Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4723 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24697-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS, (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva dovuta da Elpidio M. la contribuzione alla gestione separata presso l’Inps in relazione all’anno 2009 per l’attività libero professionale svolta in assenza di iscrizione ad Inarcassa, applicando il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a, piuttosto che quello di cui alla lettera b della stessa norma, poichè con la presentazione della denuncia contributiva l’Inps era stato in grado di avere contezza del reddito professionale e mancava di dolo specifico da occultamento;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di due motivi;

M.E. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che già in memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l’Inps aveva affermato che il ricorrente “ha omesso la compilazione del quadro RR sezione II relativo alla determinazione del contributo dovuto alla gestione separata evitandone così il relativo pagamento: nè lo stesso ha provveduto alla iscrizione alla gestione separata”, circostanza non contestata che induce ad esiti difformi rispetto alle conclusioni cui era giunta la Corte territoriale, discostatasi dall’orientamento secondo cui ricorre l’ipotesi della citata L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, quando l’ammontare dei contributi omessi non sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass. 24362/175281/1717119/15), mentre ricorre la più lieve ipotesi nel caso in cui l’ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

il motivo è inammissibile in base al principio in forza del quale il motivo di ricorso con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare, oltre al contenuto dell’affermazione che si assume non contestata nell’atto difensivo, anche il contenuto degli atti difensivi della controparte, evidenziando la genericità o totale assenza di contestazioni sul punto che si assume incontroverso (Cass. 12840 del 22/5/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno in ordine alla liquidazione delle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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