Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4508 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23579/2019 proposto da:

I.F.O., rappresentata e difesa dall’Avvocato EMANUELE MASSEI, del Foro di FERMO, PEC:

emanuele.massei.ordineavvocatifermopec.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto 8356/2019 del TRIBUNALE di ANCONA pubblicato il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

I.F.O. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiata o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, della protezione umanitaria.

Sentita dalla Commissione Territoriale, la ricorrente aveva riferito di essere nata a *****, ma di avere sempre vissuto a *****, fino al matrimonio quando si trasferiva a *****, da cui si allontanava a causa degli scontri interreligiosi che giustificavano l’espatrio del marito; che sarebbe tornata a ***** dalla madre per poi abbandonare la Nigeria per ritrovare il marito, una volta appreso da un amico di lui che era vivo.

Con decreto n. 8356/2019, depositato in data 24.6.2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso. In particolare, il Tribunale riteneva che le dichiarazioni, anche laddove credibili, restavano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso non integravano timori specifici, nè sussisteva una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla ricorrente in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza; che emergevano lacune e incongruenze poichè la donna non era in grado di spiegare la lunga attesa dallo scoppio dei conflitti prima di intraprendere il viaggio in cerca del marito e come lo avesse rintracciato in Italia, tenuto anche conto della probabile non autenticità del certificato di matrimonio prodotto. La domanda di protezione internazionale doveva essere respinta in quanto la ricorrente non aveva allegato di essere affiliata politicamente o di appartenere a una minoranza etnica e/o religiosa, oggetto di persecuzione e i fatti riferiti, in assenza di atti persecutori diretti e personali, non erano riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra. Anche la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta, non venendo in rilievo nessuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e non sussistendo nella regione di provenienza della ricorrente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato (lett. c medesima disposizione). Infine, anche la domanda di protezione umanitaria era rigettata in quanto nel Paese di provenienza della ricorrente esistevano strumenti istituzionali con funzione di protezione dei propri membri; non sussisteva una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive come quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a-d; con riferimento alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità, determinata per effetto dello sradicamento della richiedente dal contesto socio-economico nazionale, si precisava che il marito faceva l’elemosina e la stessa non aveva un lavoro; effettuata, quindi, una comparazione tra vita privata e familiare in Italia e quella vissuta prima della partenza e alla quale ella si sarebbe trovata esposta in caso di rimpatrio, si esprimeva un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità in caso di rientro in Nigeria.

Avverso il decreto propone ricorso per cassazione I. in base ad un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della legge: art. 116 c.p.c. e artt. 2727 e 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per erronea valutazione della prova documentale in atti; art. 1a Convenzione di Ginevra; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11; vizio di motivazione; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; vizio di motivazione”. Il Tribunale analizzava la situazione della Nigeria, e in particolare del ***** riconoscendo la gravità di tale situazione, caratterizzata da continui e violenti scontri tra pastori e agricoltori, ma concludeva che la generica gravità della situazione socio-economica, al pari della mancanza dell’esercizio delle libertà democratiche, non fossero di per sè sufficienti a integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in mancanza di elementi individuali da cui desumere la sussistenza in concreto di una forma di persecuzione. Quanto alla protezione sussidiaria, il Giudicante sarebbe venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa per verificare se le condizioni generali del Paese giustificavano il pericolo persecutorio esposto dalla ricorrente, essendosi invece limitato a una riduttiva valutazione dei fatti senza argomentare con metodo critico autonomo la ritenuta inattendibilità della narrazione e l’inutilizzabilità della documentazione prodotta, secondo i requisiti legali di credibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Infine, con riferimento alla protezione umanitaria, ne difetterebbe la motivazione, giacchè il rimpatrio provocherebbe certamente la violazione degli obblighi internazionali e costituzionali assunti dal nostro Paese, ponendo la ricorrente (che si è finalmente ricongiunta in Italia con il marito, titolare dello status di rifugiato, e non ha più alcun legame con il Paese di provenienza) in una situazione di pericolo per la propria incolumità personale oltre che di estrema difficoltà economica e sociale, imponendole condizioni di vita inadeguate.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Va, innanzitutto, rilevato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Class. n. 24298 del 2016).

1.3. – Ciò detto, va altresì posto in evidenza che i motivi, nei termini in cui sono stati formulati, risultano caratterizzati dal medesimo vizio di assoluta assenza di specificità, in quanto non si confrontano in alcun modo con l’apparato argomentativo della sentenza, limitandosi ad affermazioni di carattere generale, quanto all’interpretazione delle norme pertinenti, e della giurisprudenza anche di merito, accompagnate da mere asserzioni riferite alla specifica situazione della Nigeria (cfr. Cass. n. 18564 del 2020).

Viceversa, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare con chiarezza nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevitabilemente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

1.4. – Ne consegue che le dedotte censure, come così rapsodicamente articolate, rendono palese piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

2. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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