Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4695 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1675/2015 R.G. proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore generale F.E., in qualità di avente causa del MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Gnignati, e Antonio Auricchio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA ***** S.P.A. in liquidazione, in persona del curatore p.t. Dott. B.F., rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo de Marchis, Rodolfo Valdina e Pier Francesco Valdina, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, n. 38;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia depositato il 10 dicembre 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 10 dicembre 2014, il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Mediocredito Italiano S.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento della ***** S.p.a. in liquidazione, ammettendo al passivo in via chirografaria un credito di Euro 2.530.099,77, derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società fallita con la Banca Intesa Mediocredito S.p.a. e la MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. il 21 dicembre 2007.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato innanzitutto l’orientamento giurisprudenziale che esclude la nullità del contratto di mutuo in caso di superamento del limite previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2, e dalla Delib. CICR 22 aprile 1995, rilevando inoltre che la concessione del mutuo era stata sicuramente voluta dalle parti, ed escludendone pertanto anche la simulazione. Ha osservato inoltre che l’utilizzazione della somma erogata per l’estinzione di pregresse esposizioni debitorie non comportava la nullità del contratto per difetto di causa, in quanto il mutuo fondiario non è configurabile come mutuo di scopo, precisando che essa poteva configurarsi al più come un negozio indiretto volto a realizzare una forma anomala di pagamento, e quindi come un’operazione compiuta in frode ai creditori, nella misura in cui il risultato pratico perseguito dalle parti fosse costituito dalla trasformazione di un precedente credito chirografario in un credito ipotecario.

Tanto premesso, e ritenuto pacifico che il finanziamento era stato utilizzato in parte per l’acquisto dell’immobile destinato all’esercizio dell’impresa, in parte per l’estinzione di mutui ipotecari precedentemente concessi dalla Banca Unicredit S.p.a. e dalla Banca MPS S.p.a., mentre il residuo era confluito su un conto corrente acceso presso l’Intesa San Paolo S.p.a., all’epoca appartenente allo stesso gruppo di una delle Banche mutuanti, il Tribunale ha rilevato che alla data della stipulazione del contratto la ***** aveva una rilevante esposizione debitoria, non ancora estinta al momento della dichiarazione di fallimento, osservando che, come emergeva dallo stato passivo, dopo la concessione del finanziamento la predetta situazione era peggiorata, invece di migliorare, ed aggiungendo che dall’esame dei bilanci e dai dati forniti dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia risultava una situazione di grave indebitamento e di grave debolezza finanziaria, nonchè d’incapacità di far fronte alle passività risalente all’esercizio 2005. Pur riconoscendo che attraverso la concessione del finanziamento il Mediocredito Italiano non aveva trasformato un proprio credito chirografario in un credito privilegiato, ha osservato che una parte consistente del finanziamento era stato utilizzato per l’estinzione anticipata di debiti nei confronti della MPS e dell’Unicredit, che in tal modo avevano ottenuto l’integrale soddisfazione dei propri crediti in danno degli altri creditori, senza dover attivare le garanzie patrimoniali. Precisato inoltre che la concessione dell’ipoteca su tutti gli immobili costituiva di per sè un atto di disposizione idoneo a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti degli altri creditori, rendendone più difficile, se non impossibile, il soddisfacimento, ha ritenuto che la Banca mutuante non potesse non essere consapevole di tale pregiudizio, essendo in grado di valutare i sintomi dello stato di dissesto attraverso l’esame dei bilanci e l’accesso alla Centrale dei Rischi.

Il Tribunale ha ritenuto infine provato il compimento dell’atto nel periodo sospetto, rilevando che il mutuo era stato concesso nel mese di dicembre 2007, mentre il fallimento era stato dichiarato nel mese di aprile 2011. Ha concluso pertanto per la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 2901 c.c., precisando tuttavia che ciò non precludeva l’ammissione al passivo in via chirografaria dell’importo corrispondente alla parte del mutuo effettivamente utilizzata.

3. Avverso il predetto decreto il Mediocredito Italiano (in seguito incorporato dall’Intesa Sanpaolo S.p.a., con atto di fusione per notaio M. del 30 ottobre 2019) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, ed anch’esso illustrato con memoria, al quale il Mediocredito Italiano ha resistito a sua volta con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto di procura speciale, sollevata dalla ricorrente principale in relazione al contenuto della procura rilasciata a margine del controricorso, con la quale viene conferito al difensore soltanto il potere di resistere al ricorso per cassazione, senza alcun cenno alla facoltà di proporre l’impugnazione incidentale.

La procura apposta all’unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi infatti estesa anche a questo ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato, attesa l’inerenza materiale del mandato stesso all’atto nel quale è incorporato (cfr. Cass., Sez. I, 4/05/2016, n. 8798; Cass., Sez. lav., 13/12/2010, n. 25137).

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il cui esame risulta logicamente e giuridicamente prioritario rispetto a quello del ricorso principale, il controricorrente deduce la violazione dell’art. 1344 c.c., osservando che, nell’escludere la nullità del contratto di mutuo per frode alla legge, il decreto impugnato non ha tenuto conto delle modalità d’impiego della somma mutuata, utilizzata, in pendenza di una situazione di dissesto della mutuataria, per sostituire un credito chirografario con un credito privilegiato, in contrasto con il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sè illecito, sicchè la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l’ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. IL 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576). Tale principio, correttamente richiamato dal decreto impugnato, è stato ribadito anche in riferimento all’ipotesi di stipulazione di un mutuo ipotecario in violazione della L.Fall., art. 216, comma 3, che punisce il reato di bancarotta preferenziale: in linea generale, si è infatti osservato che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dal momento che l’art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso d’inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio, mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma; nel caso in cui il debitore abbia effettuato pagamenti o simulato titoli di prelazione con l’intento di favorire uno o più creditori a danno di altri, il predetto meccanismo è stato poi individuato nell’esercizio dell’azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione d’inefficacia dell’atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l’applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 c.c.

3. Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., della L.Fall., art. 66 e del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 38 e 39 nonchè la nullità del decreto impugnato per difetto di motivazione, osservando che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la validità del mutuo, non ne ha rilevato l’irrevocabilità ai sensi dell’art. 38 cit., benchè ne fosse incontestata la natura fondiaria e fosse altresì pacifico che alla data della dichiarazione di fallimento era scaduto il termine previsto dall’art. 39, comma 4.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo, in via subordinata, che il Tribunale ha omesso di pronunciare in ordine alla natura fondiaria del finanziamento, fatta valere da essa ricorrente con l’opposizione allo stato passivo, riconosciuta dallo stesso decreto impugnato, e comprovata dalla produzione del contratto di mutuo e da una perizia che confermava il rispetto dei requisiti posti dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38.

5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati.

La circostanza, ammessa dalla stessa ricorrente, che il decreto impugnato abbia riconosciuto la natura fondiaria del mutuo, risulta infatti di per sè sufficiente ad escludere la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso in cui manchi la decisione su un punto della controversia, non essendo stata adottata alcuna statuizione in ordine a un capo della domanda o a un’eccezione di parte, con la conseguente insussistenza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2017, n. 7472; 9/05/2007, n. 10636; Cass., Sez. V, 1/04/2003, n. 4972).

L’omessa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 39, comma 4, trova invece conforto nel principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo fondiario, secondo cui l’inopponibilità del contratto al fallimento per nullità, simulazione o revoca impedisce di ritenere operante il c.d. beneficio del consolidamento previsto dalla predetta disposizione: qualora infatti, come nel caso in esame, il contratto di mutuo venga revocato, in virtù della qualificazione della fattispecie come procedimento indiretto volto a realizzare un pagamento con mezzi anormali, mediante la stipulazione di un mutuo e l’utilizzazione della somma accreditata per l’estinzione di un preesistente credito del mutuante nei confronti del mutuatario, viene meno anche la qualificazione, derivante dal contratto, dell’ipoteca come ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2013, n. 9482; 1/10/2007, n. 20622).

6. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e della L.Fall., art. 66 censurando il decreto impugnato per aver ritenuto revocabile l’ipoteca, senza considerare che l’operazione non comportava alcun pregiudizio per i creditori, dal momento che il mutuo era destinato a fornire la provvista necessaria per l’acquisto di un immobile, la chiusura di due pregresse esposizioni ipotecarie ed il ripianamento di un’altra esposizione che necessitava di consolidamento. Sostiene infatti che il mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di un immobile strumentale all’attività d’impresa non arreca alcun danno, nè al patrimonio sociale nè ai creditori, mentre quello contratto per il pagamento dei creditori non è revocabile, in quanto assimilabile al pagamento di un debito scaduto, e comunque non pregiudizievole, anche quando sia utilizzato per l’estinzione di una precedente esposizione non ipotecaria.

7. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., della L.Fall., art. 66 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che l’operazione non ha arrecato alcun pregiudizio ai creditori, non avendo determinato alcun depauperamento del patrimonio, il cui valore era rimasto immutato. Sostiene che, nel ritenere sussistente il predetto pregiudizio, in virtù dell’esistenza di creditori per titolo anteriore all’atto revocando poi ammessi al passivo, il Tribunale ha confuso il presupposto della legittimazione all’azione con l’eventus damni, che deve invece consistere nell’incapienza del patrimonio del debitore, nell’aggravamento di un’incapienza già in atto o nella maggiore difficoltà per i creditori di ottenere l’attuazione coattiva dei crediti.

8. I due motivi, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, sono fondati.

In tema di azione revocatoria, questa Corte, all’esito di un articolato percorso giurisprudenziale, è pervenuta all’enunciazione del principio secondo cui la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest’ultimo un’effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente nè la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), nè quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi configurare anche come un procedimento negoziale indiretto, nell’ambito del quale l’importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario: in tal caso, l’intera operazione è impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sè, ma nell’impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (cfr. Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19746; 21/02/2018, n. 4202; 29/02/2016, n. 3955). Risulta pertanto superato il precedente indirizzo che, ravvisando nella fattispecie in esame un fenomeno simulatorio (caratterizzato dalla circostanza che le somme erogate non erano destinate a procurare un’effettiva disponibilità al mutuatario) o un accordo negoziale contraddistinto da un motivo illecito comune (consistente nello intento di ledere la par condicio creditorum), perveniva alla duplice conclusione della revocabilità della garanzia, in quanto costituita per un debito preesistente, e, in caso di fallimento, dell’impossibilità di ammettere al passivo il credito della banca (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2012, n. 17200; 7/01/2004, n. 12; 19/11/1997, n. 11495): si è infatti osservato che l’ammissione al passivo della somma mutuata risulta incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poichè in tal caso la revoca dell’intera operazione comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che all’inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità della restituzione, sia pur in moneta fallimentare (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2003, n. 4069).

Al predetto principio si è conformato il decreto impugnato, il quale, rilevato che l’importo del mutuo ipotecario fatto valere con l’istanza d’insinuazione al passivo era stato in parte utilizzato per l’estinzione anticipata di altri due mutui, uno dei quali precedentemente concesso da una delle due Banche partecipanti all’operazione, ed in parte versato su un conto corrente aperto presso una Banca appartenente al medesimo gruppo della ricorrente, ha ritenuto l’intera operazione senz’altro lesiva delle ragioni degli altri creditori, osservando che a) l’estinzione anticipata dei mutui preesistenti aveva costituito sicuramente un beneficio per i mutuanti, i quali avevano ottenuto anticipatamente l’integrale soddisfazione della propria pretesa senza dover attivare la garanzia patrimoniale, b) la concessione dell’ipoteca su tutti gli immobili costituisce di per sè un atto dispositivo idoneo a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, e c) contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’importo confluito sul conto corrente non era stato affatto utilizzato per tacitare tutti i creditori chirografari, molti dei quali a seguito della dichiarazione di fallimento della mutuataria erano stati ammessi al passivo.

L’estensione pura e semplice alla fattispecie in esame del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità non tiene peraltro conto delle caratteristiche specifiche dell’operazione posta in essere tra la società fallita e le due Banche, risultanti dallo stesso decreto impugnato, e consistenti nelle seguenti circostanze: a) una sola delle Banche era creditrice in virtù di un precedente mutuo, b) entrambi i mutui preesistenti erano assistiti a loro volta da ipoteche, c) l’importo del mutuo era superiore al debito complessivamente derivante dai mutui preesistenti, d) una parte del predetto importo era stato utilizzato per l’acquisto dell’immobile destinato all’esercizio della impresa, e) la ricorrente, per quanto risulta, non vantava un precedente credito nei confronti della società fallita, f) il conto corrente sul quale era affluito il residuo importo del mutuo era stato aperto presso una Banca che, pur facendo parte dello stesso gruppo della ricorrente, costituiva un soggetto distinto da entrambe le mutuanti. La circostanza che soltanto una delle Banche mutuanti vantasse un precedente credito nei confronti della mutuataria avrebbe dovuto indurre a differenziare le rispettive posizioni, non potendo il principio richiamato trovare applicazione a quella che, non essendo titolare di un credito preesistente, aveva, per quanto risulta, effettivamente erogato l’importo di sua competenza, ottenendo contestualmente l’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili della debitrice, senza poter beneficiare dell’estinzione anticipata del proprio credito. Il fatto poi che l’altra Banca non fosse titolare di un precedente credito chirografario, ma di un credito garantito da ipoteca, avrebbe a sua volta imposto di riflettere sul beneficio dalla stessa effettivamente conseguito in virtù dell’operazione, le cui finalità avrebbero dovuto essere inoltre esaminate alla stregua del contenuto complessivo del contratto, non consistente nella semplice sostituzione di crediti preesistenti con nuovi crediti, ma comprendente anche la concessione di un finanziamento per l’acquisto di un immobile ed un’operazione di ristrutturazione dei debiti.

Questa Corte, nel ribadire l’assoggettabilità a revocatoria del mutuo ipotecario stipulato per l’estinzione di un precedente debito chirografario, ha infatti precisato che tale operazione va tenuta ben distinta da quella volta al rifinanziamento del debitore: premesso infatti che il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo della L.Fall., artt. 182-bis e 182-quater consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti, si è osservato che “l’elemento caratteristico di tali operazioni è l’effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria, tutelando la banca mediante un’ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali per esempio afferenti il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti”. Nel caso in cui la predetta erogazione abbia effettivamente luogo, nel quadro di un’operazione non preordinata esclusivamente all’estinzione della precedente obbligazione ed al ripianamento (mediante l’iscrizione dell’ipoteca) del rischio di credito sottovalutato al momento della sua insorgenza, la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all’impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto, e per questa nuovo (cfr. Cass., Sez. I, 29/02/2016, n. 3955; al riguardo, v. anche Cass., Sez. III, 8/04/2020, n. 7740).

In quest’ottica, la dichiarazione d’inefficacia dell’ipoteca concessa a garanzia del nuovo finanziamento avrebbe richiesto una più ampia valutazione, comprendente anche un raffronto tra le condizioni concordate tra le parti e quelle alle quali erano stati accordati i precedenti mutui, nonchè l’individuazione dei beni concessi in garanzia, non risultando del tutto chiaro, in proposito, la mera constatazione dell’estensione della nuova ipoteca a tutti gli immobili della società debitrice, non accompagnata da alcuna precisazione in ordine alla consistenza di quelli precedentemente vincolati.

9. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,2729 e 2901 c.c., della L.Fall., art. 66 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che il decreto impugnato ha omesso di svolgere qualsiasi indagine in ordine all’elemento soggettivo della revocatoria, avendolo ritenuto provato in virtù di una serie di asserzioni prive di base concreta, senza curarsi di stabilire se essa ricorrente fosse consapevole del pregiudizio arrecato agli altri creditori. Nell’evidenziare le anomalie risultanti dai bilanci e dalla Centrale dei Rischi, il Tribunale non si è infatti preoccupato di precisarle nè di spiegare il modo in cui essa ricorrente avrebbe potuto percepirle, mentre nel dare atto dell’esistenza di creditori per titolo anteriore all’atto revocando ha posto in risalto una circostanza irrilevante e comunque non provata. In ogni caso, il decreto impugnato non ha considerato che dalla Centrale dei Rischi non risultava alcuna revoca o chiusura di fidi, ma solo alcuni sconfinamenti, mentre dalla lettura dei bilanci relativi agli anni 2005 e 2006 emergeva un incremento del fatturato, degli utili e delle disponibilità liquide della società.

9.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di azione revocatoria ordinaria, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che, quando l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, dev’essere accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita anche mediante il ricorso ad elementi presuntivi, la cui valutazione, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per inesistenza assoluta, mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546; Cass., Sez. II, 17/08/ 2011, n. 17327). Tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sull’insufficienza degli elementi presi in considerazione dal decreto impugnato, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la denuncia della violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; 16/12/2011, n. 27197).

10. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Perugia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo ed il quarto motivo, dichiara inammissibile il quinto motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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