LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25016/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 2912/13/2019, depositata il 10 maggio 2019, notificata il 14 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
Che:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente S.G. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’anno 2004, emessa a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, dolendosi della mancata chiamata in giudizio del concessionario della riscossione.
La CTP di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 10 maggio 2019, ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello correttamente incardinato il contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore, ma ha ritenuto la cartella tardivamente notificata in data 2 aprile 2009, laddove essa afferiva a imposte dovute per l’anno 2004, per cui la stessa si sarebbe dovuta notificare entro il termine del 31 dicembre 2008 L. 31 luglio 2005, n. 156, ex art. 1, comma 5-bis, entro il terzo anno successivo a quella della dichiarazione.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1 – Con l’unico si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24, comma 1, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile il termine di decadenza costituito dal terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Evidenzia il ricorrente come tale disposizione si applichi alle cartelle emesse a seguito di controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, non anche a quelle emesse a termini del D.P.R. ult. cit., art. 36-ter, per la quale opera il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. b), ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
2 – Il ricorso è fondato.
2.1 – In caso di cartella emessa a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter – accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata – l’Ufficio procede al controllo formale della dichiarazione, al quale si applica (a seguito delle modifiche della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-ter) il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. b), secondo cui la cartella va notificata entro il 31 dicembre “del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”.
2.2 – Il diverso termine di decadenza discende dalla diversità dei termini dell’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 1, e dalla natura dell’accertamento (art. 36-ter, comma 2, cit.), rispetto a quello di cui al D.P.R. cit., art. 36-bis, commi 1 e 2, tale da richiedere la preventiva comunicazione dell’esito del controllo (art. 36-ter, comma 3, cit.), differenziando detta forma di controllo dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta D.P.R. cit., ex art. 36-bis, che avviene all’esito di controllo meramente cartolare e che ha lo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori, consentendogli la regolarizzazione di aspetti formali (Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15311).
3 – La CTR, nella parte in cui ha ritenuto nella sentenza impugnata di applicare il termine di decadenza triennale di cui alla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, non ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021