Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4266 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17990-2019 proposto da:

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;

– ricorrente –

contro

SANTANDER CONSUMER BANK SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, anche quale società incorporante la SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.. 3002/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto dal fallimento ***** s.r.l., affidandolo a cinque motivi, ricorso avverso il decreto del 9/05/2019 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento del ricorso ex art. 98 L. Fall., proposto dalla Santander Consumer Bank s.p.a. – istituto cui il sig. S.C., dipendente della fallita, aveva ceduto il quinto del proprio stipendio – e in riforma del provvedimento del G.D., ha ammesso la banca opponente al passivo del predetto fallimento in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, per la somma complessiva di Euro 17.535,41, oltre accessori di legge, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione proposto nei confronti del lavoratore S.;

– che la Santander Consumer Bank s.p.a., si è costituita in giudizio con controricorso, mentre l’intimato S.C. non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ex art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo del decreto impugnato, atteso che mentre nella motivazione l’istituto di credito era stato ammesso al passivo così come da domanda subordinata – nella quale aveva chiesto di essere ammesso in surroga ex art. 115 L. Fall., comma 2, del lavoratore S. – nel dispositivo la banca era stata ammessa tout court al passivo per la somma di Euro 17.535,41, senza ulteriori precisazioni e quindi senza alcun cenno alla eventuale surroga nei diritti del lavoratore già ammesso al passivo;

2. che la procedura ha dedotto, in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo motivo e ove questa Corte ritenesse che l’evidenziato conflitto tra motivazione e dispositivo vada risolto a favore di quest’ultimo:

– con il secondo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione o extrapetizione;

– con il terzo motivo la violazione della L. Fall., art. 115, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– con il quarto motivo la violazione della L. Fall., artt. 98 e 99, per la novità della domanda di surroga;

– con il quinto motivo la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’inammissibilità della domanda di surroga;

3. che il primo motivo è infondato;

che, infatti, va osservato che se è pur vero che il giudice di merito, nell’accogliere, nella parte motiva, la domanda subordinata di surroga del lavoratore svolta dalla odierna controricorrente, non ne ha precisato il contenuto, tuttavia, nessun dubbio poteva sussistere tra le parti in ordine al contenuto medesimo, atteso che il giudice dell’opposizione ex art. 98 L. Fall., ha evidenziato la coincidenza della domanda subordinata con le conclusioni che il curatore fallimentare aveva rassegnato in sede di progetto di stato passivo, come, del resto, la stessa procedura ha dato nel ricorso a pag. 3;

che, pertanto, nel caso di specie, il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina la nullità del provvedimento impugnato, non incidendo sulla idoneità dello stesso a rendere conoscibile alle parti cui è destinato il contenuto della statuizione giudiziale – ovvero l’accoglimento della domanda di ammissione in surroga del lavoratore – ricorrendo quindi solo un’ipotesi di mero errore materiale (vedi a contrariis Cass. n. 26074 del 17/10/2018; vedi anche Cass. n. 668/2019);

4. che, in considerazione di quanto sopra illustrato, avuto riguardo al contenuto della predetta statuizione giudiziale, gli altri motivi devono essere considerati assorbiti;

che in ragione della peculiarità della controversia dalle ragioni sopra illustrate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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