Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4828 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15279-2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato TASSONE BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI NOLA PIERGIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

ROTARY”TRADING LTD SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

RILEVATO

Che:

1. Il Dott. O.F., nominato commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Rotary Trading LTD s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Napoli-Nord del 6/8 marzo 2019, dichiarativo della improcedibilità della sua istanza di liquidazione del compenso per l’attività da lui svolta nella indicata qualità. Secondo quel tribunale, a seguito della rinuncia della proponente il concordato alla prosecuzione del relativo procedimento, ed alla conseguente estinzione di quest’ultimo, l’istanza predetta doveva considerarsi improcedibile perchè, con la chiusura della procedura concordataria, “…il Tribunale risulta.spogliato di ogni relativo potere decisorio, anche in merito alla determinazione del compenso del commissario giudiziale”, come peraltro desumibile, a suo dire, dalla richiamata statuizione resa da Cass. n. 16269 del 2016.

1.1. La Rotary Trading LTD s.r.l. è rimasta solo intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico formulato motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 L. Fall., cui rinvia l’art. 165 in materia di liquidazione del compenso dovuto ai commissari giudiziali del concordato preventivo” – ascrive al tribunale predetto di aver erroneamente applicato al caso di specie il principio reso da Cass. n. 16269 del 2019, riguardante il diverso caso dell’intervenuto fallimento di chi abbia proposto la domanda concordataria successivamente alla pronuncia di sua inammissibilità. Nella specie, invece, la Rotary Trading LTD s.r.l., dopo la rinuncia alla prosecuzione del procedimento concordatario e la conseguente estinzione di quest’ultimo, non era stata dichiarata fallita essendone mancate corrispondenti istanze. Pertanto, la liquidazione del compenso da lui invocata sarebbe spettata al tribunale ai sensi dell’art. 165 L. Fall..

2. L’ammissibilità dell’odierno ricorso, da intendersi evidentemente formulato ex art. 111 Cost. è indubbia (cfr. Cass. n. 22010 del 2007; Cass. n. 1394 del 2019).

Ritenuto che:

La questione posta dal descritto motivo merita un ulteriore approfondimento, atteso, tra l’altro, che: i) una controversia (n. 26859/2018 r.g.) affatto analoga a quella odierna è stata già rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile con ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 19548 del 2020; altrettanto è accaduto, giusta l’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 18649 del 2020, in relazione ad altro giudizio (n. 29371/2018 r.g.) recante il tema della individuazione del giudice competente (tribunale ex artt. 165 L. Fall., comma 2, o giudice delegato) a liquidare il compenso del professionista dopo la declaratoria di improcedibilità della domanda concordataria con contestuale pronuncia di fallimento della debitrice.

Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile onde consentirne, ove possibile, la trattazione contestualmente alle altre due (n. 26859/18 r.g. e 23971/2018 r.g.) indicate in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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