LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. ORDINANZA 1990/’17) proposto da:
V.A., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore Taurino, e domiciliato “ex lege” presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1056/2016 (depositata il 2 novembre 2016);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2010 V.A., quale legale rappresentante della Fantasy Bet s.r.l., proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lecce – sez. dist. di Galatina, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2901 del 26 novembre 2009, con la quale l’Amministrazione dei Monopoli di Stato gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 15.000,00, con riferimento alla violazione di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6, (c.d. TULPS), sanzionata dal comma 9, lett. c) cit. articolo, consistita nell’aver distribuito o installato apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento indicati nello stesso art. 110 TULPS risultati non corrispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni riportate nel citato comma 6.
Si costituiva l’Amministrazione resistente, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Il suddetto Tribunale adito, all’esito dell’istruzione probatoria nel corso della veniva espletata anche c.t.u., accoglieva la proposta opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnata ordinanza-ingiunzione ritenendo fondato il motivo relativo alle prospettate insufficienza e genericità dell’accertamento e alla conseguente carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio amministrativo.
2. Decidendo sull’appello formulato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1056/2011 (depositata il 2 novembre 2016), accoglieva il gravame e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione avanzata dal V., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte salentina rilevava che dovevano ritenersi ricorrenti tutte le condizioni per la configurazione della violazione ascritta al V., poichè si era potuto evincere che i congegni elettronici, pacificamente utilizzati dalla s.r.l. Fantasy Bet, non erano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 9, comma 6 TULPS e che, inoltre, si sarebbe dovuto considerare sussistente anche l’elemento soggettivo riferito all’illecito colposo, in difetto di prova contraria – che avrebbe dovuto offrire il V. – circa la possibile emergenza di un caso fortuito o di una causa di forza maggiore.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, il V.A. (nella spiegata qualità), a cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 1 e art. 22 (recte: 23), comma 12, (“ratione temporis” applicabile), nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, disatteso il principio in base al quale incombe sulla P.A., che ha veste sostanziale di attrice nei procedimenti di opposizione a ordinanze-ingiunzioni, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, non avendo, peraltro, detta Corte dato alcuna valenza alla c.t.u., incorrendo in errore anche sul valore probatorio attribuito all’atto di accertamento.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 18 e dell’art. 110, commi 6 e 9 TULPS, contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui era stato ritenuto sufficiente ad integrare l’illecito, poi sanzionato, il fatto consistente nella discrasia tra i dati rilevati e i dati trasmessi dalle apparecchiature, omettendo di esaminare se tale fatto integrasse la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. c) e a quale infrazione corrispondesse la mancata conformazione delle caratteristiche alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 della stessa norma. Inoltre, il ricorrente ha denunciato la mancanza di motivazione del verbale di contestazione e della conseguente ordinanza, prevista a tutela dell’interessato dal richiamato L. n. 689 del 1981, art. 18 assumendo che detto vizio non era stato preso in considerazione dal giudice di appello.
3. Con la terza doglianza – riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. c) TULPS e della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 assumendo la contraddittorietà, la divergenza e la mancata corrispondenza tra contestazione e provvedimento sanzionatorio, dal momento che nel verbale di accertamento si poneva riferimento alla condotta di aver gestito in maniera difforme da quanto normativamente previsto 15 apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6 TULPS, rispetto all’addebito poi riportato nell’ordinanza-ingiunzione asserito come consistito nell’aver distribuito, installato o comunque consentito l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed alle prescrizioni indicate nei citati commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi.
4. Con la quarta ed ultima doglianza il ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, sul presupposto dell’erronea regolamentazione delle spese di giudizio tra le parti, avendo la Corte di appello leccese disposto, con l’impugnata sentenza, la condanna a suo carico anche con riferimento agli esborsi e compensi di primo grado, malgrado l’autorità amministrativa opposta si fosse costituita a mezzo di funzionario delegato, per cui essa avrebbe avuto diritto solo al riconoscimento delle spese vive.
5. Rileva il collegio che il primo motivo è, nel suo complesso, privo di fondamento e deve essere, perciò, respinto.
Non sussiste, in primo luogo, il prospettato difetto di motivazione dell’impugnata sentenza sul riscontro probatorio dell’accertamento dell’illecito, poichè la Corte di appello lo ha ritenuto adeguatamente sussistente sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo che non sono state smentite dalle indicazioni risultanti dalla c.t.u., ascrivendo al verbale degli agenti ispettivi nell’esercizio del suo potere valutativo in base al criterio generale del prudente apprezzamento previsto dall’art. 116 c.p.c. – una valenza probatoria sufficientemente attendibile con riferimento alle circostanze del caso e alle modalità di gestione degli apparecchi elettronici in concreto riscontrate.
In particolare, la Corte territoriale ha specificamente argomentato sulla comprovata rilevanza dell’accertamento appositamente eseguito preso la sede della suddetta società Fantasy Bet (da cui discende l’idoneo assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla P.A.), per effetto del quale era stato possibile desumere direttamente che il dato relativo al contatore progressivo registrante il valore dell’incasso complessivo dei singoli apparecchi presentava una difformità rispetto al dato invece in concreto trasmesso al sistema telematico dell’Amministrazione dei Monopoli, nel senso che da quest’ultimo dato era risultato inviato un volume di gioco inferiore a quello accertato come effettivamente eseguito mediante detti apparecchi, da cui era, quindi, conseguito un vantaggio fiscale in favore del V.. Perciò, sulla scorta di tali verifiche oggettivamente riscontrate, era rimasto constatato che i congegni oggetto di controllo – pacificamente utilizzati dalla citata società – non potevano considerarsi rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 9, comma 6 TULPS, senza che tali conclusioni potessero ritenersi idoneamente confutate dalle risultanze della c.t.u., dalle quali comunque non era emerso la riconducibilità della possibile disfunzione ad altra causa.
Con riferimento, poi, al prospettato difetto dell’elemento psicologico il giudice di appello ha correttamente applicato (in conformità alla pacifica giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le tante, Cass. n. 13610/2007, Cass. SU n. 20930/2009 e, da ultimo, Cass. n. 11777/2020) il principio generale posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Pertanto, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, elementi, questi, non provati dal ricorrente. 6. Anche il secondo e terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi – sono infondati e vanno, quindi, rigettati. Occorre osservare che, in punto di fatto, la Corte di appello ha rilevato come, alla stregua dei riscontri scaturiti dall’attività di accertamento (nei sensi richiamati in risposta al primo motivo), si era potuto effettivamente evincere che i congegni non erano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 9, comma 6 TULPS.
Perciò, la condotta accertata era stata contestata al V. sulla scorta dei riportati termini fattuali, senza, quindi, potersi ritenere un difetto di corrispondenza tra le risultanze di cui al verbale elevato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 e la conseguente ordinanza-ingiunzione.
Il riferimento nel verbale alla “gestione in maniera difforme da quanto normativamente previsto”, anzichè all'”aver distribuito ed installato” di cui all’art. 110, comma 9 lett. c) TULPS, non ha determinato – posto che l’alterazione accertata (circa il reale volume delle giocate operate) aveva, comunque, comportato una mancata conformazione alle caratteristiche tecniche e alle prescrizioni imposte – una possibilità di confusione, in capo al V., nella percezione dell’addebito effettivamente riscontrato nè la lesione in danno dello stesso – del diritto di difesa sia in sede amministrativa che in sede di opposizione in via giurisdizionale.
A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 9790/2011 e Cass. n. 18883/2017) ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 solo nell’eventualità in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa – o, comunque, riconducibile ad un fatto nuovo – da quella, oggettivamente e materialmente, attribuita al trasgressore in sede di contestazione (circostanza, questa, però, da escludersi che si sia verificata nel caso di specie, per quanto appena innanzi rimarcato), posto che soltanto in tali ipotesi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo.
7. Ad avviso del collegio è fondato, invece, il quarto ed ultimo motivo, dal momento che, effettivamente, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato-Ufficio regionale per la Puglia di Bari si era costituita in giudizio in primo grado a mezzo di funzionario identificantesi con il direttore del citato Ufficio regionale (e non, quindi, attraverso la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato), ragion per cui, per tale grado, avrebbero dovuto essere riconosciute – in favore di detta P.A. – solo le spese vive, non potendosi, quindi, provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 1.500,00 comprensivo anche di onorari.
Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 11389/2011 e Cass. n. 30597/2017) – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – che l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ragion per cui, in tal caso, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purchè risultino da apposita nota.
8. In definitiva, devono essere respinti i primi tre motivi del ricorso ed accolto il quarto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle sole spese vive effettivamente spettanti alla suddetta P.A. per il giudizio di primo grado. La stessa Corte provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021