Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4606 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5172-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 9444/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma, con decreto del 14.12.2018, ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni disciplinate dalla L. n. 222 del 1984, presentata da B.S.;

il giudice, a fondamento della decisione, ha osservato che l’istante aveva già promosso un precedente giudizio per ottenere le medesime prestazioni, conclusosi con sentenza di rigetto n. 7035 del 2017;

per la cassazione del decreto, B.S. ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo, illustrato con successiva memoria;

ha resistito, con controricorso, l’INPS;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 696 bis c.p.c. nonchè violazione dell’art. 34 Cost., per aver il Tribunale precluso l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo, sulla base di un controllo non consentito;

il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che il decreto emesso dal giudice dell’ATP è impugnabile, in cassazione, con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., solo limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex plurimis Cass. n. 6085 del 2014; Cass. n. 4365 del 2017). Si è, pure, espressamente ricordato (Cass. n. 33143 del 2019; sempre in motivazione, Cass. n. 27356 del 2020) che tale regime delle impugnazioni è diretta conseguenza del fatto che il procedimento in parola non è finalizzato alla proposizione di una domanda in sede giudiziaria ma risulta piuttosto collegato alla proposizione di eventuali, future domande di tipo amministrativo e, dunque, non si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività;

logico corollario è l’affermata non ricorribilità per cassazione, ex art. 111 Cost. – e, evidentemente, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. – dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso ex art. 445 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti (v., tra le altre, Cass. n. 8932 del 2015; Cass. n. 16685 del 2018), avendo la Corte anche precisato che la dichiarazione di “dissenso” ai sensi dell’art. 445 c.p.c., commi 4 e 5 – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti (dall’istante) non preclusivi dell’ulteriore corso (v. Cass. n. 20847 del 2019);

non si fa luogo a pronuncia sulle spese, avendo la parte ricorrente reso la autodichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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