LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34680-2018 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 41, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PIROZZI, rappresentata e difeso dall’avvocato GIOVANNI STAGLIANO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 21, presso lo studio dell’avvocato LUIGI LUCENTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO GUALTIERI MARINO;
– controricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 856/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. Anna B., in data non indicata nel ricorso, convenne dinanzi al Tribunale di Crotone il condominio denominato “*****”, sito nella medesima città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti al proprio esercizio commerciale in conseguenza di uno sversamento di liquami provenienti da un impianto condominiale.
2. Il condominio si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società AXA Assicurazioni s.p.a.. Il Tribunale di Crotone con sentenza 19 dicembre 2014 rigettò la domanda.
La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 5 maggio 2018 n. 856 dichiarò inammissibile l’appello.
La Corte d’appello così ha motivato la propria decisione:
-) l’appellante aveva notificato l’atto di gravame sia al condominio, sia alla società assicuratrice,
-) la notificazione alla società assicuratrice avvenne però non nel domicilio eletto dal difensore di questa nel primo grado di giudizio, ma in un luogo diverso;
-) la notificazione alla società assicuratrice doveva perciò ritenersi inesistente;
-) altresì inesistente doveva ritenersi la notifica al condominio, dal momento che l’appellante non aveva mai depositato l’avviso di ricevimento;
-) poichè ambedue le notifiche alle parti appellate dovevano ritenersi inesistenti, di esse non poteva ordinarsi la rinnovazione (e nulla rilevava che, nella fase istruttoria del giudizio di appello, la corte l’avesse ugualmente ordinata);
-) di conseguenza, la circostanza che ambedue le notifiche, reiterate, la seconda volta fossero andate a buon fine, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.A., con ricorso fondato su due motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 331 c.p.c..
Sostiene che la notificazione eseguita al condominio non poteva ritenersi inesistente, ma semplicemente nulla, in quanto l’atto era stato regolarmente consegnato all’ufficiale giudiziario, ma il servizio postale non aveva mai restituito l’avviso di ricevimento.
Da ciò la ricorrente fa discendere la conseguenza che, vertendosi in materia di cause inscindibili, la nullità della notificazione dell’appello ad una delle parti bastava ad evitare la formazione del giudicato, ed imponeva al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. e l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti ex art. 331 c.p.c..
1.1. Il motivo è fondato.
Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, infatti, è causa di nullità, e non di inesistenza, della notificazione, come già ritenuto da questa Corte: “l’inesistenza della notificazione non può essere affermata per il solo fatto che l’appellante abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Tale avviso infatti costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla” (Sez. 5, Sentenza n. 29387 del 16/12/2008, Rv. 606023 – 01). E’ doveroso aggiungere che nel caso di specie non solo la notifica dell’appello al condominio, ma anche quella alla società assicuratrice si sarebbe dovuta dichiarare nulla e non inesistente.
Tale ultima notifica infatti era avvenuta, ma in un luogo che non aveva alcuna relazione col domicilio eletto dal difensore della suddetta società in primo grado.
In questi casi, secondo le Sezioni Unite, la notificazione deve ritenersi nulla e non già inesistente: “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, e ettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 – 01).
1.2. Pertanto, dal momento che le notificazioni dell’atto d’appello alla AXA ed al condominio erano nulle e non inesistenti, la loro rinnovazione aveva sanato il vizio con effetto ex tunc, nessun giudicato interno si era formato, e la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere il gravame nel merito.
1.3. Deve, infine, rilevarsi che la chiamata in garanzia della AXA da parte del condominio aveva determinato una situazione di litisconsorzio processuale con inscindibilità di cause, secondo quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 -01; sicchè, una volta richiesta tempestivamente la notifica alla AXA, ancorchè non andata a buon fine, l’appello fu validamente incardinato; ed una volta incardinato l’appello nei confronti di almeno uno dei litisconsorti, la notifica all’altro andava ordinata ai sensi dell’art. 331 c.p.c., a nulla rilevando che fosse stata già infruttuosamente tentata, oppure del tutto omessa.
2. Il secondo motivo, col quale la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe rilevato l’inesistenza delle notificazioni in assenza di eccezione di parte resta, resta assorbito.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021