Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4734 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 75, presso lo studio dell’Avv. Ruggero Stendardi che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– Controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 353/4/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 3 ottobre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di P.M. dell’avviso di accertamento con il quale, ai fini dell’IRPEF dell’annualità 2004, era stata sottoposta a tassazione la plusvalenza realizzata con la cessione a terzi dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio noleggio con conducente (N.c.c.), la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, proposto dal contribuente, contro la decisione di primo grado di rigetto del ricorso;

in particolare, la C.T.R., rilevato che la cessione dell’autorizzazione era pacifica e che il contribuente non aveva dichiarato il relativo importo, nè aveva reso i chiarimenti richiesti dall’Amministrazione erariale con invito al contraddittorio, riteneva che:

a) correttamente l’Ufficio aveva operato l’accertamento presuntivo, fondato su studi specifici, provvedimenti giudiziari, articoli prelevati da Internet e tabelle di stima allegati e, comunque, richiamati nell’atto di accertamento, sicchè non sussisteva la lamentata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7;

b) l’attività in questione aveva natura imprenditoriale, ai sensi della L. quadro n. 21 del 1992, sicchè la cessione doveva ritenersi presuntivamente effettuata a titolo oneroso, in mancanza di prova contraria non fornita dal contribuente, con corretta tassazione della plusvalenza;

c) era, inoltre, condivisibile l’equiparazione effettuata dall’Ufficio, ai fini della determinazione della plusvalenza, tra licenze taxi e licenze N.c.c., pur nella distinzione delle due attività;

avverso la sentenza P.M. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e ulteriormente illustrato con successivo deposito di memoria;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione e si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la motivazione dell’avviso impugnato sufficiente, sulla base di elementi che non erano contenuti nella motivazione dell’atto impositivo;

2. con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 2727 e 22729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si censura il Giudice di appello laddove aveva ritenuto che, dalla circostanza dell’avvenuta cessione di una licenza N.C.N., potesse dedursi una quantificazione di una plusvalenza (tra l’altro basata su elementi ignoti), così da ritenere adeguatamente motivato l’accertamento dell’Ufficio;

3. con il terzo motivo – rubricato: Violazione e falsa applicazione dello statuto del contribuente, art.7, comma 1, primo periodo (L. n. 212 del 2000), nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – si lamenta che la C.T.R. abbia liquidato in modo superficiale e errato il tema della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, senza considerare che gli elementi costitutivi della pretesa fiscale in contestazione, erano del tutto sforniti di prova;

4. con il quarto mezzo di impugnazione si denuncia la sentenza impugnata di omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione e si deduce, altresì, la violazione di norme di diritto in tema di ripartizione dell’onere della prova nonchè dell’art. 2697 c.c. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe errato, in mancanza di assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere di provare la maggiore pretesa fiscale, ad addossare, al contrario, l’onere probatorio sul contribuente;

5. con il quinto motivo (rubricato sub 6) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, laddove la C.T.R. aveva avallato, come legittimo, il ricorso dell’Ufficio alla norma indicata in rubrica, mentre tale applicazione era illegittima in quanto le presunzioni invocate dall’Ufficio erano prive dei caratteri della gravità, precisione e della concordanza;

6. con il sesto motivo (rubricato sub 7), infine, si deduce l’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza sulla apodittica affermazione della sussistenza di una plusvalenza tassabile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

7. va, da subito, rilevato che quest’ultimo motivo di ricorso e anche i precedenti, laddove denunciano vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del sono inammissibili in quanto formulati secondo la previgente disposizione di legge non applicabile al ricorso in esame, per essere stata la sentenza impugnata depositata in data 3.10.2013.

Anche a volere prescindere dalla rubrica dei motivi, neppure nell’illustrazione dei mezzi, il ricorrente ha esplicitato censure riconducibili al nuovo disposto di cui alla norma, cosi come autorevolmente interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (v.n. 8053 del 7/4/2014) le quali hanno statuito che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;

8. ciò posto, il primo e il terzo motivo, siccome involgenti la medesima questione (motivazione dell’avviso di accertamento), possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili in quanto inconferenti rispetto al decisum. Nell’illustrazione dei motivi, infatti, il ricorrente, nel censurare la C.T.R. per avere ritenuto sufficientemente provato l’avviso, opera, come condivisibilmente rilevato dal P.G., una commistione tra i distinti profili della motivazione dell’atto e della prova della pretesa tributaria laddove, per costante giurisprudenza di questa Corte, ” la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa” (cfr., tra le altre, di recente Cass. 21.2.2020 n. 4639);

9. il secondo, il quarto e il quinto motivo, laddove concernono la prova della pretesa fiscale, sono inammissibili con conseguente inapplicabilità al caso in esame della giurisprudenza, invocata in memoria. I mezzi di impugnazione, infatti, da un lato appaiono tesi, sotto l’egida della violazione di legge a contrastare inammissibilmente l’accertamento in fatto effettuato dal giudice di merito (rimasto esente da censura a causa dell’inammissibilità, come sopra rilevata, dei relativi mezzi di impugnazione), e, dall’altro, sono contrapposti al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorchè ricorra il cd.vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso” (cfr., tra le altre, di recente Cass.13.2.2020 n. 3541);

10. i restanti motivi e, in particolare, il quarto e il quinto, sono infondati, in quanto, da un canto, il ricorso all’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, deve ritenersi pienamente legittimo giacchè il contribuente non ha indicato in dichiarazione la plusvalenza ed ha, come non contestato, rifiutato il contraddittorio con l’Ufficio, pur avendo ricevuto il relativo invito, e dall’altro, con specifico riguardo al carattere dell’attività esercitata, in assenza di specifica contestazione dell’avvenuta cessione della licenza (come da oggetto di accertamento in fatto incontrastato), la giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie analoga (di cessione di licenza taxi) è ferma nel ritenere che “la licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dalla L. n. 21 del 1992, art. 9, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative” (cfr. Cass. n. 17476 del 14.7.2017) e che “ai sensi della L. n. 21 del 1992, art. 7, i titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi svolgono un’attività di impresa artigiana di trasporto, sicchè, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza, si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 86, comma 1: ne deriva che, ove il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l’Ufficio può effettuare l’accertamento induttivo predetto decreto, ex art. 39, comma 1, lett. a), utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza” (Cass. n. 4944 del 2.3.2018);

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente, soccombente, condannato alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese come liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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