LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2731/2015 proposto da:
AEROVIAGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
e contro
SERIT SICILIA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 658/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/07/2014 R.G.N. 787/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di rigetto dell’opposizione proposta dalla soc. Aeroviaggi spa avverso la cartella esattoriale notificata su istanza dell’Inps per il recupero delle agevolazioni contributive connesse a contratti di formazione e lavoro.
La Corte, richiamati i principi affermati dalla commissione Europea con decisione dell’11/5/1999 in base alla quale le agevolazioni connesse ai contratti di formazione e lavoro, ad eccezione dei casi specificamente da essa previsti, erano illegittime trattandosi di aiuti di stato, ha rilevato, con riferimento all’eccezione di prescrizione, l’applicabilità dell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data di notifica alla Repubblica italiana (4/6/1999); l’obbligatorietà dell’enunciato della Commissione rivolta non solo ai singoli Stati, ma anche ai soggetti dell’ordinamento interno e dunque la legittimazione dell’Inps; l’inapplicabilità del principio del legittimo affidamento. La Corte ha, altresì, affermato l’incompatibilità degli sgravi fruiti con il mercato comune anche con riferimento alle imprese di servizi esclusivamente locali; l’onere probatorio a carico dell’impresa al fine di dimostrare la riconducibilità dei contratti conclusi alle ipotesi che, secondo la Commissione, non costituivano o aiuti di stato; l’inapplicabilità della regola del cosiddetto “de minimis “avendo la commissione ritenuto compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato che non superavano il limite di Euro 100.000.
Infine,la Corte ha dichiarato inammissibile l’ultimo motivo circa un preteso diritto allo sgravio di cui al D.M. 5 agosto 1994, art. 1, in quanto volto ad introdurre una questione nuova.
2. La società ricorre in cassazione avverso la sentenza con tre motivi.
Resiste l’Inps.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione alla prescrizione da applicarsi ai benefici contributivi di cui la società aveva usufruito.
Il motivo è infondato. Va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr ord. n. 15491/2017) “Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, opera il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono regolate dal diritto nazionale, nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonchè del principio di effettività del rimedio”.
4. Con il secondo motivo la società denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., circa la ripartizione dell’onere probatorio.
Il motivo è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha affermato che il soggetto che assume di avere diritto allo sgravio, che costituisce una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, ha l’onere di dimostrare i relativi fatti costitutivi e la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr Cass. n. 9140/2018, n. 1157/2018).
5. Con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale esaminato l’applicabilità dello sgravio di cui al D.M. 5 agosto 1994, art. 1 a favore dei datori di lavoro del mezzogiorno. Tale accertamento, secondo la ricorrente, era necessario al fine di determinare correttamente le somme dovute all’Inps.
Il motivo è infondato in quanto la Corte ha esaminato la questione pervenendo alla conclusione che costituisse un fatto nuovo e come tale inammissibile. A riguardo la ricorrente non ha formulato adeguate censure lamentando un’inesistente omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 7.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021