LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18903-2019 proposto da:
P.D.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ILVO TOLU;
– ricorrente –
contro
D.B.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO AMBROSETTI;
avverso la sentenza n. 5534/2018 della MILANO, depositata in data 11/12/2018; – controricorrente CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata in data 11/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
D.B.B. chiese ed ottenne dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo per Euro 31.833,09, oltre interessi e spese nei confronti di P.D.R., esponendo, a fondamento del proposto ricorso, che: a) aveva sottoscritto una fideiussione pro quota del 20% in favore di Madison Build S.r.l., della quale era socio, per le obbligazioni di detta società nei confronti di SBS Leasing S.p.a. (poi Ubi Leasing S.p.a.); b) analoga fideiussione pro quota era stata prestata dagli altri soci di Madison Build S.r.l. e, in particolare, il socio P.D.R. aveva garantito per la quota del 40%, mentre il residuo 40% era stato garantito da altri due soci al 10% ciascuno e da un altro al 20%; c) SBS Leasing S.p.a. aveva escusso la fideiussione e lo stesso D.B. aveva versato nel periodo tra luglio 2008 e maggio 2009 la somma di Euro 79.582,71; d) aveva chiesto successivamente ai confideiussori il rimborso delle loro quote ma il P. non aveva provveduto al pagamento della somma richiesta di Euro 31.833,09 (pari al 40% di quanto versato complessivamente).
L’ingiunto propose opposizione. In particolare, sostenne che il D.B., che era stato amministratore della società debitrice principale, aveva effettuato i pagamenti in favore di Ubi Leasing S.p.a. con denaro della società, senza che i garanti fossero stati messi in mora, e che il P., quale garante, aveva comunque effettuato dei pagamenti di cui non si era tenuto conto nei conteggi e che il l’opposto potesse agire in regresso, trattandosi nella specie non di confideiussione ma di fideiussioni disgiunte.
D.B.B. chiese il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 157/2017, rigettò l’opposizione, ritenendo che il D.B. avesse il diritto di agire in regresso, avendo i soci della debitrice principale assunto una confideiussione e non essendovi prova di pagamenti effettuati dal P. quale garante, relativi alla parte di debito estinta dal D.B..
Avverso la sentenza di primo grado Daniel Ruben P. propose gravame, del quale il D.B. chiese il rigetto.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 5534/2018, pubblicata in data 11 dicembre 2018, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito P.D.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito D.B.B. con controricorso.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1946,1945 e 1292 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 3”, il ricorrente come sintetizzato dal medesimo (v. ricorso p. 2), “contesta che possa essere considerato co-fideiussore colui che ha garantito, unitamente agli altri garanti, solo una quota dell’intero debito, peraltro in proporzioni diverse. Da ciò… eccepisce l’inammissibilità dell’azione di regresso da parte di chi ha pagato un debito non suo”.
1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo il ricorrente in esso fatto riferimento ad atti (contratto fideiussorio, v. p. 6-7 del ricorso; atto di precetto, v. p. 7 del ricorso) senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processò inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l’esame, e senza precisarne, in particolare, la collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. al riguardo, ex plurimis, Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., sez. un., ord. 25/03/2010, n. 7161; Cass. 15/07/2015, n. 14784; Cass., ord., 20/11/2017, n. 27475; Cass. 13/11/2018, n. 29093).
Va pure precisato che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i requisiti di contenuto-forma, previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (nonchè nn. 3 e 4 del medesimo articolo), devono essere necessariamente assolti con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti.
Si osserva, altresì, che alla genericità del ricorso non può porsi rimedio con la memoria, stante la funzione meramente illustrativa e non integrativa di tale atto difensivo. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari delle memorie previste dall’art. 378 e dall’art. 380-bis.1 c.p.c., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., ord., 28/11/2018, n. 30760; Cass. 12/10/2017, n. 24007).
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4. Non va disposta la chiesta attribuzione delle spese in favore del difensore del controricorrente, essendo stata la relativa richiesta formulata solo con la nota spese.
A tale proposito si osserva che, se è pur vero che questa Corte ha avuto già modo di affermare che la domanda può essere validamente avanzata anche nel caso – come quello all’esame – in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione dei compensi, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31033), e che tale istanza può essere formulata anche nella memoria illustrativa o in sede di discussione dinanzi al collegio, non sussistendo riguardo ad essa l’esigenza dell’osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la relativa domanda (Cass. 18/07/1972, n. 2455; Cass.29/05/2014, n. 12111), va, tuttavia, evidenziato che nel procedimento disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c., seguito nella specie, non è prevista l’udienza pubblica, e che – secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito – l’ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è, di norma e salvo specifiche previsioni (v. art. 390 c.p.c., in tema di rinuncia al ricorso principale o incidentale), costituito dalla memoria, da presentare nei termini indicati nel medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Pertanto, l’istanza di attribuzione, avanzata – nella specie all’esame – dal difensore della parte controricorrente per la prima volta solo in calce alla nota spese, deve ritenersi irritualmente proposta e non può, quindi, essere accolta.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021
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