LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22154/2019 proposto da:
O.B., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE PREFEDTTURA UTG MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2507/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 16.4.2018 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da O.B. avverso il provvedimento del 13.4.2017, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Interponeva appello l’ O. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata n. 2507/2019, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione O.B. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che il ricorrente non ha depositato la relazione di notificazione di detto atto, nè all’atto dell’iscrizione della causa al ruolo generale, nè in un momento successivo, nè infine ha dedotto, prima della decisione, l’esistenza di una valida causa giustificativa per detta omissione. Sul punto, va ribadito che la produzione della prova della notificazione del ricorso per Cassazione è prevista dalla legge “… in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9342 del 10/04/2008, Rv. 602468; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 23/01/2009, Rv. 606333; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461).
Poichè nel caso di specie il difensore del ricorrente non si è attivato nei termini indicati dai consolidati precedenti di questa Corte, il ricorso va dichiarato in limine inammissibile.
Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021