LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30879-2019 proposto da:
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA MAGGIORE, 23, presso lo studio dell’avvocato PERNA MARINELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PERNA CARMELA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO, GIANNICO GIUSEPPINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2702/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2702 pubblicata il 18.4.2019, in accoglimento dell’appello dell’INPS e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di F.E. volta ad ottenere l’assegno di invalidità ordinario di cui alla L. n. 222 del 1984;
2. la Corte territoriale, rinnovata la consulenza medico legale e in base all’esito della stessa, ha rilevato che “la patologia effettivamente incidente sulla attività lavorativa, cioè l’insufficienza mentale di grado medio/grave, era preesistente all’inizio dell’attività lavorativa svolta dal Fe.”; che tale “deficit intellettivo” era “riconducibile verosimilmente a cerebropatia perinatale, per la quale non risulta dimostrato alcun aggravamento successivo all’ingresso in assicurazione, nè l’insorgenza di nuove e concorrenti infermità incidenti sulla stessa funzione che possano far raggiungere il grado di infermità valutabile ai sensi della L. n. 222 del 1984 e sufficiente per il riconoscimento dell’assegno ordinario”;
3. ha considerato non rilevante la pronuncia della sentenza definitiva di Corte d’appello (n. 2180/16), che ha riconosciuto il diritto del Fedele alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento, in ragione dei diversi presupposti su cui si fonda la prestazione oggetto di causa, rispetto a quelle di cui alla citata sentenza irrevocabile;
4. avverso tale sentenza F.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPS ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
6. col motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. 222 del 1984, artt. 1 e 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
7. si denuncia come errata la consulenza medico legale svolta in appello in quanto il c.t.u. nominato avrebbe “omesso di eseguire un esame comparativo fra lo stato clinico del Fedele presente prima del suo inserimento nel mondo del lavoro e quello successivo, limitando la propria indagine ad un mero esame clinico del periziando e ad un vaglio della documentazione in atti”;
8. si censura la scelta del consulente, medico chirurgo specialista in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio e non specializzato in malattie mentali, e che non ha somministrato al periziando alcun test di intelligenza;
9. si afferma che la parte appellata aveva espresso il proprio dissenso alle conclusioni del c.t.u., appena ricevuta la bozza dell’elaborato peritale, sottolineandosi anche come la sentenza n. 2180/16, che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, aveva riscontrato nel Fe. una insufficienza mentale di grado grave già da dicembre 2008; aveva inoltre accertato un disorientamento spazio temporale a partire dal dicembre 2008 e che lo stato clinico del predetto si era aggravato per altre patologie (ipertensione arteriosa complicata da cardiopatia in I classe NYHA, cataratta in evoluzione, ipoacusia neurosensoriale) la cui insorgenza e aggravamento erano successivi all’inserimento nel mondo del lavoro;
10. si aggiunge che era stato chiesto alla Corte d’appello, mediante deposito telematico del 10.9.18 e successive istanze del 27.11.18 e del 12.4.19, di poter produrre documentazione a sostegno delle critiche mosse affinchè fosse sottoposta al c.t.u. (documentazione successiva alla costituzione in appello), istanze mai prese in esame dalla Corte;
11. il motivo, nella sua intera articolazione, è inammissibile;
12. anzitutto, è inammissibile la censura sulla scelta del consulente tecnico in quanto questa è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere, mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c., gli eventuali dubbi circa la obiettività e l’imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (Cass. n. 2103 del 2019; n. 11412 del 1997);
13. questa Corte ha anche chiarito che le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 6050 del 2010);
14. la deduzione sul mancato esame, da parte dei giudici d’appello, dell’istanza di autorizzazione alla produzione di ulteriore documentazione è inammissibile in quanto non corredata dalla esatta individuazione di tale documentazione e dalla sua trascrizione e produzione, ed inoltre di elementi atti a rivelarne la decisività;
15. si è infatti precisato (Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016) che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa;
16. le residue censure si risolvono nell’espressione di un dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice rispetto alle conclusioni del c.t.u., senza addurre alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 1652 del 2012);
17. neppure può trovare accoglimento il rilievo sulla diversa valutazione operata dal c.t.u. nominato nel separato procedimento concluso con la sentenza n. 2180/16, in quanto trattasi di valutazioni, come affermato nella sentenza impugnata, riferite a requisiti sanitari diversi richiesti per prestazioni differenti;
18. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;
19. non si fa luogo alla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente in quanto ricorrono i presupposti per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;
20. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021