Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4305 del 18/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6755-2019 proposto da:

GENERAL GAS SCARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MORESE ERARDO, IANNELLA LEONARDO WALTER;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRIPPA LETIZIA;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

-intimato –

avverso la sentenza n. 1992/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO:

Che l’INAIL agiva in surroga nei confronti di Allianz s.p.a., già RAS, s.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo vittime della strada, di M.P., P.A. e della General Gas soc. coop. a r.l., per il recupero delle prestazioni indennitarie erogate a P. e agli eredi di C.C., entrambi dipendenti della società cooperativa, il secondo deceduto a seguito di infortunio stradale sul lavoro “in itinere”, che aveva visto coinvolti M. quale proprietario di uno dei due mezzi, non assicurato, condotto da Forptuzi Beldar, e P., ritenuto responsabile, e C., rispettivamente alla guida e terzo trasportato del mezzo aziendale antagonista, assicurato con Assitalia s.p.a.;

il Tribunale, per quanto qui rileva, dichiarava estinto il giudizio nei confronti di M. e anche della costituita Assitalia s.p.a., e accoglieva la domanda di surroga nei confronti di P. e della società cooperativa General Gas, obbligati a titolo solidale;

la Corte di appello dichiarava a sua volta tardivo il gravame interposto da P.A. e dalla General Gas, soc. coop. a r.l., osservando che nel giudizio di prime cure, seppure introdotto con ricorso ex art. 3 della L. n. 102 del 2006, era stato applicato il rito ordinario, con fase decisionale celebrata attraverso lo scambio delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., sicchè l’impugnazione avrebbe dovuto introdursi con citazione, ed era oltre il termine considerando la notifica del proposto ricorso agli appellati;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione P.A. e la General Gas, soc. coop. a r.l., sulla base di due motivi.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 101 c.p.c., comma 2, art. 111 c.p.c., comma 2, art. 24 Cost., poichè la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di sollecitare il contraddittorio sulla questione dirimente rilevata officiosamente;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di giudicare secondo il rito del lavoro originariamente seguito con la proposizione del ricorso, e peraltro applicato nel corso del giudizio in relazione alle decadenze;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

Rilevato che il primo motivo è inammissibile a norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

questa Corte ha chiarito che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (Cass., 04/03/2019, n. 6218, Cass., 29/09/2015, n. 19372);

il secondo motivo è parimenti inammissibile, anche a norma dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

l’individuazione del rito applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestività dell’impugnazione (all’atto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente in primo grado, in virtù del principio di ultrattività del rito (Cass., 03/10/2017, n. 23052);

nella fattispecie, se è pacifico che la fase decisionale si sia svolta secondo il rito ordinario, con lo scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., per altro verso nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non si specifica se e in particolare in quale specifica misura, forma e momento, sarebbe stato seguito il rito laburistico, non essendo in alcun modo comprensibile neppure il riferimento a una dichiarata tardività di una memoria peraltro vagliata alla luce dell’art. 183 c.p.c., comma 6, (pag. 9 del ricorso);

il rispetto del vincolo ex art. 366 c.p.c., n. 6, è necessario qualunque sia il tipo di errore denunciato, anche “in procedendo”, e non può essere assolto “per relationem” con rinvio ad atti del giudizio di appello, dovendo il ricorso medesimo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo, non esplorativo, dei punti controversi (cfr. Cass., 31/05/2011, n. 11984, Cass., 29/09/2017, n. 22880, Cass., 25/09/2019, n. 23834);

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate per ciascuno in Euro 7.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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