Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4742 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7199-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

e da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFF PIAZZA CROCE ROSSA 2/B dell’avvocato RICCARDO TROIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO IOLITA;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2012 della COM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 142/64/2012, depositata il 25.09.2012 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stac. di Brescia, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello avverso la decisione del giudice di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a Z.M. relativamente ai redditi 2004.

Ha riferito che il contenzioso, introdotto a seguito dell’accertamento nei confronti del contribuente di maggiori imposte a titolo di Irpef, Irap ed Iva, era stato definito dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia con l’annullamento dell’atto impositivo. Avverso detta pronuncia l’Ufficio aveva adito la Commissione tributaria regionale, che con la sentenza ora impugnata aveva rilevato la mancata prova della tempestività dell’impugnazione, dichiarando l’inammissibilità dell’appello. Il giudice regionale ha osservato che l’avviso di ricevimento non provava la data della notifica dell’atto.

L’Agenzia delle entrate si duole della sentenza con due motivi:

con il primo per nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, dell’art. 145 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per risultare incomprensibile l’inammissibilità dell’appello;

con il secondo per motivazione insufficiente su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la genericità delle ragioni addotte a sostegno della tardività della notifica.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

Si è costituito il contribuente, contestando le avverse motivazioni e chiedendo il rigetto del ricorso. Con ricorso incidentale ha inoltre impugnato la decisione dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver statuito la compensazione delle spese processuali, pur nell’insussistenza dei presupposti.

La causa è stata discussa e decisa nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2020.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole della nullità della sentenza perchè ritiene incomprensibile la declaratoria di inammissibilità dell’appello nonostante dalla cartolina d’avviso di ricevimento risulti come data di spedizione il 27/04/2011 (ultimo giorno utile). In particolare l’Ufficio lamenta l’incomprensibilità della motivazione laddove il giudice d’appello afferma, con riferimento al timbro dell’avviso di ricevimento, che esso non offrirebbe elementi idonei ad accertare la data della notifica. Sostiene invece che la data di spedizione, utile a riscontrare la tempestività della notifica per il notificante, sia quella del 27 aprile 2011, riportata sulla cartolina, per cui non potrebbero esserci dubbi sulla tempestività della notifica, peraltro pacificamente ricevuta dal destinatario.

Deve innanzitutto chiarirsi che al caso di specie è incontestato che trovi applicazione il termine semestrale per l’impugnazione, così come previsto dall’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17. Ciò chiarito, la cartolina, riprodotta nell’atto di ricorso, riporta il numero della raccomandata, la data di spedizione del “27/04/2011”, scritta a penna, l’indicazione dell’ufficio postale di spedizione (Brescia 8), le generalità del destinatario e dell’indirizzo presso cui la raccomandata doveva essere notificata, un timbro con sigla del ricevente, la data del 2 maggio 2011, riportata anche questa con timbro datario, e comunque meccanograficamente, infine un timbro tondo, nel quale è leggibile “Poste Italiane” ed una data, al suo interno, non leggibile.

La difesa dell’Amministrazione finanziaria ritiene che il timbro tondo, non leggibile, era quello probabilmente apposto dall’Ufficio postale di destinazione, ininfluente ai fini della individuazione del momento di spedizione della raccomandata, attestata invece dalla data, apposta a penna, del 27/04/2011. Di contro la difesa del contribuente sostiene che quella data apposta a penna non aveva alcuna rilevanza, e di contro, dal monitoraggio del sito delle Poste italiane risultava che l’atto era stato accettato dall’Ufficio di spedizione il 28 aprile 2011, dunque tardivamente.

Perimetrato l’alveo delle rispettive difese, va rammentato che, secondo condivisibile orientamento di questa Corte, nell’ipotesi di notificazione a mezzo posta la prova della sua tempestività esige che nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale. Ne consegue che l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale è tardivo se la data del relativo atto risulti da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro della sola Agenzia delle Entrate, richiedente la notifica, e non una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data (Cass., 10/08/2010, n. 18551; cfr. anche Cass., 09/06/2009, n. 13216). Peraltro, secondo consolidato orientamento, nel processo tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (da ultimo Cass., 19/07/2019, n. 19547; vedi anche 04/06/2018, n. 14163; 29/09/2017, n. 22878 e, ancorchè relativa alla tempestività della costituzione del ricorrente nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, Sez. U, 29/05/2017, n. 13452).

Nel caso di specie la cartolina dell’avviso di ricevimento allegata dall’Agenzia delle entrate riporta la data del 27 aprile 2011 a penna, presumibilmente apposta dal compilatore della cartolina, ossia dal medesimo ricorrente. In ogni caso non si riscontra alcun timbro postale in grado di confermare se essa fosse stata effettivamente ricevuta e accettata dall’ufficio postale in quel giorno. L’incertezza, e comunque la mancanza di prova della data certa della spedizione è ulteriormente avvalorata dal monitoraggio del sito delle Poste italiane, allegato dal controricorrente, e dal quale si evince che la richiesta di spedizione porta la data del 28/04/2011. Trattasi di documento privo di valenza probatoria, potendo far fede solo il timbro postale (cfr. Cass., 28/11/2014, n. 25285), ma si tratta di un elemento che, quando si accompagna all’assenza di tale timbro, rafforza l’irrilevanza probatoria della data di spedizione apposta a penna sulla cartolina d’avviso di ricevimento.

Quanto poi al timbro tondo risultante in basso a destra della cartolina, a parte l’illeggibilità della data in esso riportata, è stata la stessa difesa dell’Agenzia ad escluderne la rilevanza ai fini della prova sulla tempestività della spedizione, per essere stato apposto presumibilmente dall’ufficio postale di destinazione, o di smistamento quando non coincidente.

In ogni caso, mancando la prova, di cui l’Amministrazione finanziaria era onerata, della data di spedizione del ricorso notificato, il ragionamento del giudice d’appello, che ha ritenuto assenti “elementi idonei ad accertare la data della notifica dell’atto stesso, con conseguente declaratoria del inammissibilità del gravame”, non evidenzia alcun vizio di nullità della sentenza.

Il motivo va pertanto rigettato.

Le ragioni di rigetto del primo motivo evidenziano l’infondatezza del secondo motivo, con il quale la ricorrente ha lamentato l’insufficiente motivazione della sentenza in ordine alle considerazioni del giudice d’appello sulla carenza della prova della data di spedizione del ricorso.

Il conclusione il ricorso principale va rigettato.

Esaminando invece il ricorso incidentale del contribuente, che ha denunciato l’errore di diritto della decisione per non aver statuito sulle spese processuali, esso è inammissibile.

Il controricorrente ha lamentato che nonostante avesse chiesto la rifusione delle spese il giudice d’appello “non ha fornito alcuna giustificazione sulla compensazione.”

Sennonchè dalla lettura della pronuncia emerge che il giudice non ha compensato le spese, ma semplicemente non ha disposto nulla in merito. La decisione andava dunque censurata sotto l’aspetto della violazione dell’art. 112 c.p.c., quale omessa pronuncia su una domanda, e dunque per un error iuris in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non per un vizio di giudizio (error iuris in iudicando).

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater. Di contro, in riferimento al ricorso incidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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