LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9231-2019 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato NUNZIA COPPOLA LODI;
– ricorrente –
contro
V.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PASINETTI;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. 1143/2014, il Tribunale di Bergamo, adito da V.G. con un ricorso per modifica delle condizioni del suo divorzio dalla moglie C.B., accolse la richiesta del primo di non versarle più l’assegno divorzile sottolineando come fosse “incontestato che la resistente ha instaurato una convivenza con un altro uomo e che tale convivenza ormai presenta i connotati di continuità e stabilità”. La Corte di appello di Brescia, però, con decreto del 22 agosto 2014, statuendo sul corrispondente reclamo della C., ritenne che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario di assegno, non facesse venir meno il diritto all’assegno stesso.
1.1. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2732 del 2018, accogliendo il ricorso principale del V., e, per quanto di ragione, quello incidentale della C., cassò quella decisione e rinviò alla corte lombarda, affinchè accertasse, “fermo il principio per cui la convivenza more uxorio, stabile e duratura, dell’ex coniuge esclude il suo diritto all’assegno, ferma altresì la sussistenza di tale convivenza il momento in cui questa si è costituita”.
1.2. Il giudice di rinvio, con decreto del 18 gennaio 2019, ha confermato integralmente, anche in punto di spese di giudizio, il decreto del Tribunale di Bergamo del 18 giugno 2014, n. 1143, condannando la C. alla rifusione, in favore del V., “delle spese della fase di appello” e “del giudizio di Cassazione”, dando atto, altresì, della sussistenza dei “presupposti per il versamento, da parte dell’appellata, dell’ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello”.
1.2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel giudice ha osservato che: i) “non risulta in alcun modo provato che la nuova convivenza more uxorio con caratteri di stabilità e continuità sussistesse già all’epoca del giudizio di divorzio, nè, tantomeno, che il V. ne fosse a conoscenza”; ii) “nessun riscontro oggettivo è stato apportato dalla C. per sostenere le proprie argomentazioni” secondo cui detta stabile e continua convivenza fosse iniziata anteriormente al divorzio”; iii) “risulta verosimile che il V., modificata negli anni successivi la situazione in vera e propria convivenza more uxorio, abbia chiesto, tramite ricorso, la modifica delle condizioni di divorzio”.
2. Per la cassazione di questo decreto ricorre la C., affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il V.. Entrambe le parti depositano memoria ex art. 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate censure denunciano, rispettivamente:
I) “Violazione di legge, inversione dell’onere probatorio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.)”, ascrivendosi alla corte distrettuale di aver fatto gravare, erroneamente, sulla C., invece che, correttamente, sul V., l’onere della dimostrazione della posteriorità della instaurazione della convivenza more uxorio suddetta rispetto al giudizio divorzile;
II) “Motivazione apparente, nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Premettendosi l’essere noto che “…il Giudice del merito, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, debba in ogni caso seguire dei minimi principi di ragionevolezza che consentano quanto meno di controllarne l’operato nel senso di una non arbitrarietà legibus soluta della decisione, principi che sono valutabili attraverso l’esame della motivazione e la cui assenza rende la stessa apparente e, dunque, tamquam non esseb”, si afferma che “ciò non è avvenuto nel caso all’esame di codesta Suprema Corte, con riferimento particolare alla prova del dies a quo della convivenza more uxorio per cui è causa”;
III) “Violazione di legge, declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento di importo pari al contributo unificato in ipotesi atipica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater)”, contestandosi l’affermazione della corte bresciana riguardante la sussistenza dei presupposti processuali per l’imposizione, a carico della C., del pagamento del raddoppio del contributo unificato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Invero, l’ordinanza di questa Corte n. 2732 del 2018, accogliendo il ricorso principale del V., e, per quanto di ragione, quello incidentale della C., avverso il decreto della Corte di appello di Brescia ivi impugnato, cassò quella decisione e rinviò alla corte lombarda, così esprimendosi: “Giurisprudenza di questa Corte, ampiamente consolidata da alcuni anni (tra le altre, Cass. n. 17195 del 2011; Cass. 6855 del 2015; Cass. 18111 del 2017), afferma che la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura, che all’evidenza, (è) ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei, fa venir meno il diritto all’assegno. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente. Del resto, è la stessa controricorrente che, anche nel giudizio di appello, ammetteva tale convivenza more uxorio. Anche il ricorso incidentale appare manifestamente fondato, nei limiti che si indicheranno. Afferma la C. che la convivenza more uxorio predetta giù esisteva durante la procedura di divorzio (se così fosse, il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito). Sostiene, altresì, che il V. aveva ammesso tale situazione; richiama in tal senso il verbale presidenziale, nel quale, peraltro, l’odierno ricorrente principale si era limitato a precisare che esisteva una relazione della moglie con altra persona, ciò che è ovviamente altra cosa rispetto alla convivenza more uxorio, ed è ben possibile che la relazione si sia poi tra formata, successivamente, alla pronuncia di divorzio in convivenza. D’altra parte, la questione costituiva oggetto di un motivo di reclamo, sul quale la Corte di merito non si è per nulla pronunciata. Va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che, fermo il principio per cui la convivenza more uxorio, stabile e duratura, dell’ex coniuge esclude il suo diritto all’assegno, ferma altresì la sussistenza di tale convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si è costituita. Il giudice del rinvio si pronuncerà pure sulle spese del presente procedimento”. In quella sede, dunque, si è demandato al giudice del rinvio esclusivamente di accertare il momento (se anteriore o posteriore alla pronuncia di divorzio) in cui era insorta la convivenza more uxorio, stabile e duratura della C. con il suo nuovo compagno, e di pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.
2.3. Posto, allora, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione del precedente grado di merito (cfr. Cass. n. 30529 del 2017; Cass. n. 779 del 2016), nel quale, peraltro, le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la decisione annullata (cfr. Cass. n. 23073 del 2014), rileva il Collegio che la corte distrettuale ha opinato non essere stato in alcun modo provato che la nuova convivenza more uxorio con caratteri di stabilità e continuità sussistesse già all’epoca del giudizio di divorzio, nè, tantomeno, che il V. ne fosse a conoscenza.
2.3.1. Orbene, la prova dell’anteriorità di detta convivenza rispetto alla pronuncia di divorzio, ovvero dell’effettiva conoscenza di questa circostanza, da parte dell’odierno controricorrente, già al momento dell’appena menzionata pronuncia, investendo un fatto impeditivo e/o estintivo della pretesa di quest’ultimo, azionata della L. n. 898 del 1970, ex art. 9, di ottenere (sul presupposto della instaurazione successiva al divorzio di tale convivenza) l’eliminazione del proprio obbligo di corrispondere alla ex moglie l’assegno divorzile, doveva essere fornita da chi aveva invocato la medesima circostanza per conservare, invece, quell’attribuzione: non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., il cui comma 2, come è noto, pone a carico di chi prospetti un fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa azionata da controparte di fornirne la corrispondente dimostrazione.
2.3.2. A tanto deve solo aggiungersi l’assoluta irrilevanza, nel presente procedimento, della questione di massima di particolare importanza (se l’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero, al contrario, se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento) recentemente rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 28995 del 2020 (richiamata dalla C. nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c.). Invero, come ancora ribadito da Cass. n. 392 del 2021 (cfr. in motivazione. Nello stesse senso anche Cass. n. 11202 del 2018), nel giudizio di rinvio non possono – anche soltanto implicitamente rimettersi in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità Cass. n. 7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto “ex lege” ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche le più recenti Cass. n. 5137 del 2019 e Cass. n. 392 del 2021). In definitiva, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D’altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la decisione pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (fr. Cass. n. 17442 del 2006; Cass. n. 10496 del 2009).
3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto reso il 18 gennaio 2019), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
3.1.1. In altri termini, come ancora ribadito, recentemente, da Cass. n. 22865 del 2019, il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della decisione impugnata solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, nonchè, ex multis, Cass. n. 23828 del 2015; Cass. n. 16502 del 2017), sicchè è ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (cfr. Cass., SU, n. 22232 del 2016), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” cfr. Cass. Sez. 3, cent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (cfr., Cass. n. 16111 del 2018), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. n. 22598 del 2018), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” Cass. n. 20721 del 2018).
3.2. Nella specie, l’iter argomentativo del decreto oggi impugnato, laddove ha ritenuto insussistente la dimostrazione che la nuova convivenza more uxorio della C., con caratteri di stabilità e continuità, sussistesse già all’epoca del giudizio di divorzio, nè, tantomeno, che il V. ne fosse a conoscenza, si rivela assolutamente chiaro in relazione alla giustificazione posta dalla corte bresciana alla base del proprio convincimento all’esito della valutazione del materiale istruttorio sottopostole.
3.2.1. Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è appena detto, mentre l’odierna doglianza della ricorrente si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe opporre una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).
3.2.2. La C., in definitiva, incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il terzo motivo è infondato.
4.1. In proposito, è decisivo osservare che:
i) come si è già detto, la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione del precedente grado di merito (cfr. Cass. n. 30529 del 2017; Cass. n. 779 del 2016);
ii) la corte lombarda, pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato integralmente il decreto del Tribunale di Bergamo n. 1143/2014, sicchè, equivalendo ciò al rigetto del reclamo originariamente interposto dalla C. avverso quel decreto (al di là della dicitura formale adottata dalla corte: “accoglie, per quanto di ragione, il ricorso promosso dal V.”, evidentemente riferita al ricorso in riassunzione del V. innanzi al suddetto giudice di rinvio), la stessa doveva considerarsi soccombente pure in quella sede;
iii) come può leggersi nella recente Cass., SU, n. 4315 del 2020 (cfr. pag. 32 e ss. della motivazione), il primo periodo dell’art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, individua “due presuppose per il sorgere dell’obbligo di versare il doppio contributo: 1) che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; 2) che la parte che ha proposto impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale. Il primo presupposto, che si ricava dall’incipit della formula normativa (“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile (..)”, appartiene al campo del diritto processuale e corrisponde al fatto che il giudice dell’impugnazione abbia adottato una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) previsti dalla legge. Il secondo presupposto, invece, appartiene al campo del diritto sostanziale tributario e si ricava dall’espressione che segue la prima: “la parte è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”; laddove l’aggettivo “ulteriore” significa che l’importo da versare si aggiunge e corrisponde a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di impugnazione, ex art. 13 T.U.S.G., comma 1-bis, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. Quanto detto vuol dire che tale secondo presupposto rimanda implicitamente a tutte le norme del Testo unico sulle spese di giustizia che prevedono i casi in cui, all’atto dell’iscrizione del procedimento, è dovuto il contributo unificato e stabiliscono i relativi importi (art. 9 T.U.S.G. e segg.). Le medesime SU, proseguono poi, chiarendo, tra l’altro, che: a) debenza del contributo unificato iniziale dipende dalla ricorrenza di una serie composita di fattori, del tutto indipendenti dall’esito del giudizio di impugnazione. (…). Si tratta di plurimi fattori, taluni di tipo “oggettivo” (come quelli riferiti al tipo di controversia), altri di tipo “soggettivo” (come quelli legati alla posizione della parte, con riferimento ad es. al suo reddito: art. 9 T.U., comma 1-bis); taluni di carattere “Positivo” (come quelli appena menzionati), altri di carattere “negativo” (assenza di esenzioni e di prenotazione a debito)..”; b) “Va innanzitutto rilevato che la norma prevede che il giudice dell’impugnazione dia atto solo della “sussistenza” dei presupposti per il raddoppio del contributo e non della “non-sussistenza” dei medesimi. Il giudice, pertanto, deve rendere la detta attestazione solo quando addiviene ad una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi cui la legge collega il raddoppio del contributo (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione); non deve, invece, formulare alcuna attestazione ogni volta che la sua pronuncia non sia inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, con conseguente esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato (…) La disposizione in esame chiama il giudice ad attestare di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, alla quale consegue in astratto il raddoppio del contributo unificato. La ratio della previsione normativa è quella di sottrarre al funzionario amministrativo il compito di interpretare la sentenza, considerato che, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione – nel suo articolato complesso “motivazione/dispositivo” – potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza di una fattispecie di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione. Ora, sebbene letteralmente l’art. 13, comma 1-quater preveda che il giudice dell’impugnazione deve dare atto “della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente” che determinano il raddoppio del contributo, appare evidente che la legge plus dixit quam voluit. Infatti, l’attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del “presupposto processuale” che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l’aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell’altro presupposto richiesto dall’art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all’amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria… (…) E allora, l’attestazione del giudice dell’impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere “processuale” attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez 6 – 3, n. 23830 del 201111 2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 0510412019)”.
iv) laddove, come nella odierna vicenda, ciò che è contestato non sono i presupposti di diritto sostanziale tributario (come individuati dalle SU) per il raddoppio del contributo, bensì, specificamente il “presupposto processuale” previsto dalla norma, è innegabile la configurabilità della giurisdizione ordinaria su detta contestazione (la giurisdizione riguardante, invece, i profili di diritto sostanziale tributaria è invece devoluta alle commissioni tributarie. Cfr. Cass., SU. n. 4315 del 2020);
v) la soccombenza della C. sancita in sede di rinvio – in applicazione del principio generale secondo cui essa deve rapportarsi all’esito definitivo della lite e non già, frazionatamente, a quello delle sue varie fasi (cfr. Cass. n. 3166 del 1992, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 15868 del 2015; Cass. n. 1407 del 2020) – rende affatto legittima l’attestazione della corte distrettuale circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte della C., dell’ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello da lei dovuto per il suo originario reclamo.
5. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato dalla già menzionata Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la)ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
6. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna C.B. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da V.G., liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro, 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione omettere generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021