Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4654 del 22/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28877/2018 proposto da:

COMUNE CORINALDO rappresentato dall’avv. MIRCO MINARDI;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 290, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CASELLATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CHIARA POSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

L’architetto D.M.P. otteneva dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, decreto ingiuntivo per il pagamento da parte del Comune di Corinaldo del compenso per un incarico professionale di ideazione ed elaborazione di un piano di illuminazione per il centro storico. Il Comune si opponeva, negando l’adempimento – il progetto non sarebbe stato approvato dalla Sovrintendenza ai beni culturali – e chiedendo conseguente risoluzione del contratto. Il Tribunale, con sentenza n. 43/2013, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

La D.M. proponeva appello, cui controparte resisteva.

La Corte d’appello di Ancona lo accoglieva, negando la sussistenza di inadempimento della professionista, e pertanto respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo, condannando l’appellato a rifondere le spese di entrambi i gradi.

Il Comune ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso la D.M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto discusso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il giudice d’appello avrebbe “omesso del tutto di valutare cinque fatti storici” discussi e pienamente riconosciuti nella sentenza di primo grado:

a) “Quello svoltosi davanti al funzionario di zona era un mero incontro preliminare, volto a “saggiare” il parere della Soprintendenza”;

b) controparte “non era mai stata revocata dall’incarico dopo il diniego della Soprintendenza”;

c) controparte seppe del diniego della Soprintendenza;

d) pur essendo continuato l’incarico dopo tale diniego, controparte “non modificò mai il suo progetto”;

e) controparte “non aveva provato di non aver potuto portare a termine l’incarico assunto, a causa della condotta omissiva o impeditiva dell’Ente opponente”.

Queste “circostanze” sarebbero “ricavate dall’esame dei testimoni” B. e M., e risulterebbero dalla sentenza di primo grado nonchè, quanto alla prima circostanza, pure dalla sentenza d’appello, e dunque erano discusse. Seguono a questi asserti degli stralci tratti dalla motivazione della sentenza di primo grado, e viene riportato altresì un passo (consistente, in effetti, in un periodo non completo) tratto dalla sentenza del secondo, per affermare poi che, se il giudice d’appello “avesse esaminato questi cinque fatti decisivi, ovviamente non in maniera atomistica, avrebbe necessariamente escluso la diligenza” di controparte, considerato che, di fronte al parere negativo della Sovrintendenza durante un incontro preliminare, l’architetto non aveva modificato il progetto, pur persistendo l’incarico e conoscendo l’architetto il diniego della Sovrintendenza.

Si richiama giurisprudenza per cui l’ostacolo che rende la prestazione impossibile non libera il debitore qualora sia prevedibile ed evitabile, e il debitore comunque non è liberato se non ha sperimentato tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per rimuovere gli ostacoli all’adempiere. Se ne desume che controparte avrebbe “potuto facilmente evitare il diniego, informandosi preventivamente in merito alle linee guida della Soprintendenza” e comunque, dopo il diniego, “avrebbe potuto/dovuto modificare il progetto”. Se il giudice d’appello avesse dunque tenuto conto della “decisività delle circostanze” sopra indicate, “avrebbe dovuto necessariamente applicare l’art. 1218 c.c., escludendo nel caso di specie che l’inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione per causa… non imputabile, con conseguente riconoscimento della legittimità della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., tempestivamente sollevata dal Comune”.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione/falsa applicazione degli artt. 1176,1218,2236 c.c. e art. 116 c.p.c..

La corte territoriale avrebbe qualificato obbligazioni di mezzi le prestazioni d’opera intellettuali; invece tale prestazione nel caso di specie doveva apportare un progetto “in concreto utilizzabile e privo di difetti”, in mancanza del quale “il cliente ha il diritto di non pagare la prestazione”. Dunque non si trattava di una prestazione di mezzi, “come correttamente ritenuto dal Tribunale e smentito dalla Corte d’appello”.

Al di là di questo, il giudice d’appello avrebbe ritenuto l’inadempimento non imputabile, e in particolare reputato “dirimente” la testimonianza della funzionaria della Soprintendenza P.A., sul contenuto della quale il motivo svolge argomentazioni.

Si richiamano quindi due rilievi della corte territoriale, cioè che per l’appellante era “se non impossibile assai difficile conoscere la normativa”, e altresì che “quanto elaborato dall’architetto era stato concordato col Comune, che ne aveva manifestato il gradimento, tanto da sottoporlo alla Sovrintendenza”. Il motivo prosegue richiamando giurisprudenza relativa all’esercizio corretto da parte del giudicante del potere di cui all’art. 116 c.p.c., per attribuire poi al giudice d’appello una grave “valutazione imprudente” della prova, mentre quella proposta dal ricorrente sarebbe l’unica interpretazione ragionevole. Ciò in relazione al fatto che il giudice d’appello avrebbe “travisato completamente il contenuto” della testimonianza P., fornendone una interpretazione irragionevole e insostenibile. Viene trascritto il testo della deposizione, per affermare che sarebbe “stata letteralmente stravolta” dal giudice d’appello “attribuendole un significato insostenibile e non giustificabile”, e argomentando su una frase della testimonianza per sostenere che sulla base di questa il giudice d’appello avrebbe “ingiustificatamente affermato” la mutevolezza delle regole della Soprintendenza, “periodicamente rideterminate, in modo che sia se non impossibile, assai difficile stabilirne a priori il contenuto (e difatti non lo conosceva neppure il Comune)”.

Si argomenta inoltre sul significato dell’aggettivo “mutevole”, attribuendo infine “un salto logico” alla motivazione della sentenza impugnata.

Successivamente, il motivo aggiunge di “prendere per buona” l’affermazione del giudice d’appello che il Comune aveva concordato il progetto, per sostenere poi che “quella frase parrebbe significare che “l’accordo sul progetto e il gradimento della prestazione da parte del cliente” escluderebbe di per sè la mancanza di diligenza del professionista”, il che contrasterebbe con la giurisprudenza di legittimità. Quindi “anche ammesso un “accordo” o un “gradimento” del Comune, la mancata approvazione preliminare del progetto non giustificava l’inadempimento” dell’architetto; e “un architetto che, ignorando le linee guida della Soprintendenza, rediga un progetto inutilizzabile, non ha diritto al compenso”; ergo, il giudice d’appello non avrebbe correttamente applicato gli artt. 1218 e 1176 c.c.. Si richiamano infine alcuni elementi tratti dalla sentenza di primo grado, per aderirvi.

3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “oppure, in alternativa”, violazione/falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

il giudice d’appello non spiegherebbe “da quale fonte probatoria” avrebbe desunto che il progetto era stato concordato e che il Comune gli aveva manifestato gradimento; al riguardo, la motivazione dovrebbe qualificarsi meramente apparente.

In prosieguo, si pone l’ipotesi che “l’accordo e il gradimento siano la conclusione di un ragionamento di tipo presuntivo”, ove l’elemento noto sarebbe la sottoposizione del progetto alla Sovrintendenza: in tal caso sarebbe stato allora violato l’art. 2729 c.c. e per dimostrarlo si argomenta sul “sillogismo” che il giudice d’appello avrebbe strutturato, criticandolo sul contenuto dei componenti utilizzati, per concludere che la corte territoriale si sarebbe avvalsa di “indizi totalmente privi di gravità e precisione”, così facendo malgoverno dell’art. 2729 c.c..

4. Il primo e il secondo motivo tentano variamente di schermare la loro effettiva sostanza fattuale di valutazione alternativa a quella adottata dal giudice d’appello, che li conduce a un’evidente inammissibilità.

4.1 Il primo motivo, in particolare, nella prima parte lamenta il preteso omesso esame di ben cinque fatti (e il quinto peraltro non è un fatto, bensì una valutazione del ricorrente sull’asserito difetto di dimostrazione ad opera di controparte di un fatto, cioè sull’asserita mancanza di prova dell’impossibilità patita dall’architetto di portare a termine l’incarico per condotta omissiva o impeditiva del Comune) discussi e decisivi – il che già di per sè dimostra la doglianza di un compendio probatorio non ben valutato, il che sarebbe ammissibile solo in sede di gravame -, per poi censurare proprio su un diretto piano fattuale l’iter motivazionale della sentenza impugnata e infine concludere, ancora una volta argomentando sul piano direttamente fattuale, che la controricorrente avrebbe potuto evitare il diniego della Sovrintendenza o comunque potuto/dovuto modificare il progetto.

4.2 Il secondo comincia con l’affermare che il giudice d’appello avrebbe qualificato la prestazione come obbligazione di mezzi – il che alla fin fine in realtà non è, nonostante la motivazione prenda le mosse da tale qualificazione, perchè il giudice d’appello ha poi riconosciuto che l’obbligazione de qua deve apportare con il suo adempimento un vantaggio al creditore -, salvo poco dopo censurare l’avere il giudice d’appello ritenuto che l’inadempimento non fosse imputabile, e ciò tramite argomenti direttamente fattuali relativi al contenuto della deposizione testimoniale della funzionaria della Sovrintendenza P.A.. Dopo una divagazione sull’applicazione dell’art. 116 c.p.c. (nella rubrica affiancato già in modo non corretto a norme sostanziali: gli artt. 1176,1218 e 2236 c.c.), si perviene ad attribuire al giudice d’appello una “valutazione imprudente” della prova in termini di gravità e quindi generante un’interpretazione logicamente insostenibile nella ricostruzione del fatto, sostenendo poi che “l’unica ragionevolmente sostenibile” delle possibili interpretazioni sarebbe quella proposta dal ricorrente, tentando di schermarsi in relazione a tale asserto tanto apodittico quanto fattuale con la giurisprudenza di legittimità sull’art. 116 c.p.c.. Si imputa dunque al giudice d’appello di avere “travisato completamente” la suddetta testimonianza con una interpretazione assolutamente non ragionevole, che l’avrebbe “letteralmente stravolta”. La censura in realtà, per quello che emerge ictu oculi dalla motivazione della sentenza, non ha base, bensì tenta di nascondere ancora una volta una doglianza fattuale in termini di alternativa valutazione.

Direttamente sul fatto, ancora, il motivo presenta una ulteriore articolazione sul “supposto accordo” relativo al progetto e sul “gradimento del Comune” della prestazione, contrapponendo di nuovo il contenuto della sentenza di primo grado al vaglio del secondo giudice.

I motivi primo e secondo quindi, come si anticipava, risultano entrambi inammissibili.

5. Il terzo motivo già presenta una rubrica non accettabile, in quanto non determina in modo inequivoco il contenuto della censura: o si tratta di una denuncia di motivazione apparente “oppure, in alternativa,” di una denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c.. Non è qui il giudice a dover scegliere, perchè questa non è una qualificazione, bensì l’affidamento – espressamente voluto al giudice di incasellare nei paradigmi normativi, per sostituire il ricorrente nel suo onere di parte impugnante.

A prescindere da ciò, peraltro, deve rilevarsi che la motivazione, seppur redatta in modalità non totalmente priva di mende, rimane comunque entro il limite del minimum costituzionale, per cui la doglianza merita rigetto; e la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., che viene pure addotta costituisce in realtà, ancora una volta, una censura direttamente fattuale.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472