Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4295 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19207-2019 proposto da:

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO, in persona Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RAGONE;

– ricorrente –

contro

G.G., G.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTOFARO SALERNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 811/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cassano all’Ionio (v. ricorso, ma indicato nella sentenza impugnata come Cassano allo Ionio) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 141/16 del 23 febbraio 2016, con la quale era stata accolta la domanda proposta da G.G. e G.A. nei confronti del predetto ente e volta alla sua condanna al risarcimento dei danni dai medesimi subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi nel territorio di quel comune in data *****, a causa della presenza di un avvallamento del manto stradale, e, per l’effetto, il convenuto era stato condannato al pagamento della somma di Euro 41.800,00, in favore di G.G., per le lesioni personali da questi riportate, e di Euro 1.520,00, in favore del padre G.A., per i danni al ciclomotore Piaggio tg. *****, nonchè al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..

Gli appellati resistettero all’appello del quale, per quanto ancora rileva in questa sede, chiesero il rigetto.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 811/2019, pubblicata il 15 aprile 2019, rigettò il gravame, confermando l’impugnata sentenza, e condannò l’appellante alle spese del secondo grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale il Comune di Cassano all’Ionio ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui hanno resistito G.G. ed G.A. con controricorso, pure illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune di Cassano all’Ionio ha proposto i seguenti motivi:

“1. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 132 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione emergente immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata nonchè per violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.”;

“2. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 132 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà e illogica manifesta della motivazione emergente immediatamente dal testo della sentenza impugnata”;

“3. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..”;

“4. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo e per la mancata applicazione dell’art. 1127 c.c. (rectius art. 1227 c.c.)”

2. Ritiene il Collegio che i quattro motivi proposti sono inammissibili, in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano tutti, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

In ogni caso, all’evidenza, non sussistono le lamentate irriducibili contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè le lamentate violazioni degli artt. 2051,1227 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., rimarcandosi che la Corte territoriale ha ben tenuto presente la condotta di guida di G.G. e ha espressamente escluso, sulla base delle risultanze in atti, di poter imputare almeno in parte la responsabilità del sinistro a G.G., non ritenendo di ravvisare il concorso di colpa del danneggiato.

Infine, trattandosi nella specie di cd. “doppia conforme”, le doglianze veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultano inammissibili anche ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., essendo stato nella specie il giudizio di appello introdotto con citazione di cui è stata richiesta la notificazione nel 2016 e, quindi successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. 12/10/2017, n. 23940); si evidenzia che il ricorrente in cassazione – per evitare tale inammissibilità – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, il che non è avvenuto nel caso all’esame (Cass. 22/12/2016, n, 26774).

3. Neppure sussistono le “irritualità/intempestività” del controricorso, genericamente lamentate nella memoria depositata dal ricorrente.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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