Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4302 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1101-2019 proposto da:

L.P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO MELLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2403/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

Che:

R.L. si opponeva al precetto intimatole dall’avvocato L.P.R. per spese legali liquidate in una sentenza così azionata, deducendo il difetto di agire sui beni personali quale erede accettante con beneficio d’inventario;

il Giudice di pace accoglieva l’opposizione;

il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello per carenza di “vocatio in ius”, condannando l’opposta appellante alla rifusione delle spese processuali liquidate secondo lo scaglione indeterminato ritenuto applicabile attesa la domanda di accertamento della decadenza dal beneficio d’inventario;

avverso questa decisione ricorre per cassazione l’avvocato L.P.R. articolando un motivo, corredato di memoria;

non ha svolto difese parte intimata.

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione degli artt. 17 e 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, poichè il Tribunale avrebbe liquidato spese legali in eccesso atteso che il valore della causa di opposizione a precetto era corrispondente al credito intimato, inferiore a 1.000,0 Euro, laddove la questione dell’accertamento della decadenza dal beneficio d’inventario era stata prospettata solo come oggetto di accertamento logicamente incidentale e, dunque, senza valore di giudicato;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è fondato;

infatti, l’eccezione di decadenza dal beneficio d’inventario ha evidentemente posto una questione incidentale su cui decidere ai fini dell’opposizione stessa, e non in via principale ovvero comunque con efficacia di giudicato;

tale logica possibilità è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, evocata dalla parte ricorrente (Cass., 26/11/2014, n. 25116, Cass., 02/03/1987, n. 2198);

ne consegue che il valore della lite ai fini della liquidazione delle spese avrebbe dovuto ritenersi quello dell’importo precettato; spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di L’Aquila perchè pronunci in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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