LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23317-2019 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 32662/2018 dei TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Roma, decidendo in sede di procedimento per ATPO instaurato da A.M. nei confronti dell’Inps, riconosceva la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario relativo all’assegno ordinario di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1, e condannava l’Inps al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate in Euro 450,00 oltre accessori;
2. avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione A.M. sulla base di due motivi;
3. l’INPS ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c. comma 2, dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che il Tribunale, senza alcuna indicazione dei criteri utilizzati, ha proceduto a una liquidazione delle spese insufficiente rispetto ai valori previsti dal citato D.M., tenuto conto delle fasi del procedimento di istruzione preventiva, sicchè la liquidazione delle spese contenuta nel provvedimento è inferiore ai minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità di alcuni compensi in relazione alle single fasi processuali;
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la liquidazione dei compensi non risulta adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione;
3. i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono fondati;
4. si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa (Cass. n. 15656/2012, conf. Cass. n. 10454/2015, Cass. SU n. 10455/2015);
5. nel caso in esame, applicando i principi richiamati, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4);
6. avuto riguardo all’importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;
7. in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese, tenuto conto della operata compensazione per metà, in Euro 606,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
8. le spese del giudizio di legittimità, attesa l’esiguità dello scostamento tra quanto liquidato e quanto dovuto, vanno compensate;
9. in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del procedimento di ATPO, operata la disposta compensazione, in complessivi Euro 606,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021