LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 29613/’16) proposto da:
R.F., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Raffaele Soprano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Dario Gucci, in Roma, viale G. Cesare, n. 113/A;
– ricorrente –
contro
RO.FR.MA., (C.F.: *****), R.A., (C.F.:
*****), R.A.M., (C.F.: *****), R.B., (C.F.: *****) e R.M., (C.F.: *****);
– intimati –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3518/2016, depositata il 4 ottobre 2016 (notificata il 4 novembre 2016);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Raffaele Soprano per la ricorrente.
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto di citazione del novembre 1993 Ro.Fr.Ma. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, R.F. chiedendo che venisse dichiarata illegittimamente occupata, da parte della stessa, una zona di mq 5 di sua proprietà, per effetto dell’incorporamento nell’appartamento della medesima sito al II piano del fabbricato ubicato in *****, invocando la sua condanna alla restituzione di tale particella immobiliare, chiedendo, nel contempo, l’accertamento dell’abusività della costruzione, da parte della convenuta, di un sottotetto sul lastrico comune, realizzata anche in dispregio del decoro architettonico del predetto edificio, insistente nel centro storico dell’anzidetto Comune, con conseguente condanna al suo abbattimento e con riserva di ottenere il risarcimento dei danni in separata sede.
La citata convenuta si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda di cui deduceva l’infondatezza, chiedendo, peraltro, a titolo di domanda riconvenzionale, procedersi allo scioglimento della comunione del terrazzo di copertura del suddetto edificio di piazza *****.
L’attore, a titolo di “reconventio reconventionis” rispetto alla domanda riconvenzionale della convenuta, chiedeva dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione del lastrico solare sovrastante il suo appartamento e chiedeva anche l’autorizzazione, poi concessa, a chiamare in giudizio anche i danti causa della R.F., i quali rimanevano, tuttavia, contumaci.
All’esito dell’esperita istruzione probatoria, nel corso della quale era espletata c.t.u., l’adito Tribunale, con sentenza del 12 luglio 2011, accoglieva, per quanto di ragione, le domande attoree, riconoscendo l’avvenuta incorporazione nella proprietà della convenuta della reclamata superficie di mq 5 di proprietà dell’attore, condannando la stessa al suo rilascio, dichiarando l’abusiva occupazione, ad opera della stessa R.F., di una porzione di mq 40 del lastrico comune con un sottotetto (lesivo anche del decoro architettonico) e condannandola ad abbatterlo, oltre alla condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Con l’adottata sentenza il Tribunale notano rigettava la domande di divisione e quella riconvenzionale di usucapione di parte del lastrico come indicata dall’attore, mentre accoglieva quella riconvenzionale formulata dalla convenuta, dichiarando, per l’effetto della scrittura del 9 settembre 1995, a lei trasferiti da parte degli alienanti i diritti spettanti sul lastrico solare.
2. Interposto appello da parte della convenuta e nella costituzione dell’appellato attore (che si opponeva all’accoglimento del gravame), mentre gli altri appellati rimanevano contumaci, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3518/2016 (depositata il 4 ottobre 2016), rigettava integralmente la proposta impugnazione.
A fondamento dell’emessa decisione la Corte partenopea rilevava l’infondatezza di tutti i motivi di gravame avanzati dalla R.F. circa l’asserita violazione dell’art. 1484 c.c. e art. 112 c.p.c., dell’art. 948 c.c., degli artt. 1127 e 1119 c.c., oltre che con riferimento alla dedotta erroneità dell’interpretazione degli atti acquisiti al giudizio e alle condanne alla demolizione dell’opera ritenuta illegittima e al risarcimento del danno, pure assunte come erronee.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, R.F..
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione nelle forme camerali previste dall’art. 380-bis.1. c.p.c., ma, all’esito della relativa adunanza camerale del 26 giugno 2020, il collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la sua rimessione alla pubblica udienza, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 2914 c.c. per aver la Corte di appello di Napoli attribuito, nell’impugnata sentenza, pubblica fede a planimetria non rinvenuta nei RR.II., obliterando la valutazione della copia conforme dell’atto per notaio C. del 28 dicembre 1973, rilasciata dal competente Conservatore.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, con specifico riguardo alla inesistenza della superficie rivendicata dalla parte avversa.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’assunto errore processuale da ritenersi riconducibile al mancato esame dell’eccezione di inammissibilità della rivendica con la garanzia per l’evizione prestata dal Ro.Fr.Ma. nell’atto di compravendita per notaio N..
4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di omesso esame dell’eccezione di garanzia per evizione, produttiva di effetti sulla condanna al risarcimento da occupazione della superficie rivendicata.
5. Con la quinta censura la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 948 c.c., nella parte in cui con l’impugnata sentenza era stata ritenuta raggiunta la prova della proprietà in capo al Ro.Fr.Ma. della superficie rivendicata, da considerarsi, invece, difettante (e ciò anche con riferimento a quanto statuito con la sentenza delle SU n. 7305/2014).
6. Con la sesta doglianza la ricorrente ha prospettato – in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 c.c., con riferimento alla mancata rilevazione in suo favore delle condizioni per la maturazione dell’usucapione sulla piccola porzione immobiliare dedotta in controversia.
7. Con il settimo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un punto decisivo della controversia afferente all’accertamento della qualità di erede di R.C..
8. Con l’ottava censura la ricorrente ha inteso far valere – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un ulteriore vizio di omesso esame sul punto decisivo della controversia attinente al consenso dei condomini alla costruzione del sottotetto di cui era stata ordinata la demolizione.
9. Con il nono motivo la ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del principio di proporzionalità, ai sensi dell’art. 5 TFUE e Protocollo n. 2, allegato al Trattato UE, avuto riguardo all’eccessività della disposta demolizione della predetta costruzione.
10. Con il decimo mezzo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’erronea applicazione dell’art. 1119 c.c., dovendo, invece, farsi luogo, nella fattispecie, all’applicazione dell’art. 1111 c.c..
11. Con l’undicesima doglianza la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la nullità della (Ndr: testo originale non comprensibile) per la ravvisata legittimità dell’opposizione alla divisione da parte di Ro.Fr.Ma., nonostante la stessa fosse stata formulata in sede di comparsa conclusionale depositata ai sensi dell’art. 190 c.p.c..
12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente ha dedotto – ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – un “error in procedendo” da ricondurre all’inversione logica dell’esame delle domande laddove si era ritenuto che il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di usucapione comportava il necessario diniego della divisione, perchè subordinata.
13. Con la tredicesima censura la ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui era stato richiesto il rinnovo della c.t.u. per l’individuazione delle quote da tener presente al fine di procedere alla divisione.
14. Con il quattordicesimo ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’illegittimità della sentenza della Corte di appello nella parte in cui non si era proceduto alla definizione delle quote in base alle quali avrebbe dovuto essere disposta la divisione.
15. Osserva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere, perciò, rigettato.
Diversamente dalla prospettazione della ricorrente, occorre rilevare che nell’impugnata sentenza non si attribuisce affatto alla planimetria allegata all’atto notarile del 1973 il valore di pubblica fede, ma si fa riferimento ad essa solo come supporto di richiamo nell’atto ai fini della valutazione dello stato dei luoghi, valutazione che, in ogni caso, era desumibile sufficientemente dallo stesso contenuto del rogito. Del resto nella stessa sentenza si afferma che nell’atto risultava un riferimento ad una piantina planimetrica ad esso allegata, ma tale circostanza non ha costituito nè oggetto di riscontro in concreto ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi nè elemento decisivo a tal fine, risultando detto stato comunque evincibile dall’atto stesso.
Non sussiste, quindi, alcuna violazione della suddetta norma.
16. Anche la seconda censura non coglie nel segno e va respinta, essendo insussistente l’omissione dedotta perchè la Corte di appello ha, nell’impugnata sentenza, esaminato compiutamente le risultanze dell’atto di provenienza e ne ha desunto l’avvenuta appropriazione da parte della ricorrente del controverso spazio di mq 5, nè, in questa sede, è ammissibile una “rilettura” o una “nuova interpretazione” del contenuto di detto atto (anche in assenza della specifica prospettazione della violazione di criteri ermeneutici).
17. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, attenendo alla medesima questione della supposta operatività della garanzia per evizione.
In primo luogo, quanto alla terza doglianza, occorre dare atto che nell’impugnata sentenza non risulta una specifica presa di posizione sulla riferita eccezione dell’assunta inammissibilità dell’azione di rivendicazione per effetto della garanzia per l’evizione di Ro.Fr.Ma. asserita come prevista nell’atto di compravendita per notar N. del 1973.
La Corte di appello (v. pag. 5 della motivazione della sentenza oggetto di ricorso) afferma la non condivisibilità dell’eccezione ma la riferisce alla circostanza riconducibile al fatto che l’appellato aveva partecipato insieme agli altri eredi di R.C.A. all’atto pubblico del 1992 con cui venne trasferito all’appellante l’immobile di cui si era assunto, da parte del Ro.Fr.Ma., l’avvenuta incorporazione della porzione di 5 mq..
Non si fa, quindi, in questo passaggio motivazionale (nè in altro) espressa menzione della specifica questione sulla possibile operatività della garanzia per evizione di cui all’eccezione dedotta dalla ricorrente come sollevata in primo grado e reiterata con l’atto di appello (che, dall’esame dei relativi atti, ammissibile in questa sede trattandosi di violazione processuale, risulta effettivamente formulata nelle parti indicate dalla medesima ricorrente), rimanendo irrilevante che fosse stata reiterata anche con la memoria ex art. 190 c.p.c. (con la quale, come è pacifico, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi).
Senonchè, rileva il collegio, tale omissione non assume alcuna rilevanza decisiva ai fini del raggiungimento di una possibile soluzione contraria della controversia rispetto a quella raggiunta mediante la sentenza di appello.
Infatti, il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello assume rilievo quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, risulti del tutto mancante una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per una soluzione del caso concreto in senso diverso da quella comunque adottata dal giudice del gravame.
In altri termini, pur ritenendo che la riferita eccezione era stata specificamente e tempestivamente dedotta, la stessa non sarebbe stata meritevole di accoglimento e, quindi, decisiva per il conseguimento di un risultato finale corrispondente a quello invocato dal ricorrente.
Quest’ultima, con il terzo motivo, ha inteso sostenere che l’obbligo del venditore di garantire il compratore dall’evizione comprenderebbe non soltanto il fatto altrui ma anche il fatto proprio, onde al compratore competerebbe l’eccezione per respingere l’azione di rivendicazione intentata dal venditore.
Rapportando tale asserto al caso di specie, la ricorrente ha affermato che l’appartamento oggetto di rivendica parziale venne da lei acquistato con l’atto per notar N. con il quale – si assume – il Ro.Fr.Ma. (venditore) ebbe a garantire l’evizione da parte di terzi, manifestando la propria volontà tacita di non far valere alcun diritto (nemmeno, quindi, con l’eventuale azione di rivendicazione): sul punto si richiama testualmente il passaggio dell’atto pubblico laddove era stato previsto che “le parti si prestano reciproca garanzia per i casi di evizione, molestie e turbative dei terzi”.
Pertanto, è evidente – e non poteva essere diversamente alla luce del generale disposto dell’art. 1483 c.c. – che la garanzia era stata prevista, da parte di entrambi i contraenti, per i casi di evizione da parte di terzi, senza che da ciò potesse evincersi alcuna rinuncia a future azioni di tutela della sua proprietà da parte del Ro.Fr.Ma. nei confronti della stessa R.F..
E’ solo il caso di ricordare che l’operatività della garanzia per evizione presuppone l’esperimento positivo, da parte di un terzo, dell’azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato (cfr. Cass. n. 8574/2005 e, da ultimo, Cass. n. 7024/2019).
Di conseguenza, la reiezione della terza doglianza comporta logicamente il rigetto della quarta, presupponendone l’accoglimento, perchè solo in tal caso non sarebbe stata giustificata la condanna di essa ricorrente a risarcire il danno da evizione parziale, da ricondurre alla contestata sottrazione della controversa superficie.
18. Anche il quinto motivo è privo di fondamento e va disatteso.
Esso attiene alla contestazione della prova della proprietà dell’originario attore-appellato della superficie di 5 mq oggetto dell’azione di rivendicazione.
Non sarebbe stata assolta – secondo la ricorrente – la “probatio diabolica” del diritto di proprietà sulla quota parte dell’appartamento di essa ricorrente, risalendo fino ad un titolo originario.
Senonchè, a tal proposito, la Corte di appello ha ricostruito i vari passaggi di proprietà ed ha accertato che con l’atto per notar N. del 1992 erano stati trasferiti all’appellato i diritti appartenenti al dante causa, già emergenti da precedenti titoli di provenienza e, in particolare, dall’atto per notar C. del 1973, con conseguente accertamento – per effetto di un titolo quantomeno astrattamente idoneo al trasferimento – dell’avvenuta illegittima incorporazione nella proprietà della R.F. di una porzione spettante al Ro.Fr.Ma. sul lato sud per mq 5.
Si aggiunge, poi, nella motivazione che l’appellante (oggi ricorrente) non aveva offerto alcuna prova dell’acquisto originario – nemmeno a titolo di usucapione abbreviata – da parte del suo dante causa della maggiore superficie in contestazione.
19. Il sesto motivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Con esso si sostiene che, nel caso di specie, sarebbe emersa la concreta sussistenza delle condizioni che avrebbero potuto far ritenere la fondatezza dell’eccezione di usucapione della maggiore superficie oggetto di contestazione (sulla quale – evidenzia la ricorrente – la Corte di appello aveva risposto in modo generico, limitandosi a rilevare che nessuna prova dell’acquisto originario, soprattutto a titolo di usucapione abbreviata, era stata fornita da parte del dante causa dell’appellante).
Senonchè, rileva il collegio, la censura difetta di specificità poichè la ricorrente non trascrive puntualmente come e non indica dove aveva proposto l’eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione della porzione immobiliare controversia (nè dallo stesso svolgimento dell’esposizione sommaria dei fatti di causa riportata in ricorso si desume questa emergenza), non consentendo, perciò, a questa Corte di poterne verificare l’ammissibilità, per poi considerare l’eventuale sussistenza della denunciata violazione dell’art. 1159 c.c..
Infatti, sia dallo sviluppo del motivo stesso che dalla narrativa riprodotta in ricorso non si evince che tale eccezione di usucapione fosse stata tempestivamente proposta con la comparsa di risposta in primo grado nè che, con essa, fosse stata in proposito formulata apposita domanda riconvenzionale (concernendo, quella avanzata, solo la richiesta di divisione), ed altrettanto non si desume nemmeno che le relativa questione fosse stata inserita tra i motivi di appello (v., specificamente, pagg. 6-7 del ricorso, laddove si pone riferimento ai motivi attinenti: – alla rivendica, senza alcun riferimento a questioni in tema di usucapione; – alla demolizione del sottotetto; al decoro architettonico; – al rigetto della domanda riconvenzionale di divisione).
Ed, in effetti, anche dall’esame diretto della predetta comparsa di risposta e dell’atto di appello non emerge che la questione in oggetto fosse stata ammissibilmente proposta, ragion per cui essa è da ritenersi prospettata come nuova in questa sede, e, perciò, la relativa censura va dichiarata inammissibile. A ciò aggiungasi che l’argomentazione – contenuta nei primi tre righi di pag. 6 dell’impugnata sentenza sulla mancata prova dell’acquisto originario a titolo di usucapione abbreviata da parte del dante causa dell’appellante (odierna ricorrente) della maggiore superficie oggetto di contestazione – deve ritenersi svolta al sol fine di corroborare la ravvisata fondatezza dell’avversa domanda di rivendicazione della medesima porzione immobiliare.
20. Il settimo motivo è da respingere perchè – in disparte la circostanza che, anche a tal proposito, la ricorrente non specifica come e quando aveva proposto la relativa questione – la Corte di appello ha, nell’impugnata sentenza, attraverso una ricostruzione dei vari passaggi traslativi, rilevato la sussistenza della qualità di erede di R.V. in capo all’attore Ro.Fr.Ma.. In particolare, la Corte partenopea ha accertato che, con l’atto per notar N. del 1992, all’appellante vennero ceduti dagli altri coeredi di R.C.A., ivi compreso l’appellato, i diritti di quest’ultimo sull’appartamento al secondo piano, con la conseguenza che gli stessi coeredi non avrebbero potuto che trasferirle quanto ricadeva nella proprietà del defunto, alla stregua dei titoli di provenienza, ovvero avuto specifico riguardo al precedente atto per notar C. del 1973 di cessione dei diritti ereditari tra gli eredi di R.A., il quale prevedeva, tra l’altro, il trasferimento a R.V., dante causa dell’appellato, della restante parte di lastrico di circa mq 30, confinante con quello alienato al fratello C. di mq 48, sul quale venne edificato l’immobile dell’attuale ricorrente.
21. L’ottavo motivo – con il quale iniziano le censure rivolte alla parte della sentenza impugnata relativa alle questioni sul sottotetto – è infondato e va rigettato perchè la Corte di appello non ha affatto omesso di esaminare il punto decisivo dedotto, dal momento che, nell’impugnata sentenza, risulta dato conto dell’accertamento, emergente da apposito titolo documentale (atto del 9 settembre 1995), del previsto divieto di sopraelevazione, senza potersi conferire alcun rilievo all’assunto della R.F. circa la mancata considerazione dell’asserita circostanza che vi fosse stato ab initio il consenso alla costruzione da parte del Ro.Fr.Ma..
Infatti, come ammette la stessa ricorrente (v. pag. 22 del ricorso e come, peraltro, evincibile dall’esame degli atti del giudizio), la relativa questione non era stata ammissibilmente proposta nel giudizio di primo grado come eccezione, ma solo nella memoria ex art. 190 c.p.c. (restando, ovviamente, irrilevanti al riguardo anche le eventuali osservazioni alla c.t.u.), con la quale, pacificamente, non possono essere formulate nè nuove domande nè nuove eccezioni.
Non possono, pertanto, avere alcun seguito le deduzioni che la difesa della ricorrente ha operato nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (in funzione della possibile applicabilità del principio stabilito dalla sopravvenuta richiamata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 2873/2018, recte: n. 3873/2018) circa la rilevanza dell’assunto fatto che la R.F. ebbe a costruire il manufatto in pieno accordo con l’attore, per come attestato dal consenso alla sanatoria prestato dallo stesso Ro.Fr.Ma., nell’anno 1995, nell’ambito di un procedimento di condono in cui si inserì con riferimento ad alcuni suoi fabbricati.
Ed, infatti, ancora una volta va ribadito che la questione venne per la prima volta, e perciò inammissibilmente, posta nella citata memoria ex art. 190 c.p.c., di cui nel ricorso vengono riportati gli stralci delle circostanze fattuali addotte a sostegno dell’asserito consenso alla sopraelevazione che sarebbe stato, quanto meno implicitamente, manifestato dal Ro.Fr.Ma..
22. La nona doglianza è del tutto priva di fondamento posto che non può ritenersi configurabile una violazione del principio di proporzionalità allorquando l’eliminazione del bene abusivo rappresenti l’unica possibilità di ripristinare lo stato legale dei luoghi e, nel caso di specie, la demolizione del sottotetto (quale opera costruita illegittimamente sul lastrico di proprietà comune) risultava l’unica misura idonea a tale scopo, anche al fine di garantire l’effettiva fruibilità delle utilità collegate all’uso del lastrico stesso nella sua interezza, non potendosi certamente ritenere modalità alternativa satisfattiva quella – suggerita dalla ricorrente – di “schermatura” del manufatto.
23. Il decimo motivo è anch’esso destituito di fondamento dal momento che la Corte di appello ha correttamente applicato la disciplina dell’art. 1119 c.c., e, in ogni caso, essa ha accertato che non era stata fornita la prova della divisibilità (parziale) del lastrico comune, senza che, peraltro, fossero state nemmeno precisate le quote di comproprietà e se ci fossero stati altri comunisti (nei confronti dei quali si sarebbe dovuto estendere necessariamente il contraddittorio).
E’, altresì, opportuno ribadire, in punto di diritto, che, con riferimento alla materia della divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una “ratio” diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor “favor” del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell’unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un’eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall’art. 1111 c.c., tutela la destinazione d’uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l’idoneità all’uso cui è stato destinato (cfr., di recente, Cass. n. 26041/2019 e Cass. n. 4010/2020).
24. L’undicesimo motivo è altrettanto infondato e va respinto.
Al di là del profilo che nell’impugnata sentenza si dà atto che l’appellato aveva comunque espresso, in sede di appello, la sua opposizione alla divisione, l’esaminabilità del motivo in questione deve intendersi superato dall’accertamento – per quanto detto in risposta al precedente motivo – della ritenuta indivisibilità del lastrico.
25. La valutazione della fondatezza o meno del dodicesimo motivo è da considerarsi anch’essa preclusa per effetto dell’accertata indivisibilità del lastrico e, in ogni caso, nell’impugnata sentenza non si fa alcun riferimento alla rilevanza di un (eventuale) giudicato relativo al rigetto della domanda di usucapione.
26. Anche la tredicesima censura non merita accoglimento.
Con essa si contesta, in effetti, il mancato esercizio del potere di disporre la c.t.u. per determinare le quote di spettanza di ciascun contitolare sul lastrico comune, oggetto della domanda di divisione.
Tuttavia, premesso che fermo rimanendo l’avvenuto accertamento della indivisibilità del lastrico, con essa non si confuta il diniego immotivato di procedere alla c.t.u. ma solo il mancato esercizio del relativo potere da parte della Corte di appello, che, tuttavia, rappresenta l’esplicazione di un’attività discrezionale del giudice, di cui la Corte di appello non ha ritenuto di volersi avvalere. Lo stesso giudice di secondo grado ha, altresì, evidenziato che le parti avrebbero dovuto prima di tutto precisare esse le quote di comproprietà, per poi individuarle in concreto attraverso una possibile operazione peritale, e tutto ciò senza trascurare che le parti stesse non avevano chiarito se vi fossero altri comunisti da coinvolgere nella divisione.
27. Il quattordicesimo ed ultimo motivo è da ritenersi assorbito per effetto della reiezione dei motivi dal 10 al 13, siccome riguardante la definizione delle quote di spettanza dei potenziali condividenti, la cui richiesta presupporrebbe l’accertamento della invocata divisibilità, invece rimasta esclusa.
28. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza adottare alcuna pronuncia sulle spese, non avendo nessuna delle parti intimate svolto attività difensiva in questa sede. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021
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