LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26712/2019 R.G., proposto da:
la “Fondazione Taormina Arte Sicilia” (già “Comitato Taormina Arte”), con sede in *****, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Fiannacca, con studio in Messina, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: avv.giovannifiannacca.pec.it, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 30 gennaio 2019 n. 542/02/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c.;
visto l’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021