LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29411/2017 proposto da:
T.D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Valeri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Germani Mauro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Biscarini Enrico, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Interporto Marche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Paolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Regione Marche, S.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1218/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 10/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1218/2017, depositata il 10/8/2017, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione della sentenza n. 513/2013 resa dalla Corte d’appello di Ancona, con la quale – in controversia promossa dall’Architetto T.D.G., nei confronti della Interporto Marche spa, del Comune di Jesi, della Regione Marche, dell’Ing. R.G. e dell’Ing. S.M. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita utilizzazione, nell’ambito del completamento del primo lotto di lavori (a seguito di fallimento di una prima società incaricata, la *****), avvenuta nelle forme del plagio, contraffazione ed usurpazione autorale, del “progetto generale architettonico dell’Interporto nel Comune di *****” dallo stesso attore ideato e redatto, – era stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, del 2009, che aveva (respinte le domande avanzate dall’attore nei confronti del Comune, della Regione Marche e di altri professionisti) accolto, per quanto di ragione, la pretesa risarcitoria dell’attore, condannando la società Interporto Marche ad inserire “nella cartellonistica il nome dell’architetto T.D.G. come progettista dell’Interporto Marche in luogo dell’Ing. R.G.” ed a risarcire all’attore un danno morale di Euro 1.000.000,00, in moneta attuale, essendosi ritenuto che l’attore non fosse, invece, legittimato ad agire a tutela del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera, trasferito alla fallita società *****.
In particolare, i giudici d’appello, nella sentenza del 2013, impugnata per revocazione, hanno, come ricostruito nella sentenza del 2017, qui impugnata: a) accolto il gravame della Interporto Marche spa, respingendo la domanda dell’Arch. T. “diretta ad ottenere la condanna della spa Interporto al risarcimento del danno conseguente al mancato inserimento del proprio nome nel cartello di cantiere, nonchè l’inserimento del suo nome nel cartello medesimo”, ritenendo ammissibile l’impugnazione, in quanto volta a dimostrare la legittimità del proprio operato, alla luce delle Delibere del Consiglio Comunale di Jesi, in quanto in dette Delibere il progettista dell’opera risultava essere l’Ing. R. (“restando dunque la questione relativa alla paternità dell’opera estranea alla verifica della asserita condotta illecita della spa Interporto”); b) respinto l’appello incidentale del T. (in punto di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale).
A seguito di impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, proposta dal T., la Corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione volta a contestare come affetta da vizio revocatorio sia la statuizione concernente il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale proposto dalla Interporto Marche spa, sollevata dal T. (per non essere stato impugnato dalla Interporto Marche il capo di sentenza di primo grado riguardante l’accertata paternità del progetto generale in capo all’arch. T., essendo stato impugnato esclusivamente quello concernente la condanna per il mancato inserimento del nome del T. nella cartellonistica di cantiere), sia quella relativa al rigetto dell’appello incidentale sulla richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. – inammissibile, perchè attinente, al più, ad un errore di giudizio nell’interpretazione degli atti processuali, sia con riguardo alla valutazione dell’appello principale e di quello incidentale sia con riguardo al contenuto delle produzioni documentali effettuate in giudizio (anche in punto di interpretazione della portata del giudicato esterno, penale o fallimentare ed anche di un’ordinanza istruttoria della Corte di merito, con la quale era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio sull’arricchimento effettivamente conseguito dalla società Interporto con l’utilizzazione del progetto redatto dall’attore, avente carattere decisorio), e non ad un errore percettivo fattuale, di assoluta evidenza, su circostanze decisive che non avessero costituito oggetto di un punto controverso; in relazione al contrasto, poi, con il giudicato penale (sentenza del Tribunale di Ancona n. 243/2004) l’errore revocatorio era comunque infondato, atteso che tra i distinti giudizi non vi era identità di soggetti e di oggetto.
In ordine al mancato accoglimento dell’appello incidentale del T., ad avviso della Corte d’appello, veniva, nella sostanza, dedotta non un’omissione di pronuncia su domanda, frutto di un vizio di percezione del fatto processuale (laddove si volesse aderire ad orientamento che ritiene denunciabile il vizio di omessa pronuncia, senza alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, anche come vizio revocatorio oltre che come error in procedendo), ma un’erronea valutazione circa la sussistenza di un giudicato, interno, non costituente errore revocatorio; in ogni caso, l’eventuale errore in cui la Corte di merito sarebbe incorsa nel ritenere inammissibile la domanda risarcitoria del T. non assumeva alcun rilievo decisivo nell’economia del decisum, considerato che la Corte d’appello, nella sentenza del 2013, aveva comunque esaminato la domanda risarcitoria del T. e la questione relativa alla denegata paternità del progetto, per illegittima utilizzazione da parte della Interporto spa del suo progetto, in difetto di autorizzazione da parte dello stesso progettista, sulla quale l’attore aveva fondato la propria azione risarcitoria, ritenendo che il progetto del R. costituiva legittimo completamento di quello redatto dal T. e che alcune delle attività asseritamente illecite descritte dal T. neppure erano riferibili alla Interporto Marche (ma semmai alla Regione Marche); non sussistevano, inoltre, i presupposti per la revocazione per dolo della parte (nella specie, i consulenti di parte Interporto Marche, che avrebbero alterato e compromesso il contenuto della CTU), difettando un’attività intenzionalmente fraudolenta concretatasi in artifizi e raggiri.
Avverso la suddetta pronuncia, l’Arch. T.D.G. propone ricorso per cassazione, notificato il 5-12/12/2017, affidato a tre motivi, nei confronti di Interporto Marche spa (che resiste con controricorso notificato il 18-22/1/2018) e dell’Ing. S.M., Ing. R.G., Comune di Jesi e Regione Marche, che non svolgono difese. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, nonchè l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al rigetto dell’eccezione, sollevata da esso Arch. T., di inammissibilità dell’appello principale di Interporto Marche, per mancata valutazione delle prove addotte in istruttoria e della documentazione prodotta, non avendo la Corte di merito correttamente vagliato il contenuto della sentenza di primo grado, implicante condanna della convenuta Interporto Marche sia per avere “misconosciuto” la titolarità in capo al T. del “Progetto Generale Architettonico Interporto Marche”, sia per non avere inserito il nome dell’architetto nella cartellonistica di cantiere (quale unico autore del progetto generale architettonico ed avendo comunque lo stesso realizzato anche una parte del progetto esecutivo del primo lotto, poi completato dai progettisti R. e S.), con conseguente passaggio in giudicato del primo capo di sentenza, per mancanza di specifica impugnazione di quel punto, nè avendo la Corte di merito compiutamente vagliato la documentazione in atti (sentenze penali ed amministrative, da cui emergerebbe che il progetto redatto dal R. sarebbe stato integralmente copiato dal progetto già approvato con Delib. del 1989, redatto dal T., la consulenza tecnica d’ufficio, redatta in primo grado, alcune delibere consiliari) e le deposizioni testimoniali in sede penale (dell’Ing. R. e dell’Ing. S., i quali avevano ammesso di avere utilizzato l’opera del T. e di non avere redatto alcun progetto generale architettonico).
Con il terzo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, nonchè l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al rigetto dell’appello incidentale, avendo la Corte di merito, nella sentenza del 2013, erroneamente ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., perchè non proposta in primo grado ma spiegata solo in appello, non avvedendosi che il giudice di primo grado l’aveva esaminata, ritenendosi competente, con rigetto quindi dell’eccezione di difetto di giurisdizione, e l’aveva respinta nel merito, per carenza di legittimazione attiva del T., essendo la titolarità del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera in capo alla società *****, e che la domanda era stata proposta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., in primo grado, con conseguente travisamento delle risultanze processuali (anche del contenuto delle decisioni della Sezione Fallimentare).
2. Le prime due censure da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.
Invero, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 27094/2011).
Questa Corte ha da tempo chiarito che “l’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purchè tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile pertanto errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l’omessa o errata valutazione di un atto processuale” (Cass. 13401/1999: nella specie, era stato denunciato il mancato rilievo di una nullità della notifica del ricorso, senza che, nel totale silenzio sul punto, fosse contenuta in sentenza una qualunque affermazione dalla quale desumere una distorta percezione della realtà da parte della Corte Suprema di Cassazione e non piuttosto una – esatta o meno – valutazione giuridica circa la legittimità della notificazione; cfr. anche Cass. 9416/1997, con la quale è stato respinto un ricorso per revocazione, rilevandosi, in motivazione, che la omessa od errata valutazione delle risultanze della relazione di notificazione del ricorso per cassazione non può rientrare tra gli errori di fatto che possono condurre alla revocazione della sentenza poichè in tal modo viene denunciata non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l’omessa o errata valutazione della regolarità di un atto processuale, che esula dall’ambito del mero errore revocatorio e implica un inammissibile riesame degli apprezzamenti del giudice di legittimità che non è consentito attraverso l’impugnazione per revocazione, esorbitando dai suoi limiti; Cass. 25654/2013; Cass. 20635/2017).
Pertanto, non integra errore di fatto rilevante per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la “pretesa erroneità della persistente controvertibilità di una questione o della lettura di uno o più degli atti dei gradi di merito che siano state oggetto della sentenza di secondo grado e poi dei motivi di ricorso per cassazione, sia perchè in tal caso la questione è già stata oggetto di discussione tra le parti, sia perchè un eventuale errore di diritto o di fatto commesso in tesi dalla Corte di Cassazione e diverso dalla mera svista su atti processuali del solo giudizio di legittimità non sarebbe suscettibile di emenda in base al vigente sistema processuale” (Cass. 7795/2018; conf. Cass. 27622/2018).
Inoltre, questa Corte (Cass. 7506/1995) ha altresì chiarito che “a norma dell’art. 395 c.p.c., il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli o documenti della causa è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile, e non poteva quindi dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere. Tale errore deve pertanto avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali”.
Come ribadito, ancora di recente, da questa Corte (Cass. 442/2018) “l’istanza di revocazione – nella specie di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato”, cosicchè “l’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione”.
Ora, nella specie, l’inammissibilità della revocazione proposta discende dalla circostanza che gli asseriti errori di fatto dedotti, l’ammissibilità del gravame principale e la valutazione delle risultanze processuali, avevano costituito questioni controverse oggetto di discussione tra le parti.
Ne consegue che erano emerse posizioni contrapposte tra le parti che avevano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio.
Quanto poi al dedotto travisamento di giudicato, esterno (portato, in particolare, da sentenza del Tribunale penale di Ancona del 2004, da altre sentenze del Tribunale fallimentare di Ancona) ed interno, la Corte d’appello ha esaminato argomentatamente i plurimi errori revocatori dedotti per contrasto tra vari giudicati, ritenendoli infondati.
Ora questa Corte (Cass. SU 23242/2005) ha chiarito che “il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche; pertanto l’erronea presupposizione dell’esistenza del giudicato, equivalendo ad ignoranza della “regula juris” rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 c.p.c., n. 4" (conf. Cass. 10930/2017; Cass. 28138/2019).
3. La terza censura è inammissibile, in quanto, a prescindere dai profili di inammissibilità, già in precedenza esaminati con riguardo ad aspetti tipicamente valutativi dell’interpretazione della domanda, non suscettibili di denuncia per vizio revocatorio, non si confronta con il decisum.
Invero, la Corte d’appello, in sede di revocazione, ha comunque ritenuto l’errore revocatorio dedotto non decisivo, atteso che la Corte di merito, nella sentenza del 2013, aveva, in ogni caso, esaminato l’appello incidentale, ritenendo l’azione risarcitoria infondata.
Tale ratio decidendi non viene efficacemente attinta dal motivo di ricorso per cassazione, volta a contestare l’erroneità, per asseriti errori percettivi fattuali, della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale nella sentenza del 2013, che si rivela, di conseguenza, inammissibile per carenza di interesse.
4. I vizi motivazionali dedotti in tutti i motivi non rispettano l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012, involgendo non l’omesso esame di fatto decisivo ma vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più proponibili; nel ricorso, ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, in realtà, più che con la decisione del 2017, qui impugnata, già con la sentenza n. 513/2013, che accolse il gravame della Interporto Marche, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021
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