Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4601 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15241-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

I.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CASTELLANO;

– controcorrente –

avverso la sentenza n. 1303/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PONTERIO CARLA.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1303 pubblicata il 12.11.18 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta da I.N. e condannato l’Inps al pagamento, in favore della predetta, dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dall’1 marzo 2017, considerando inapplicabili le cosiddette “finestre mobili”;

2. la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie in esame non regolata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, che prevede lo slittamento di dodici mesi del diritto al trattamento di vecchiaia, in considerazione sia del dato letterale, sia della ratio della norma: al riguardo ha sostenuto che la pensione di vecchiaia anticipata deve ritenersi sottratta alle cosiddette “finestre di accesso” in ragione della notevole minorazione dell’efficienza lavorativa dei soggetti che vi aspirano; la diversa interpretazione propugnata dall’Inps avrebbe comportato lo stravolgimento della ratio sottesa alla disciplina dell’istituto, che è quella di tutelare i soggetti con una ridotta capacità lavorativa;

3. avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; I.N. ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 12 e 13, della L. n. 297 del 1982, art. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, artt. 12 e 24, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, nonchè della L. n. 247 del 2007, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

6. la sentenza impugnata sarebbe censurabile per aver escluso la generale applicazione della disciplina delle cd. finestre di accesso previste dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 convertito nella L. n. 122 del 2010; in particolare, per avere ritenuto non operante il regime delle cd. finestre mobili per gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento;

7. il ricorso è fondato;

8. questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020);

9. questa Corte ha anche chiarito che nessun argomento contrario all’interpretazione accolta possa trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato “esclusivamente” i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 citato (Cass. n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019);

10. a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede NJr e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile;

11. la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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