Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4297 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12960-2019 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA MINASI;

– ricorrente –

contro

AGEA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 661/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 1 febbraio 2011, rigettava la domanda, proposta da T.D., di condannare AIMA – ora AGEA – a pagare il contributo per la produzione di olio, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dei necessari requisiti.

Il T. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava con sentenza del 2 ottobre 2018.

Il T. ha proposto ricorso, fondato su un unico motivo, denunciante “violazione e omesso esame di un fatto decisivo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

CONSIDERATO

che:

1. Per meglio comprendere, è opportuno riassumere il contenuto della impugnata sentenza.

La Corte d’appello ha constatato che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda dell’attuale ricorrente per difetto di prova, in particolare relativo al possesso dei requisiti per la concessione del contributo e al riconoscimento di essi da parte dell’allora A.I.M.A., rilevando altresì che, “per beneficiare dei contributi, non è sufficiente la denuncia di coltivazione del fondo, occorrendo tener conto anche della quantità di olio prodotto, ovvero del numero e del potenziale degli ulivi”, a ciò aggiungendo che l’attore non aveva “neppure specificato le annualità” per cui chiedeva il pagamento. Inoltre l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, con la prodotta Ord. n. 171 del 1997, non aveva avvalorato il diritto dell’attore a ricevere i contributi, avendo soltanto archiviato gli atti relativi ad un verbale di contestazione nei suoi confronti per essere l’attore “legittimato a richiedere gli aiuti”.

L’attuale ricorrente aveva proposto appello, prospettando una violazione del canone probatorio, e attribuendo al primo giudice “una lettura superficiale degli atti e dei relativi allegati”: questo “perchè, contrariamente a quanto ritenuto, non solo le evidenze documentali legittimavano… il richiedente all’erogazione del premio,” ma altresì la convenuta nulla avrebbe eccepito sulla documentazione prodotta. In particolare, la già richiamata ordinanza n. 171/1997 dell’Ispettorato avrebbe all’appellante “espressamente riconosciuta la legittimazione a chiedere l’aiuto alla produzione di olio d’oliva”, onde “risulterebbe provato sia il possesso dei requisiti in capo all’appellante, sia l’avvenuto riconoscimento del diritto ad ottenere le somme”; e la stessa A.I.M.A., con nota del 5 marzo 1996, “poneva, a condizione per la revoca della sospensione cautelativa all’erogazione degli aiuti, proprio una comunicazione in tal senso da parte dell’Ufficio Repressione Frodi”, salvo poi immotivatamente dichiarare, in seguito, di non volervisi conformare. Ad avviso dell’appellante, dunque, la sentenza di primo grado si sarebbe basata su “una scorretta valutazione della documentazione” prodotta, che invece sarebbe stata inequivocabile a suo favore. Per di più, il giudice di primo grado sarebbe incorso in ultrapetizione per avere chiesto anche la prova delle annate agricole in relazione alle quali si chiedevano gli aiuti, laddove invece “l’oggetto del contendere era solo la titolarità del diritto all’erogazione, a nulla rilevando il numero ed il potenziale produttivo degli ulivi”; e comunque pure su questo il Tribunale “non avrebbe ben valutato il materiale probatorio a disposizione” da cui le annate erano facilmente ricavabili.

Tanto premesso, la corte territoriale ha sostanzialmente riassunto la posizione presa su tutti questi profili dal giudice di prime cure, osservando che la produzione documentale, pur sottomessa ad una “approfondita disamina”, non “esprime un qualsivoglia riconoscimento del diritto” al percepimento del contributo, e ponendo a sostegno di ciò un’ampia illustrazione della vicenda, tenendo in conto sia la specifica normativa sia il generale canone di cui all’art. 2697 c.c., ed escludendo pure ogni ultrapetizione (motivazione della sentenza impugnata, pag. 5-9).

2. Nel suo unico motivo, a ben guardare, il ricorrente tenta di schermarne l’effettiva sostanza di ricostruzione alternativa sul piano direttamente fattuale che lo rende palesemente inammissibile – adducendo che il giudice d’appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe omesso di pronunciare “sulla titolarità e, conseguentemente, sul diritto del produttore T. alla, riscossione del premio”, limitandosi alla constatazione della “mancanza dell’onere probatorio sui premi di produzione delle singole annate”, la titolarità costituendo invece un fatto decisivo.

Si tratta di una evidente forzatura, basata sulla scissione tra una titolarità astratta e la concreta spettanza dei contributi (che il ricorrente in sostanza riconosce non essere stata provata laddove dà atto, appunto, della constatazione da parte del giudice d’appello della “mancanza dell’onere probatorio sui premi di produzione delle singole annate”), che tenta – si ripete di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale, ottenendo quindi un terzo grado di merito.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in difetto poi di pronuncia quanto alle spese processuali, giacchè l’intimata non si è difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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