropriato in esito al provvedimento ablativo, nella sussistenza tra parte espropriata e parte residua di un’unica entità funzionale ed economica, con l’effetto che il distacco della prima influisca (negativamente o positivamente) sul valore della seconda.
La distinta ipotesi di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, richiamata nell’impugnata sentenza, riguarda il terzo don espropriato che riceva danno dall’attività lecita della p.A. espropriante e la sua applicabilità non può estendersi al destinatario del provvedimento ablativo le cui ragioni trovano soddisfazione invece, ove ne ricorrano i presupposti, secondo il distinto paradigma dell’ipotesi di esproprio parziale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, che è espressivo dell’esigenza di omnicomprensività dell’indennizzo da esproprio e resta azionabile davanti al giudice in unico grado e a competenza funzionale.
Non è corretta pertanto l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, e che ha guidato nella decisione la corte di merito, nella parte in cui si rileva che i danni di cui al citato D.P.R., art. 44, nascenti dalla legittima esecuzione di un’opera pubblica, “possono riguardare qualsiasi soggetto, prescindere dal fatto di essere o meno destinatario di provvedimento di espropriazione” (p. 6).
L’argomento contrasta con l’espresso) principio sopra richiamato, dettato da esigenze di ordine semantico la norma è invero inserita nel capo VIII che è espressamente titolato “Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato” – e, ancora, di concertazione di tutela e tanto nella premessa che l’indennizzabilità del pregiudizio che sia esito di atto legittimo e di attività lecita dell’amministrazione non costituisce la regola e vive, come tale, di previsioni puntuali ed espresse non suscettibili di analogiche estensioni applicative.
Diversa e distinta è poi la respon3abilità extracontrattuale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., che, da tutti accessibile nei suoi integrati presupposti, non può però rientrare nella previsione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, nella premessa illiceità dell’azione del danneggiante.
5. Il c.t.u. nominato in giudizio, come indicato dalla impugnata sentenza, aveva individuato tra i pregiudizi subiti dalla proprietà attrice quelli alla possibilità di adibire il fabbricato residenziale esistente sul terreno agricolo espropriato a utilizzi di tipo ricettivo, oltre che alla perdita di amenità, panoramicità e godimento proprietà, e su siffatti canoni la corte di merito dovrà provvedere a calibrare la propria risposta in punto di reclamata indennizzabilità D.P.R. n. 32 del 2001, ex art. 33, fermo il rilievo che ogni distinta voce risarcitoria – invece derivante da un’attività illecita della p.A., pure in astratto configurabile, e da tutelarsi dinanzi al giudice ordinario secondo generale competenza distesa tra primo e secondo grado di giudizio – non potrà comunque essere ricondotta al distinto paradigma di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, per le segnalate ragioni d’ordine lessicale e sistematico.
6. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla corte di appello di Bologna, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Bologna, in altra composizione, anche per le spese del di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021