LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37717-2019 proposto da:
OIL TEAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO CARACCIOLO;
– ricorrente –
contro
D.L.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 850/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 850 pubblicata il 14.11.2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società OILTEAM srl avverso l’ordinanza del Tribunale di Cuneo, emessa ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a D.L.M.;
2. la Corte territoriale, rilevato che la decisione adottata dal tribunale non aveva la veste formale e neanche gli elementi sostanziali qualificativi di una sentenza, ha ritenuto che contro l’ordinanza dovesse essere proposta l’opposizione di cui all’art. 1 cit., commi 56 e ss., fase in cui è consentito alle parti sollevare nuove eccezioni, ridefinire la domanda, ampliare i mezzi di prova, dovendosi escludere che l’unificazione delle due fasi che compongono il giudizio di primo grado, in quanto astrattamente idonea a comprimere il diritto di difesa, potesse realizzarsi in base alla scelta unilaterale di una parte processuale;
3. la Corte di merito ha poi osservato che il ricorso in appello, ove anche ritenuto ammissibile avverso l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, sarebbe tardivo perchè depositato dopo il decorso del termine di 30 giorni fissato dalla L. n. 92 del 2012 per il reclamo; 4. avverso tale sentenza la OILTEAM srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; D.L.M. non ha svolto difese;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
6. col primo motivo di ricorso la OILTEAM srl ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e ss., in relazione all’art. 414 e ss., all’art. 433 e ss., all’art. 131 e ss. c.p.c.;
7. la società ha premesso che l’ordinanza pronunciata dal tribunale all’esito della fase sommaria, basata su una analitica disamina del materiale probatorio raccolto, avesse natura sostanziale di provvedimento a cognizione piena; ha richiamato la necessità di integrazione della disciplina dettata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e ss., con quella prevista per l’appello nel rito del lavoro; ha rilevato che in mancanza di una disciplina sull’impugnabilità dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria e non notificata, dovesse farsi applicazione dell’art. 327 c.p.c. al fine della individuazione del termine per impugnare;
8. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e ss., in relazione all’art. 111 Cost. nella parte in cui la sentenza d’appello nega alla parte soccombente nella fase sommaria del rito di cui alla L. n. 92 del 2012 la possibilità di usufruire dei mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, posta la natura discrezionale della fase di opposizione e considerato che l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria può avere contenuto di cognizione piena;
9. col terzo motivo si censura la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 e ss., in relazione agli artt. 3,24,25 e 111 Cost. ed all’art. 100 c.p.c.;
10. si argomenta il contrasto con le norme costituzionali, e si sollecita la proposizione di una eccezione di incostituzionalità, quanto alla interpretazione adottata dalla Corte di merito, laddove impedisce alla parte soccombente di esperire i mezzi di impugnazione avverso un provvedimento decisorio definitivo, costringendo la stessa a introdurre una fase processuale, quella di opposizione, dispendiosa e tale da allungare i tempi del processo, e rispetto alla quale la parte non ha alcun interesse ad agire;
11. il motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono manifestamente infondati, pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione del contenuto della “ordinanza” di primo grado di cui si discute (ordinanza prodotta in allegato al ricorso);
12. costituisce orientamento consolidato quello per cui nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicchè l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. n. 2364/20; n. 19552/2016);
13. non è rilevante, nel caso di specie, il richiamo fatto nel ricorso alle pronunce di questa Corte (Cass. n. 8467 del 2017 e n. 15976 del 2017) relative a fattispecie peculiari in cui il giudice, adito dalla L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, aveva pronunciato “sentenza” all’esito di una “unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado del cd. rito Fornero” ed aveva adottato una pronuncia finale “avente veste formale di sentenza, oltre che sostanziale”. Tali precedenti non possono invocarsi nel caso in esame in cui il primo giudice non ha proceduto a tale unificazione delle due fasi; anzi, all’esito della prima fase ha pronunciato “ordinanza”, con un provvedimento la cui forma adottata non diverge da quella prevista dal legislatore (cfr. appunto Cass. n. 8467/2017 cit.), sicchè alcuna apparenza diversa dalla sostanza o affidamento poteva ingenerare nel destinatario; provvedimento che non può trasmutare la sua natura di ordinanza, opponibile e non reclamabile, in ragione dell’ampiezza dell’istruttoria svolta o della durata del procedimento (cfr. Cass. n. 2364 del 2020 in motivazione);
14. le censure di illegittimità costituzionale appaiono manifestamente infondate potendo rilevare a tal fine non la pluralità di mezzi di impugnazione ma, eventualmente, la mancanza di quelli costituzionalmente previsti;
15. infondata è anche la censura della seconda ratio decidendi adottata dai giudici di appello riguardo alla tardività dell’impugnazione proposta;
16. è vero, come affermato da questa Corte (Cass. n. 15412 del 2020; n. 17863 del 2016), che per tutti i profili del reclamo non regolati da specifiche disposizioni del rito speciale si applicano le norme sull’appello; ma il rito speciale contiene puntuali disposizioni sui termini per il reclamo e sulla decorrenza dei medesimi, sicchè se anche si qualificasse l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria come sentenza, il mezzo di impugnazione proponibile sarebbe il reclamo, nei termini dettati dalla L. n. 92 del 2012 art. 1, comma 58, decorrenti dalla comunicazione o notifica se anteriore, (Cass. 19862/18), termini nel caso di specie non rispettati;
17. nè può farsi riferimento all’art. 1 cit., comma 61, secondo cui “In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”, atteso che nel caso in esame, come riportato nella decisione d’appello, l’ordinanza risulta ritualmente comunicata per via telematica il 25.6.19, ed il ricorso in appello depositato il 6.9.2019;
18. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;
19. non si fa luogo alla regolazione delle spese di lite poichè la controparte non ha svolto difese;
20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021
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