LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15914-2019 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINO TORRICELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1129/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
con sentenza del 26.11.2018, la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di Euro 7.434,00 e condannato B.G. al versamento delle spese del doppio grado di giudizio;
a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha evidenziato come l’ordinanza ingiunzione fosse erronea quanto alla indicazione della data di commissione della violazione;
tuttavia, secondo la Corte di appello, tale errore era agevolmente ed immediatamente riconoscibile dall’ingiunto, così da non precludergli il pieno esercizio del diritto di difesa in sede di opposizione, risultando comprensibile “quale fosse la violazione oggetto di contestazione, quando la stessa si fosse temporalmente consumata e quando fosse stata accertata dagli ispettori del ministero”; per la Corte distrettuale, era significativo il riferimento, nell’ordinanza ingiunzione, al verbale di accertamento del 26.7.2011 e al contenuto dello stesso;
ricorre per cassazione, B.G., con tre motivi;
il Ministero ha depositato procura speciale al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
la parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è censurata la statuizione della Corte di appello secondo cui l’ordinanza ingiunzione sarebbe sufficientemente motivata, tanto da consentire di comprenderne il contenuto e di esercitare il diritto di difesa;
il motivo, pure considerando quanto ampiamente argomentato in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c. – e in disparte ogni altro profilo, – difetta di specificità;
l’ordinanza ingiunzione è riportata, in ricorso, solo per sintesi del suo contenuto ma non nelle parti salienti a reggere le censure, oltre a non essere esattamente localizzata negli atti processuali;
gli oneri di deduzione e documentazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, impongono, invece, alle parti “ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità” (Cass., sez. un., 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri, rende il ricorso (id est: il motivo) inammissibile (Cass. n. 19048 del 2016; v. anche Cass. n. 23452 del 2017);
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6. Secondo la parte ricorrente, troverebbe applicazione, nella fattispecie, il rito del lavoro, per cui la documentazione dell’ispettorato andava depositata nel termine di 10 giorni prima dell’udienza di discussione;
con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14. Si assume la notifica fuori termine della contestata violazione;
il secondo ed il terzo motivo possono congiuntamente esaminarsi: entrambi si arrestano al rilievo di inammissibilità, per novità delle questioni;
è insegnamento costante di questa Corte che “qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche (per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di cui sopra si è già detto) di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (ex plurimis, Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n.2038 del 2019; Cass. n. 15196 del 2018);
la sentenza impugnata non affronta nè il profilo concernente il deposito della documentazione da parte del Ministero, nè tanto meno quello del rispetto dei termini della notifica della violazione e parte ricorrente non ha adempiuto agli indicati oneri di deduzione;
in particolare, quanto al terzo motivo, non vale a giustificare la “novità” della questione, la deduzione che la stessa (id est: la questione oggetto del motivo) non sia stata, ab origine, prospettata, in ragione dell’indicazione, nell’ordinanza ingiunzione, di una diversa data di commissione della violazione. Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto, comunque, in via subordinata e prudenziale, sviluppare anche la difesa di tardività della notifica in relazione alla data di “effettiva” commissione dell’illecito, quale ritenuta dalla Corte territoriale come “agevolmente” individuabile in base al tenore complessivo dell’ordinanza ingiunzione e degli atti in essa richiamati;
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di sostanziale attività difensiva da parre del Ministero;
sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021